Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2669 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2669 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU MASSIMILIANO MICALI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Ancona Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 15 maggio 2025 la Corte d’appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 30 novembre 2023 della Corte d’appello di Ancona, per i reati di cui all’art. 609bis e 572 cod. pen.;
sentenza del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Ancona, per il reato di cui all’art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115;
reati oggetto delle condanne della Corte di appello di Ancona del 14 maggio 2018, del 1° ottobre 2018, del 5 novembre 2018 e del 26 maggio 2022, già unificati in continuazione con precedenti ordinanze del giudice dell’esecuzione del 10 novembre 2020 e del 28 marzo 2023
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando che l’istanza di continuazione era supportata da un generico richiamo al contesto familiare in cui sono avvenuti i reati, che però non Ł sufficiente per ritenere l’esistenza di una previa programmazione unitaria; il giudice dell’esecuzione ha aggiunto che non si vede come un reato quale la violenza sessuale, tipicamente determinato da una pulsione incontrollata, possa essere oggetto di programmazione unitamente a delitti completamente diversi, come quelli di ricettazione, incendio, danneggiamento o lesioni personali; una qualche affinità può riscontrarsi solo tra le due condanne per il reato di maltrattamenti, ma si tratta in entrambi i casi di reati considerati satelliti; se vi Ł un collante tra i reati commessi Ł la generale propensione del condannato ad abusare in vario modo della vittima di tali reati, la sua ex compagna XXXXXXXXXXXXX, e delle risorse economiche della sua famiglia, circostanza che, però, Ł espressione di tendenza a delinquere da parte dell’imputato, e non di una programmazione unitaria dei reati.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che i reati relativi all’ultima sentenza di condanna andassero collocati all’interno del medesimo ambiente di riferimento, ovvero il contesto familiare che aveva caratterizzato la vita del condannato negli anni compresi tra il 2010 ed il 2016 , sempre foriero di procedimenti penali a suo carico per via della tormentata relazione intrattenuta con XXXXXXXXXXXXX, caratterizzata da allontanamenti, cesure, riavvicinamenti e riappacificazioni; i fatti evidenziati nella sentenza piø recente relativi ai reati di cui all’art. 609bis cod. pen., posti in esserenegli anni 2011 e 2012, e di cui all’art. 572 cod. pen., posto in essere dall’anno 2012 in avanti, sono la diretta prosecuzione di quelli di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 1° ottobre 2018, in cui sono ricompresi fatti di cui agli artt. 572 e 612 cod. pen. posti in essere dall’agosto 2011 sino all’ ottobre 2012; le violenze sessuali, a loro volta, non possono essere ritenute oggetto di dolo d’impeto, perchØ sono avvenute per un periodo prolungato.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perchØ il giudice, pur ravvisando affinità tra i due reati di maltrattamenti, ha escluso la continuazione solo perchØ si tratta, in entrambi i casi, di reati ritenuti “satellite ” rispetto ad altri piø gravi senza considerare che il riconoscimento della continuazione nulla a che vedere con il fatto che un reato venga o meno ritenuto “satellite”.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso Ł fondato.
Partendo dal secondo motivo, logicamente preliminare, si osserva quanto segue.
Il ricorrente Ł stato condannato due volte per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. commesso in danno della stessa vittima.
La prima condanna per maltrattamenti, pronunciata con sentenza della Corte di appello di Ancona del 1° ottobre 2018, ha avuto ad oggetto il ‘fatto commesso in Fermo da agosto 2011 sino al 7 ottobre 2012’.
La seconda condanna per maltrattamenti, pronunciata con sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 novembre 2023, ha avuto ad oggetto il ‘fatto commesso in Fermo dall’ottobre 2012 sino all’attualità’.
La formulazione dell’imputazione del secondo processo per maltrattamenti indica che non vi Ł stata soluzione di continuità tra i fatti oggetto della prima condanna e quelli della seconda condanna, e che il secondo processo ha avuto ad oggetto il periodo non coperto dalla prima sentenza di condanna.
A fronte di una tale continuità tra le condotte di reato accertate nei due processi, per cui la seconda ha inizio laddove finisce la prima, il giudice dell’esecuzione ha escluso l’unicità del disegno criminoso sul rilievo che entrambi i reati di maltrattamenti sono stati considerati satelliti, nella continuazione interna, nei rispettivi giudizi di cognizione.
Il ricorso deduce che la circostanza che essi siano ritenuti satelliti o meno Ł del tutto neutra al fine di individuare il medesimo disegno criminoso.
La deduzione Ł fondata.
L’argomento usato dal giudice dell’esecuzione per respingere l’istanza di continuazione tra i due reati di cui all’art. 572 cod. pen. per cui Ł stato condannato l’imputato introduce, infatti, un elemento che Ł del tutto eccentrico rispetto al giudizio sull’esistenza o meno di una
volizione criminale unitaria.
Pur se la disposizione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. non detta una definizione di ciò che si debba intendere per ‘medesimo disegno criminoso’, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, riempito di contenuto la previsione normativa ed ha ritenuto che alla individuazione del ‘medesimo disegno criminoso’ si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Ciò che occorre, per riconoscere l’unicità della volizione criminale unitaria, pertanto, ‘Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine’ (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.).
La natura di reato ‘satellite’ di una continuazione interna che Ł già stata riconosciuta separatamente non fornisce, pertanto, alcun elemento da cui inferire l’esistenza o meno di una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, ed, anzi, introduce un elemento del tutto eccentrico, che rende manifestamente illogica la motivazione del giudice del merito.
Ne consegue che su tale punto l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
L’annullamento dell’ordinanza impugnata ex art. 623 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto anche la parte in cui essa ha deciso sui reati diversi da quelli di cui all’art. 572 cod. pen. (primo motivo), perchØ la circostanza che, in entrambe le condanne, il reato di maltrattamenti sia stato ritenuto legato da una volizione criminale unitaria con altro reato, obbliga il giudice dell’esecuzione, nel decidere sull’esistenza dell’unicità del disegno criminoso sui reati diversi, a tener conto della continuazione interna già riconosciuta, in conformità al principio di diritto, secondo cui ‘il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, nella sua piena libertà di giudizio, non può, però, trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame’ (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903), e secondo cui ‘in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno’ (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790).
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Ancona.
Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.