Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Forlì il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Forlì
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
Depositata in Cancelleria
O gg i, 2 6 AGO, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Forlì, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di ForlìCesena emesso il 5 dicembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di cinque anni, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione che deduce:
con un primo motivo, l’omessa valutazione della memoria difensiva che, sebbene inviata nei termini, non è stata considerata dal giudice, come risulta dal provvedimento impugnato, in cui si dà atto che “non sono pervenute memorie nell’interesse del prevenuto”;
con un secondo motivo, l’omessa motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura; in particolare, il g.i.p. ha ritenuto il ricorrente “recidivo amministrativo”, ignorando che i precedente provvedimento era stato dapprima sospeso e quindi revocato dal T.a.r. di Salerno; di conseguenza, avendo inflitto la misura nella durata di cinque anni, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine al massimo della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi possono esaminati congiuntamente, essendo collegati – è fondato.
Si osserva, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata dà atto “che non sono pervenute memorie dell’interesse del prevenuto”: circostanza errata, posto che, come documentato dal difensore, il 7 dicembre 2023, ore 15.36 – e quindi entro il termine di legge, essendo stato il provvedimento del questore notificato al COGNOME il 6 dicembre 2023, ore 10.30 -, era stata inviata, per via telematica, una memoria difensiva.
Ciò posto, va affermato che l’omessa valutazione di memorie difensive non è, di per sé sola, causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di un’ipotesi prevista dalla legge; nondimeno, essa può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272739), nel senso
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che la parte ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511).
Nella specie, si osserva che il difensore, con la memoria, evidenziava che il ricorrente non è “recidivo amministrativo”, posto che il precedente provvedimento del questore di Avellino era stato revocato dal T.a.r. di Salerno, e quindi contestava che la misura fosse stata inflitta nel massimo, senza una adeguata motivazione.
Orbene, il G.i.p. non si è misurato con l’argomentazione addotta dal difensore, la quale, ove provata, comporterebbe la caducazione della “recidiva amministrativa”, con la conseguenza che la durata dell’obbligo è stata inflitta nel massimo con riferimento all’ipotesi base, ossia cinque anni, senza che tale grave statuizione sia sostenuta da una motivazione adeguata in ordine alla valutazione di pericolosità del ricorrente, in quanto, se è vero che la motivazione valorizza i precedenti penali e di polizia, essi, tuttavia, non vengono analizzati nel dettaglio con riferimento alla natura dei medesimi e al tempo di commissione, così da giustificare l’inflizione della misura in misura corrispondente al massimo edittale.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata dell’obbligo di presentazione alla p.g. con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Forlì in diversa persona fisica.
In conseguenza di ciò, va dichiarata la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena emesso il 5 dicembre 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì. Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 05/12/2023 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di Forlì-Cesena.
Così deciso il 08/05/2024.