Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4130 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria difensiva con la quale il ricorrente chiede di non dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell’istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1.3., e 1.4. fosser già stati unificati in sede esecutiva come da ordinanza della Corte di appello di Salerno del 20/02/2024, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la nnedesimezza del disegno criminoso con riferimento ai reati giudicati con le sentenze sub 1.1. e 1.2.; ha quindi analizzato gli ulteriori fatti giudicati con le sentenze sub 2., 3. e 4., osservando come le stesse fossero eterogenee tra loro, e con le precedenti già oggetto del citato provvedimento emesso dal G.E.;
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano assenti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato i che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole) ad integrare l’identità del disegno criminoso ex art. 81, cpv., cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
DEPOT A GLYPH Il Presidente