Medesimo disegno criminoso: la Cassazione delinea i confini temporali
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’art. 81 del codice penale, permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma quali sono i criteri per stabilire l’esistenza di questo piano unitario? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, sottolineando l’importanza dell’elemento temporale e della coerenza delle condotte.
I Fatti del Caso: Due Condanne Distinte
Il caso analizzato riguarda un soggetto che ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’applicazione della disciplina della continuazione tra due diverse sentenze di condanna.
La prima sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Messina, riguardava reati associativi e di spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990), specificamente l’importazione di cocaina dalla Colombia, con condotte accertate fino all’agosto del 2017. La seconda sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, si riferiva a un singolo episodio di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/1990) commesso l’8 luglio 2019, ovvero quasi due anni dopo la cessazione dei fatti della prima condanna.
La Questione Giuridica: Esiste un Unico Progetto Criminale?
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel negare la continuazione, poiché i fatti erano analoghi e si erano protratti nel tempo. La difesa mirava a dimostrare che anche il reato del 2019 fosse parte dello stesso progetto criminoso iniziato anni prima.
Tuttavia, sia la Corte di Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, sia la Corte di Cassazione hanno respinto questa tesi. L’elemento centrale della questione è proprio la definizione e la prova del medesimo disegno criminoso.
Le Motivazioni della Cassazione sul medesimo disegno criminoso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, basando la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate in giurisprudenza. Secondo gli Ermellini, perché si possa parlare di un piano unitario, questo deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Non può essere una costruzione a posteriori o desunto da elementi vaghi.
Nel caso specifico, sono stati individuati tre fattori chiave che escludevano la continuazione:
1. L’intervallo temporale: Un lasso di tempo di due anni tra la fine delle attività criminali della prima condanna e la commissione del secondo reato è stato ritenuto un elemento decisivo per interrompere qualsiasi potenziale legame programmatico.
2. La diversità delle condotte: I reati erano eterogenei. Il primo gruppo di illeciti riguardava un’associazione a delinquere finalizzata all’importazione internazionale di cocaina dalla Colombia. Il secondo reato, invece, era un episodio isolato di spaccio avvenuto in un contesto diverso.
3. L’assenza di un progetto unitario ab origine: Non è emerso alcun elemento dagli atti processuali che potesse far pensare che il reato commesso nel 2019 fosse già stato pianificato o previsto all’epoca dei fatti del 2017. L’identità del disegno criminoso non può essere presunta, ma deve essere provata concretamente.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Principio di Diritto
La Corte ha concluso che le doglianze del ricorrente non solo erano infondate, ma tendevano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il principio che emerge da questa ordinanza è netto: per applicare l’istituto della continuazione, non è sufficiente che i reati siano della stessa indole. È indispensabile dimostrare, con elementi concreti, l’esistenza di un’unica programmazione criminosa che abbracci tutte le condotte sin dal principio. Un notevole divario temporale e la diversità operativa tra i reati costituiscono forti indizi in senso contrario, rendendo improbabile il riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
Quando si può applicare la continuazione tra reati?
La continuazione si può applicare solo se più reati sono stati commessi in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero un piano unitario e deliberato fin dall’inizio, che li lega come parti di un unico progetto.
Un lungo intervallo di tempo tra due reati esclude il medesimo disegno criminoso?
Secondo questa ordinanza, un significativo intervallo temporale (in questo caso, due anni) tra la cessazione di una condotta e l’inizio di un’altra è un forte indizio contro l’esistenza di un piano unitario, specialmente se cambiano anche le modalità e il contesto del reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45465 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45465 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE ETNEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dalla Corte di Appello di Messina (per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, commessi dall’agosto 2017) e, la seconda, dalla Corte di Appello di Caltanissetta (per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 8 luglio 2019);
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi e che si sono protratti nel tempo;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le attività si riferivano a sostanze diverse e, soprattutto, che l’attività riferibile al reato associativo di cui alla prima sentenza riguardava l’importazione di cocaina dalla Colombia e allo spaccio di questa, accertato sul territorio sino all’anno 2017, cessato quindi due anni prima della commissione del reato oggetto della seconda sentenza (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.nn.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023