Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34289 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del condannato, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 5 giugno 2025 la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXdi applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Corte d’appello di Bari del 16 maggio 2019, per reati di cui all’art. 628 cod. pen. e 4. l. 18 aprile 1975, n. 110, commessi in Corato il 12 febbraio 2018;
sentenza della Corte d’appello di Bari del 15 aprile 2021, per reati di cui all’art. 628 cod. pen. e 4. l. 18 aprile 1975, n. 110, commessi in Corato il 20 settembre 2019.
In particolare, nell’accogliere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto vi fossero elementi che potevano deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, nello stesso luogo e con le stesse modalità. Inoltre, i reati erano conseguenza del bisogno del soggetto di reperire denaro per procacciarsi stupefacente per la sua dipendenza attestata da certificazione in atti.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bari, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ l’istanza Ł stata accolta per essere stati commessi i reati ‘nel medesimo periodo storico’, frase che però non si attaglia al caso in esame in cui la prima rapina risale al 12 febbraio 2018 e la seconda al 20 settembre 2019, e tra i reati sono intercorsi un periodo in custodia in carcere, un periodo agli arresti domiciliari ed un altro di sottoposizione ad obblighi. Inoltre, il certificato in atti non attesta alcuna dipendenza nel periodo in cui sono avvenuti i fatti, in quanto l’attestazione del Servizio per le dipendenze in atti si riferisce al 2013 e specifica che
a partire dal 24 settembre 2015 il soggetto non si Ł piø presentato presso il loro servizio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta i difensori del condannato, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza impugnata ha motivato il riconoscimento della continuazione anzitutto con il riferimento alla circostanza che i reati oggetto dell’istanza sarebbero stati commessi ‘a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, nello stesso luogo e con le stesse modalità’.
Il ricorso deduce che l’esistenza di un anno e sette mesi di distanza tra primo e secondo reato rende manifestamente illogica questa motivazione.
L’argomento Ł fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del ‘medesimo disegno criminoso’ di cui all’art. 81 cod. pen. si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), per cui la vicinanza temporale Ł senz’altro uno degli indici di valutazione dell’unicità del disegno criminoso, ma, in presenza di un reato, quale la rapina commesso mediante il porto di oggetto atto ad offendere, che per sua natura ed in linea generale, non abbisogna di una complessa e lunga attività di pianificazione ed organizzazione del delitto, e che nel caso concreto non Ł esaminato nei suoi elementi costitutivi nell’ordinanza impugnata, Ł manifestamente illogica la motivazione che ritiene che il secondo reato potesse essere stato già ‘programmato almeno nelle sue linee essenziali’ (secondo lo standard della sentenza COGNOME) già al momento della commissione del primo reato.
Il ricorso deduce ancora che non Ł corretto aver ritenuto come elemento unificatore il bisogno continuo di denaro dovuto alla condizione di tossicodipendenza in cui versava il ricorrente.
Anche questo argomento Ł fondato.
Già di per sØ un mero programma di reperire denaro in modo illecito Ł un proposito troppo scarno per configurare il ‘medesimo disegno criminoso’ di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., che chiede, come si Ł evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che ‘al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali’ (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, cit.); deve, pertanto, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto piø se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i
propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Inoltre, nel caso in esame, questa affermazione dell’ordinanza impugnata Ł stata fondata su un travisamento degli atti dell’incidente di esecuzione, perchØ, come osserva il Procuratore generale ricorrente, il certificato del Servizio delle dipendenze – che il ricorrente allega al ricorso per soddisfare l’onere di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723) – attesta soltanto che la persona era in cura dal 2013, ma aggiunge anche che a partire dal 2015 non si era piø presentata.
In presenza di reati commessi nel 2018 e nel 2019 quel certificato era, pertanto, del tutto inidoneo a reggere un percorso logico sullo stato di tossicodipendenza dell’autore dei reati come collante che unificherebbe gli stessi.
Si versa in presenza, pertanto, in un caso di illogicità manifesta della motivazione della sentenza derivante dalla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione e le conclusioni (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari. Così Ł deciso, 10/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.