Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO ILitagf TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette, ~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l’ordinanza depositata il 20 giugno 2023 dal Tribunale di Trani che, per quello che qui interessa, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 669 cod. proc. pen. la sentenza del Tribunale di Trani del 13 febbraio 2017, definitiva il 28 giugno 2017, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, in ordine al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 cod. pen., commesso il 12 novembre 2014.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che NOME era stato condannato per il medesimo fatto, qualificato come ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Trani del 31 ottobre 2018, definitiva il 4 maggio 2019.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81, 624-bis, 625, 648 cod. pen. e 669 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che i fatti in ordine ai quali i due giudici della cognizione avevano condannato COGNOME fossero identici.
In realtà, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che, nel primo caso, COGNOME era stato ritenuto responsabile del furto in abitazione ai danni di COGNOME NOME, essendo stato tratto in arresto subito dopo la perpetrazione del reato, e, nel secondo caso, avendo subito la perquisizione dell’autoveicolo sul quale si trovava insieme a due complici, era stato trovato in possesso anche di ulteriori e diversi oggetti, non sottratti alla predetta parte offesa e ricevuti da stesso in momenti diversi da quelli in cui aveva realizzato il reato di furto.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 649 e 650 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5 ottobre 2020, aveva già rideterminato la pena oggetto delle sentenze di condanna, circostanza che aveva determinato una preclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, i fatti giudicati dalle due sentenze di condanna erano diversi, così come erano diversi gli oggetti materiali del furto e della ricettazione.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto ex ar . 669 cod. proc. pen., infatti, l’identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 07/12/2023