Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10947 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10947 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze;
Rilevato ricorso che in un articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso) tenuto conto della notevole distanza di tempo intercorsa tra di essi (dodici anni) e la mancata allegazione di concreti elementi da cui desumere che la gestione del gioco di azzardo fosse stato prevista come oggetto della associazione da una epoca così anteriore, per cui, in tale contesto, appare coerente la conclusione nel senso che i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore