Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 31/07/1975
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
– gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contras con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei c
da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (c
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una
approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazi del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condo
la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commission del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, n
essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i
successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale, la distanza spaziale, la diversità di correi, la diversità di oggetto mate dell’azione di furto, sono tutti elementi da cui in modo non illogico è stata ritenuta l’inesi di una volizione unitaria;
neanche è corretta la deduzione del ricorso secondo cui non spetta al condannato dover allegare l’esistenza degli elementi che indurrebbero a sostenere l’esistenza di una volizio unitaria, in quanto, al contrario, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’oner allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso”, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sul condannato, se questi è l’istante c determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME: Rv. 267580 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025.