Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 RG 681/2024 del G.I.P. del Tribunale di Mantova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso invocando declaratoria di inammissibilità de ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a una somma in favore della Cassa della Ammende
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 febbraio 2024, depositata il medesimo 22 febbraio 2024 alle ore 13,50, il G.I.P. presso il Tribunale di Mantova ha convalidato prescrizione dell’obbligo di presentazione personale ad un comando di polizia (nell specie la Questura di Novara) in occasione delle competizioni sportive del Novara calcio per la durata di anni cinque disposta con provvedimento del AVV_NOTAIO d Mantova nei confronti di COGNOME NOME“.
Avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari COGNOME, COGNOME COGNOME, tramite i difensori di fiducia, ha proposto, ex art. 6 co 4 401/89, ricorso per cassazione con atto del 2 aprile 2024 (cui sono allegati nomina a difensori di fiducia 2) ordinanza di convalida del G.I.P. del 22.2.2024 notifica; 3) DASPO del 20.2.2024 e notifica; 4) memoria difensiva G.I.P. consegna PEC), sollevando due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, le cod.proc.pen., l’omessa motivazione, nell’ordinanza impugnata, in merito all valutazione della memoria difensiva. Rileva che la memoria è stata inviata 22.02.2024 alle ore 11:18, tramite EMAIL (sì come risulta dalla allegata certificazi prodotta a corredo del ricorso) e, dunque, entro il termine delle 48 ore scadenza il 22.02.2024 alle ore 12:25- con modalità di deposito legittimata d dictum della Corte di cassazione (ex plurimis Sez. 3, nn. 5427 del 2020 e 11475 del 2019); che il G.I.P ha omesso la valutazione della memoria; che tant comporta “un difetto macroscopico di motivazione con conseguente auspicabile annullamento dell’ordinanza (Cassaz. Pen. , Sez. 3, n. 1597/2009, COGNOME posto che, nella memoria de qua, la difesa aveva sollevato importanti questioni relative all’assenza di turbativa dell’ordine pubblico derivante dall’agi ricorrente; e, in particolare, richiamato il passo del provvedimento del AVV_NOTAIO cui se ne descrive la condotta (“lo si vede accendere un artifizio pirotecni
lanciarlo verso la base delle gradinate della curva RAGIONE_SOCIALE. Una volta compiuto tal gesto si allontanava andando a sistemarsi un po più distante dal luogo dove avev compiuto l’atto”), che tali indicazioni, “del tutto generiche e non suffragate da oggettivi”, sono state recepite “laconicamente” dal GRAGIONE_SOCIALE. senza alcu confutazione della tesi difensiva.
3. Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha dedotto l’inammissibilità ricorso in relazione all’asserita omessa valutazione della memoria alla luce de motivazione dell’ordinanza impugnata (si vedano tra le altre, Cassaz. Sez. Sentenza n. 5443 del 18/12/2020, Rv 280670; Cassaz. Sez. 2, Sentenza n. 38834 del 7/06/2019, Rv. 277220), ha rilevato che la motivazione del provvedimento appare adeguata in relazione ai presupposti del provvedimento, e, in particolar che nessun pregiudizio al diritto di difesa si è nella specie determinato.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ex artt. 3 e 1.401/90, ed eccesso di potere, per illogicità di motivazione del provvedimento d AVV_NOTAIO in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimen del G.I.P. in relazione alla congruità della stessa, ai sensi dell’art. 606, cod.proc.pen.. Ribadito il già dedotto carente vaglio, in concreto, della pericolo della condotta, censura, anche, la valutazione espressa nella parte in cui il gi ha desunto dall’esistenza del precedente D.A.spo del 2012 e della condanna “per reato del tutto analogo a quello per cui si procede, commesso nell’ambit una competizione sportiva (incontro calcistico disputato dalla squadra del Novara) l’indice di “una concreta ed attuale maggiore pericolosità, anche tenuto conto c il lancio del fumogeno è avvenuto all’interno dello stadio della squadra ospitan nel corso della trasferta e durante lo svolgimento della gara, creando concr pericolo per gli spettatori e gli stessi atleti”; oltre che nella parte in cui omesso di rendere adeguata motivazione -necessaria secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sentenza, a Sezioni Unite, n. 44273 del 2004, che ha operato la distinzione tra recidivi “datati” e recidivi “recent parallelamente, tra presunzione di “pericolosità relativa” e “pericolosità assolu affermando che per la prima delle accennate categorie residua in capo al giudic della convalida il potere di effettuare una compiuta valutazione della riconducibil delle condotte sub iudice alle ipotesi previste dalla norma e della loro attribuibilità al soggetto)- in punto di congruità della durata della sanzione disposta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Non v’è dubbio che la memoria difensiva sia stata tempestivamente prodotta e depositata presso la cancelleria del G.I.P. procedente (alle ore 11:18:54 22/02/2024) come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata al ricorso. Né può revocarsi in dubbio che la modalità con cui è stata inviata, tram PEC, sia legittima (Corte di cassazione, Sez. 3, nn. 5427 del 2020 e 11475 de 2019).
1.1. Ciò premesso è indubbio che la memoria di che trattasi è stata ‘consegnat a mezzo EMAIL presso la cancelleria del RAGIONE_SOCIALE. alle ore 11:18:54 e che l’ordinanza stata depositata in quella stessa cancelleria, per gli adempimenti di competenz alle successive ore 13:50, e, infine inoltrata presso la segreteria della Pr istante per la convalida alle ore 14:00 del medesimo 22 febbraio 2024.
I tempi perciò, ed essenzialmente quello intercorso tra il pervenimento del memoria alla attenzione del G.I.P. e la pubblicazione dell’ordinanza di convalid da parte di quel giudice, sono tali da far inferire la piena conoscenza e valutaz in capo al giudice di quanto ivi rappresentato.
1.2. Con la memoria la difesa contestava l’assenza di turbativa all’ordine pubbli determinata dalla condotta dell’odierno ricorrente come descritta n provvedimento del AVV_NOTAIO: “lo si vede accendere un artifizio pirotecnico lanciarlo verso la base delle gradinate della curva RAGIONE_SOCIALE. Una volta compiuto tal gesto si allontanava andando a sistemarsi un po’ più distante dal luogo dove avev compiuto l’atto” deducendo, testualmente: “i tifosi novaresi presenti allo sta RAGIONE_SOCIALE di Novara erano qualche centinaio. Nessun problema all’ordine pubblico è stato ravvisato nè prima, nè durante, nè al termine de partita nè, tanto meno, durante il deflusso dei tifosi comaschi”
1.3. La lettura dell’ordinanza dimostra che la turbativa dell’ordine pubb derivante dalla condotta del ricorrente -come descritta e con certezza attribuita è stata invece indagata, verificata ed attestata dal giudice COGNOME.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, ha dapprima descritto la con contestata: “un tifoso del Novara si posizionava dietro alcuni tifosi e accendeva artifizio pirotecnico (cd. fumogeno) per poi lanciarlo verso al base delle gradin della curva, ove lo stesso si infiammava definitivamente fino ad emettere fumo”; ha dato atto delle modalità con cui siffatta condotta è stata ascritta al NOME sulla scorta de “i successivi accertamenti condotti tramite comparazione dell immagini riprese dalle telecamere dello stadio Martelli e l’archivio presente pres la Questura di Novara” come da nota della Questura del 9 dicembre 2023; ha dato atto del contesto, essendosi la stessa verificata all’interno dello stadio Mar della città di Mantova (la ricostruzione dell’accaduto è stata resa possibile a grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne allo stadio), n corso dell’incontro di calcio Mantova-Novara valevole per il campionato nazionale
di RAGIONE_SOCIALE, svoltosi presso lo stadio cittadino, nel settore riservato alla ti ospite, curva RAGIONE_SOCIALE.
1.4. Il G.I.P. ha, dunque, non solo rilevato la presenza di tutti i nec presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per la convalida del provvedimento d AVV_NOTAIO impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c. D.A.spo, e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia i occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ma, in particolare, valutato proprio quanto la difesa nella memoria metteva in dubbio, ossia l procurata possibile turbativa dell’ordine pubblico.
Ciò ha fatto sulla scorta della ricostruzione fattuale esplicitata g provvedimento del AVV_NOTAIO, da cui è dato ritenere che si tratta di condotta ten in occasione di competizione sportiva, dalla pericolosità intrinseca apprezzabile le possibili gravissime conseguenze a tifosi e giocatori, ‘sanzionabile’ an secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074) non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.
Il fatto come descritto, cioè, è in sé indice di un elevato grado di pericolosità stesso ricorrente, peraltro, a ritenere possibile una siffatta valutazione, misura in cui nella memoria della cui mancata valutazione erroneamente si duole, a pagina III, sesto capoverso, espressamente deduce che “i requisiti da valuta sono dall’altro la gravità del fatto compiuto (indice quasi sempre in sè sè di pericolosità)”.
Dalla norma contestata, infatti, traspaiono in tutta evidenza gli interessi tu (pubblica sicurezza e tutela dell’ordine pubblico), nonché la final preventiva/punitiva di quelle condotte suscettibili ledere l’uno e/o l’altro beni. Il pericolo per beni tutelati costituisce il presupposto applicativo della m di prevenzione, che ha la finalità anche di dissuasione dal compimento di ulterio atti di violenza.
E tale presupposto è stato ritenuto non implicitamente, ma solo sinteticament sussistente dal giudice AVV_NOTAIO, con riferimento alla concreta condotta contestata e alle circostanze della stessa, nella misura in cui ha indicato e val l’occasione, ossia lo svolgimento di una partita di calcio, il contesto, all’ dello stadio e in particolare nei pressi degli spalti della tifoseria ospite, il l fumogeno, acceso, verso la tifoseria avversaria e il conseguente precipito allontanamento ·dell’agente dal luogo ove lo stesso era stato lanciato, ossia la delle gradinate della tifoseria RAGIONE_SOCIALE.
Del tutto irrilevante, oltre che non sostenibile in fatto, la censura circa la m indicazione del luogo in cui il fumogeno sarebbe effettivamente caduto, da cui i
ricorrente farebbe derivare l’assenza di pericolosità della condotta (o comunque motivazione al riguardo): sia perché espressamente il giudice dice che è sta lanciato verso la base delle gradinate della curva RAGIONE_SOCIALE, destinata alla tifos avversa, sia perché la pericolosità della situazione è intrinseca alla sua s natura.
2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
2.1. Concorda, intanto, questo collegio con l’affermazione, reiteratamente fatta questa Corte Suprema, della sufficienza del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura all’art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quant rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di gra forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anc forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima
dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa». Il principio del contrad cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronun appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, lo già sopra argomentato, altre pronunce di questa Corte hanno affermato -con riferimento alle doglianze svolte col motivo in trattazione- che «L’omess valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espress le ragioni difensive.» (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. Sentenza n. 51117 del 21/09/2017).
2.2. Ciò premesso puntuale e corretta è, anche, la motivazione in tema d pericolosità del soggetto e, conseguentemente, di gradualità della sanzion disposta dal AVV_NOTAIO e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminar in relazione alla congruità della stessa.
Il giudice ha motivato la necessità di applicare la misura rafforzativa dell’obb di presentazione presso il posto di polizia innanzi tutto sulla scorta delle conc modalità della condotta, già in sè pericolosa e vagliata come sopra argomentato nonché della pericolosità del prevenuto, “desunta dai precedenti D.A.spo e d polizia richiamati”, ossia “resistenza a pubblico ufficiale aggravata e port oggetti atti ad offendere, truffa, contravvenzioni art 18 T.U.L.P.S.”, trascurando di indicare -e dunque valutarne la gravità- nonostante la risalenza n tempo del primo (la difesa aveva, con la memoria depositata al G.I.P. interloquit al proposito, semplicemente evidenziando tale dato)-.
Ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO anche con riferimento alla durata delle prescrizioni inerenti all’obbligo di firma, comunque per una durata -riten congrua “rispetto alla gravità dei fatti riportati al pericolo per la pubblica incol e alla pericolosità del prevenuto” – diversa da quella dei divieti primariame imposti.
Chiara è la ragione dell’applicazione della misura di prevenzione di cui all’ar comma 1, lett.c) e comma 5, L. 401/89, in ragione della recidivanza nel D.A.spo, da cui la obbligatorietà, una volta censitine i presupposti, della applicaz dell’obbligo di presentazione, nella durata, minima, di anni cinque.
Si tratta di motivazione, per quanto sintetica, esaustiva.
Si ricorda, infatti, che l’art. 6, comma 5, della L. 401/89 (come modificato dal D n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) – nel prevedere che il diviet accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già
precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale all’autorità di po in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni – non esim giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall’auto di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivaz del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale d destinatario del provvedimento; così Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Lepoldo, Rv. 270329 – 01, i, cui principi devono essere qui ribaditi. Diversamente opinando, l’automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l’effetto d privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione s presupposti dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione, c evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà perso prevista dall’art. 13 Cost. La condizione per la compatibilità con i pri costituzionali dell’automatismo dell’applicazione della misura dell’obbligo presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell’art. 6 della legge n. 401 del 198 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere d valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l’es di tutti i presupposti di legge. Nello stesso senso, da ultimo, Sez. 3, del 30/03/ n. 17411, Salvador, in motivazione, non massimata. Nel caso in esame il giudice della convalida ha compiuto -come sopra evidenziato- il necessario vaglio.
2.3. Inammissibile la censura mossa a mente degli artt. 3 e 10 L. 241/90. L produzione della memoria attesta il rispetto dell’art. 10 L. 241/90, perché sol visione degli atti del procedimento ne ha consentito la produzione, a fronte de puntuale precisazione del provvedimento del AVV_NOTAIO. Nessuna violazione di legge è al proposito ravvisabile.
2.4. Quanto, infine, alla censura del provvedimento del giudice AVV_NOTAIO per asserita illogicità della motivazione in relazione alla congruità della misur aggiunta a quanto sopra già argomentato a proposito della spiegata motivazione, si osserva che comunque è stata dedotta la particolare pericolosità del ricorre in considerazione del fatto che costui era stato riconosciuto mentre teneva condotta più sopra descritta, nonché in considerazione dei suoi plurimi precedenti amministrativi, giudiziari e penali, indici di una recidivanza ‘specifica’. E se che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione d competizioni sportive, il G.I.P. della convalida del provvedimento questori impositivo dell’obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla neces proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al
destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (in specie stata così ritenuta viziata la motivazione del provvedimento di convalida con quale il giudice aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la du massima e con modalità particolarmente severe)(Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, COGNOME e altri, Rv. 267176), a tale obbligo il RAGIONE_SOCIALE non è sottratto. Puntualmente avendo dedotto sulla congruità della medesima (nei confronti di soggetto già colpito da identico precedente), irrilevante ris l’omessa deduzione sulla congruità della durata della stessa che, riten necessaria, è stata commisurata nel minimo di legge.
3. In conclusione, stante l’infondatezza manifesta delle censure sollevate, il ric proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato, con onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 5 luglio 2024
Il GLYPH igliere estensore
Il Presidente