Medesimo Disegno Criminoso: No al Piano Unico se i Reati sono Distanti e Improvvisati
Commettere più reati non significa automaticamente che facciano parte di un unico piano. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i criteri per riconoscere il medesimo disegno criminoso, un concetto fondamentale che può alleggerire la pena. Il caso analizzato chiarisce che la semplice difficoltà economica e un lasso di tempo significativo tra un reato e l’altro non bastano a dimostrare l’esistenza di una programmazione unitaria.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per due reati commessi a distanza di cinque mesi l’uno dall’altro, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua tesi era che entrambi i crimini fossero parte di un medesimo disegno criminoso, dettato dalla necessità di reperire denaro. Chiedeva quindi l’applicazione del trattamento sanzionatorio più mite previsto per il cosiddetto ‘reato continuato’, sostenendo che le sue azioni fossero legate da un’unica volontà delinquenziale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, gli elementi portati dal ricorrente non erano sufficienti a configurare un piano criminoso unitario. La decisione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso la continuità tra i reati, è stata considerata corretta e non illogica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Criteri per il Medesimo Disegno Criminoso
La Corte ha basato la sua decisione sulla consolidata giurisprudenza, in particolare su una pronuncia delle Sezioni Unite. Per poter parlare di medesimo disegno criminoso, non basta una generica spinta a delinquere, ma è necessaria una programmazione che leghi i diversi reati. La legge richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati pianificati, almeno nelle loro ‘linee essenziali’.
Un semplice proposito di ‘reperire denaro in modo illecito’ è stato giudicato troppo vago. Questo non rappresenta un piano specifico, ma piuttosto una tendenza a risolvere i problemi economici attraverso atti illegali. La Corte distingue nettamente tra un fine specifico, che delinea un programma unitario, e una generica abitudine a delinquere.
Le Motivazioni: Il Peso della Distanza Temporale
Un elemento chiave nella valutazione della Corte è stata la distanza temporale di cinque mesi tra i due reati. Questo intervallo è considerato un ‘indice di valutazione’ significativo che gioca a sfavore dell’esistenza di una volizione unitaria. Secondo i giudici, è del tutto logico ritenere che, in un arco di tempo così ampio, il secondo reato non fosse stato programmato contestualmente al primo. La programmazione deve essere concreta e non può essere desunta solo da una motivazione generica come la difficoltà economica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del diritto penale: per beneficiare del trattamento più mite del reato continuato, non è sufficiente affermare di aver agito per un bisogno economico comune a più reati. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un piano deliberato e preordinato sin dall’inizio. La distanza temporale tra i crimini diventa un fattore cruciale che può far cadere l’ipotesi di un medesimo disegno criminoso. Per la difesa, ciò significa che la prova di un piano unitario deve essere solida e specifica, andando oltre la semplice enunciazione di un movente generico.
Quando si può parlare di ‘medesimo disegno criminoso’?
Si può parlare di ‘medesimo disegno criminoso’ quando, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi erano già stati programmati dall’autore, almeno nelle loro linee essenziali, come parte di un unico piano.
Una distanza temporale di cinque mesi tra due reati esclude il riconoscimento del piano unico?
Sì, secondo la Corte una distanza temporale significativa, come cinque mesi, è un forte indizio contro l’esistenza di una volizione unitaria. Rende logico pensare che il secondo reato non fosse stato pianificato insieme al primo, ma sia frutto di una decisione successiva e autonoma.
La necessità di trovare denaro è sufficiente a dimostrare un ‘medesimo disegno criminoso’?
No. Un generico programma di reperire denaro in modo illecito è considerato un proposito troppo vago e non configura il ‘medesimo disegno criminoso’. È necessario un piano specifico e deliberato, non una semplice tendenza a commettere reati per risolvere problemi economici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quant in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuaz dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale (cinque mesi tra il primo ed il secondo reato) è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudi dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stati programmato “almeno nelle sue linee essenziali”;
né depone in senso contrario la circostanza dedotta in ricorso della mancanza di disponibilità economiche del condannato nel periodo in cui ha commesso i due reati, perché un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per confi il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che “al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali” (Sez. n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, cit.). Deve, pertanto, escludersi che una tal programmazione possa essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabil operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
GLYPHIl residente