Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29660 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE (Lt) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 2030/2024 RGPM del Tribunale di AVV_NOTAIO del 14 dicembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 dicembre 2024 il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento, notificato all’interessato in data 11 dicembre 2024, alle ore 17.43, con il quale, il precedente 4 dicembre 2024 il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva disposto a carico di COGNOME NOME, soggetto che, secondo il predetto organo, in data 23 settembre 2024 era stato coinvolto in scontri tra tifoserie verificatisi in concomitanza della disputa dell’incontro di calcio, svoltosi in Comune di Cisterna di AVV_NOTAIO, fra le compagini del “RAGIONE_SOCIALE” e del “RAGIONE_SOCIALE“, una serie di divieti per la durata di anni 5 a decorrere dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notificazione del provvedimento legati alla sua presenza in luoghi interessati dalla attività agonistica e dalla affluenza di sostenitori di compagini impegnate in attività agonistiche connesse al giuoco del calcio, corredando siffatto divieto, per la medesima durata, dalla prescrizione imposta al COGNOME dì presentarsi presso il Commissariato di PS di RAGIONE_SOCIALE quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso la predetta convalida ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario il COGNOME, articolando un motivo di doglianza.
Con esso è stata contestata la assenza di motivazione in relazione alle censure difensive contenute nella memoria fatta pervenire dalla difesa del ricorrente nelle 48 ore successive all’avvenuta notificazione del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Come è noto, il provvedimento con il quale viene prima disposto in sede amministrativa e quindi convalidato in sede giudiziaria il cosiddetto Daspo (recte: divieto di accesso ai luoghi dove di svolgono manifestazioni sportive) prevede, secondo i termini di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, una scarna disciplina procedimentale, la quale è stata integrata, allo scopo di rendere tutelate la posizioni soggettive di coloro i quali sono attinti dal provvedimento in questione, per effetto degli interventi del giudice ordinario.
Infatti, a fronte di una disciplina positiva, la quale prevede esclusivamente che, nelle 48 ore successive alla notificazione del
provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, il Pm, ove ritenga ricorrere gli elementi che possano legittimare la applicazione delle prescrizioni inerenti l’obbligo di comparizione del soggetto attinto dalla misura di fronte alla Autorità di pubblica sicurezza, debba richiedere al Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente in base alla ubicazione dell’Ufficio del AVV_NOTAIO che ha emesso l’atto la convalida dello stesso e che, in assenza di tale richiesta il provvedimento, nella parte contenente le prescrizioni, perderebbe efficacia, così come si verificherebbe ove, nelle 48 ore successive, il AVV_NOTAIO non provveda alla convalida, la prassi applicativa frutto della interpretazione di questa Corte, ha, altresì, previsto che, sempre nel termine delle 48 ore dalla notificazione del provvedimento con il quale è stata applicata la misura di sicurezza, è in facoltà del soggetto interessato fare pervenire al AVV_NOTAIO le proprie osservazioni difensive.
La esigenza di assicurare l’effettivo ed utile esercizio di siffatta facoltà impone, sempre secondo la prassi interpretativa di questa Corte, la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di convalida nel caso in cui esso sia stato adottato dal Gip senza che sia stato esaminato il contenuto della memoria difensiva eventualmente rassegnata dal destinatario del provvedimento.
Con riferimento al caso ora in esame risulta che in data 13 dicembre 2024 la difesa fiduciaria del RAGIONE_SOCIALE ha inviato, tramite posta elettronica certificata indirizzata a “EMAIL ” una memoria volta a far valere la mancanza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di convalida della ordinanza questorile; di tale memoria non vi è traccia nella ordinanza di convalida, nella quale, anzi, si legge che “sono trascorse 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO senza che siano state depositate memorie o deduzioni dall’interessato”.
Una tale omissione, senza determinare un vizio di violazione di legge, rende tuttavia chiaramente inadeguata la motivazione del provvedimento emesso, di tal che lo stesso deve essere annullato, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha osservato che l’ordinanza del Gip di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO emesso ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, emessa in presenza dei presupposti formali legittimanti l’adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, deve essere annullata con rinvio (così, testualmente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 2024, n. 16468, rv 286204; analogamente:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 settembre 2020, n. 25936, rv 280362).
Ritiene il Collegio di non dovere concordare con le conclusioni rassegnate dalla Procura AVV_NOTAIO, la quale ha, invece, sollecitato una sentenza di rigetto del ricorso richiamando una precedente sentenza di questa Corte, secondo la quale sarebbe onere della parte, nella occasione non soddisfatto, che abbia inoltrato una memoria difensiva a mezzo posta elettronica certificata accertarsi del regolare arrivo del documento e della sua tempestiva presentazione al giudice procedente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 agosto 2021, n. 30281, rv 281920).
Invero, già in passato questa Corte ha considerato pienamente legittima la prassi di trasmettere – nella specifica materia connessa alla convalida del “Daspo”, caratterizzata da termini brevissimi a disposizione delle parti per fare valere le proprie ragioni – le memorie difensive redatte nell’interesse del ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 aprile 2019, n. 17844, rv 275600; Sezione III penale, 4 aprile 2018, n. 14832, rv 272692) e, in precedenza, anche a mezzo di fax (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2017, n. 5621, rv 269304); ove si consideri che, nella specifica materia non è prevista la sospensione del termine per la trasmissione delle memorie ove questo decorra in un giorno festivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 luglio 2016, n. 28240, rv 267197), pretendere da parte del soggetto che ha trasmesso la memoria la tempestiva verifica della sua ricezione (a fronte della documentata regolarità della trasmissione) da parte dell’Ufficio in indirizzo e della sua presentazione al giudice procedente, comporterebbe la pretesa di un onere in determinati casi materialmente inesigibile (infatti, ove si tratti di memoria pervenuta in giornata festiva nella quale di regola gli uffici giudiziari non sono aperti al pubblico non è chiaro come il mittente potrebbe tempestivamente verificare il corretto pervenimento della sua memoria) ovvero (laddove si tratti di trasmissione avvenuta in giorni feriali) tale da sostanzialmente vanificare l’utilizzo del mezzo telematico di trasmissione più spedito (in quanto l’adempimento richiesto onere di verifica presupporrebbe il materiale accesso dell’interessato presso l’Ufficio giudiziario di destinazione onde verificare materialmente la ricezione dell’atto); si tratterebbe, in ogni caso di un onere inutilmente gravoso laddove, come nel presente caso, il soggetto che ha trasmesso il documento in questione abbia depositato la ricevuta elettronica dell’avvenuta consegna del file contenente la memoria difensiva all’Ufficio competente per la convalida del provvedimento.
Sulla base dei rilievi che precedono si impone, pertanto l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio all’Ufficio Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO che,
in diversa persona fisica, verificherà la rilevanza ai fini della convalida d provvedimento emesso in data 4 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO a
carico di COGNOME NOME dei rilievi contenuti nella memoria difensiva da lui trasmessa in data 13 dicembre 2024, precedentemente non esaminati.
Per la durata del tempo intercorrente fra il presente provvedimento e la eventuale nuova convalida della ordinanza questorile, rimane sospesa, quanto
all’obbligo di presentazione del COGNOME presso il Commissariato di PS di AVV_NOTAIO, la efficacia del citato provvedimento amministrativo.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di AVV_NOTAIO.
Dichiara sospesa la efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4
dicembre 2024 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO..
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente