Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d ‘ appello di Napoli nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Qualiano il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 13/05/2025 della Corte d ‘ appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l ‘ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza impugnata, la Corte d’ appello di Napoli in funzione di Giudice dell ‘ esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di NOME COGNOME, ha riconosciuto la continuazione tra i reati (artt. 629, 628 cod. pen., art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991) giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4463 del 26 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015, e il reato (art. 378 cod. pen., art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991) di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6064 del 8 ottobre 2014, divenuta definitiva il 31 gennaio 2017, rideterminando la pena complessiva in quella di anni sei mesi undici di reclusione e rigettando, nel resto, la richiesta relativa al riconoscimento della
continuazione anche con reati giudicati con altri due titoli (sent. n. 311 del 18 marzo 2005 e sent. n. 554 del 23 aprile 2004, divenute definitive, rispettivamente, in data 10 aprile 2005 e il 18 novembre 2006).
Avverso il descritto provvedimento ricorre la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli affidando le censure a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell ‘ art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Si tratta di istanza parzialmente accolta che è mera riproposizione di altre due identiche istanze, già rigettate dalla Corte di appello e che il ricorrente allega per l ‘ autosufficienza.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
Si richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e reati fine che, pur rientrando nell ‘ ambito delle attività del sodalizio e finalizzate al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine , in quanto legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o comunque non immaginabili al momento iniziale di adesione al clan.
Si assume che, nel caso di specie, la motivazione appare contraddittoria nella parte in cui reputa aventi medesima tipologia le condotte di estorsione e quelle di favoreggiamento.
Inoltre, è violata la giurisprudenza di legittimità riportata tenuto conto che non si evincono elementi da cui desumere la comune ideazione e programmazione delle prime condotte, realizzate in epoca successiva al 14 settembre 2006, nel dicembre 2006 e, ancora, tra il 14 settembre 2006 e il febbraio 2008, rispetto alle successive condotte consumate dal condannato nelle vesti di guarda spalle. Questi in tale ultima circostanza è stato assolto dai reati in tema di normativa concernente le armi e ha riportato condanna per condotte risultate connesse ad evenienze del tutto estemporanee, quali la latitanza di NOME COGNOME, il quale peraltro si sottraeva a ricerche finalizzate a dare esecuzione, nei suoi confronti, a un ‘ ordinanza di custodia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli soltanto in data 20 febbraio 2008. Peraltro, si richiama altra ordinanza riguardante diverso coimputato, NOME COGNOME, provvedimento nemmeno menzionato nell ‘ istanza trasmessa al Procuratore generale per il prescritto parere.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Si rileva dagli atti, la cui consultazione è necessaria per la qualità dell ‘ eccezione devoluta, che in relazione alle sentenze irrevocabili in esame relative a reati per i quali in sede esecutiva è stata riconosciuta la continuazione, sono state presentate già due istanze di riconoscimento del vincolo della continuazione, una depositata in data 4 gennaio 2019, l ‘ altra, decisa all ‘ esito dell ‘ udienza del 22 novembre 2021, entrambe respinte dalla Corte d ‘ appello di Napoli.
La prima aveva ad oggetto la richiesta di continuazione tra i fatti giudicati con le due sentenze in esame, nonché con quelli di cui alla sentenza n. 681 del 2016, emessa il 22 gennaio 2016, divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2016, relativa al reato di cui agli artt. 416bis , 582, 585, 577 n. 3 cod. pen., con la circostanza aggravante di cui all ‘ art. 7 legge n. 203 del 1991.
La seconda riguardava i due titoli oggetto dell ‘ odierno giudizio e la terza sentenza n. 681 del 2016 appena descritta, concernente reati già ritenuti in continuazione con quelli giudicati con due pronunce, emesse dalla Corte d ‘ appello di Napoli, di cui ai punti n. 8 e 12 del certificato penale rispettivamente il 21 dicembre 2010 e il 6 dicembre 2013.
Orbene, si osserva che l ‘ istanza presentata al Giudice dell ‘ esecuzione sub iudice , appare, quanto meno nel suo complesso, diversa da quelle proposte nelle due precedenti occasioni concluse con ordinanze di rigetto.
Sul punto, questa Corte ha osservato, in ordine alla preclusione di cui all ‘ art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che questa consente la pronuncia di inammissibilità ove l ‘ istanza costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ma che questa configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553; Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841 – 01).
La nuova istanza da ultimo avanzata dal condannato, come già evidenziato, ha sottoposto all ‘ esame del Giudice dell ‘ esecuzione ulteriori reati, che avevano formato oggetto di due diversi giudicati, i quali non erano stati sottoposti alla verifica del Giudice dell ‘ esecuzione con le altre due istanze di applicazione della continuazione già decise e, come tali, erano rimasti estranei al perimetro cognitivo della prima decisione.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Si rileva che l ‘ ordinanza impugnata (v. p. 4) nulla specifica circa le ragioni della ritenuta sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati di estorsione, giudicati con la sentenza n.4463/2015, rispetto a quello di favoreggiamento aggravato ai sensi dell ‘ art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991 per aver agevolato il clan facente capo a NOME COGNOME, destinatario della condotta di favoreggiamento, giudicato con la sentenza n. 6064/2014.
Questo reato, invero, come segnala il ricorrente, è commesso sicuramente in epoca successiva al 20 febbraio 2008, momento a partire dal quale il destinatario della condotta di favoreggiamento, NOME COGNOME, si era sottratto alle ricerche finalizzate alla sua cattura. I reati estorsivi di cui alla sentenza n. 4463/2015, invece, risultano commessi tra il 2006 e il 2008.
Del resto, come dedotto dal ricorrente, la condotta di favoreggiamento appare aver preso le mosse, secondo il contenuto del provvedimento del Giudice della cognizione, da circostanze contingenti, dunque, non immaginabili al momento delle prime condotte giudicate con la sentenza n. 4463/2015, risalenti al 2006.
1.3. Sul punto si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato non appare in linea con la giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo la quale l ‘ unicità del disegno criminoso presuppone l ‘ anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell ‘ agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell ‘ esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632 – 01).
Il Giudice dell ‘ esecuzione, nel valutare l ‘ unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 -01). Anche in tema di rapporti tra reato associativo e singoli reati fine (tra le altre, Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930 -01) si è affermato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell ‘ ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell ‘ associazione stessa (nel caso del precedente citato, la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un
duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).
1.4. Manca, dunque, ogni motivazione circa le ragioni che hanno indotto il Giudice dell ‘ esecuzione a ravvisare l ‘ identità del disegno criminoso tra reati eterogenei (plurime estorsioni, tentate o consumate, avviate nel 2006 e commesse fino al 2008 e il reato di favoreggiamento personale di soggetto che, solo nel 2008, si è sottratto all ‘ esecuzione di misura cautelare) nonché circa le ragioni della ritenuta sussistenza di una programmazione ab origine , sia pure nelle sue linee essenziali, della condotta estemporanea, legata a fatti contingenti (favoreggiamento di aderente al clan destinatario di misura cautelare), già al momento della commissione del primo reato estorsivo risalente al 2006.
Segue l ‘ annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte di appello di Napoli perché il Giudice dell ‘ esecuzione, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013 intervenuta anche nel caso in cui il provvedimento annullato abbia accolto la richiesta di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.) proceda a nuovo esame, libero nell ‘ esito, ma osservando i principi espressi nella parte motiva al § 1.
P.Q.M.
Annulla l ‘ ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d ‘ appello di Napoli.
Così deciso, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME