Matrimonio Fittizio: Limiti e Conseguenze del Ricorso in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da due individui condannati per aver orchestrato un matrimonio fittizio. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando e come si può ricorrere alla Suprema Corte e quali sono le conseguenze di un appello infondato.
I Fatti del Processo: Dal Matrimonio di Comodo alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due persone da parte della Corte d’Appello di L’Aquila. La loro responsabilità penale era stata accertata in relazione all’aver procurato l’ingresso illegale in Italia di una cittadina straniera. Lo strumento utilizzato per raggiungere questo scopo illecito era stata la celebrazione di un matrimonio fittizio tra la donna e uno degli imputati, in cambio di una somma di denaro. A carico di quest’ultimo pendeva anche l’accusa, confermata in appello, di sequestro di persona ai danni della stessa donna.
Le Ragioni del Ricorso: Il Tentativo di Ribaltare la Sentenza
Contro la decisione della Corte d’Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’. In sostanza, sostenevano che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione di confermare la condanna. L’obiettivo era chiaro: ottenere un annullamento della sentenza e, possibilmente, una nuova valutazione del loro caso.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Matrimonio Fittizio
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, giudicando i ricorsi ‘manifestamente infondati’ e, di conseguenza, inammissibili. I giudici hanno sottolineato che le doglianze presentate non evidenziavano reali difetti giuridici o logici nella sentenza d’appello. Piuttosto, rappresentavano un tentativo di rimettere in discussione l’analisi dei fatti e la valutazione delle prove, come la natura di matrimonio fittizio dell’unione celebrata.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo di ‘legittimità’. Questo significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. I ricorsi, secondo la Corte, erano ‘di mero fatto’ e miravano a ottenere una ‘differente valutazione degli elementi processuali’, un’operazione che non è permessa in questa sede. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘adeguata e non contraddittoria’ nel dimostrare la responsabilità degli imputati.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna per gli imputati. Oltre a ciò, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali. Ritenendo inoltre che non vi fossero elementi per escludere la loro colpa nel presentare un ricorso infondato, ha imposto loro il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legge, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti di una causa.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera in ‘sede di legittimità’, il che significa che può solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, ma non può riesaminare i fatti o valutare diversamente le prove già considerate nei gradi di giudizio precedenti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e, se si ritiene che abbiano presentato il ricorso con colpa, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il matrimonio fittizio è rilevante in questo caso?
Il matrimonio fittizio è l’elemento centrale del reato contestato. Secondo la ricostruzione dei giudici, non è stato un atto d’amore, ma lo strumento illecito utilizzato dagli imputati per procurare l’ingresso irregolare di una cittadina straniera nel territorio italiano in cambio di denaro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PESCARA il 17/12/1993
COGNOME NOME nato a PESCARA il 23/05/1972
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Rilevato che le impugnazioni sono manifestamente infondate;
Premesso che NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i reati loro ascritti (fatta eccezione per il capo D per il quale è stata dichiarata intervenuta prescrizione);
Considerato che in realtà le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di L’Aquila che ha ritenuto dimostrata la loro responsabilità per avere procurato l’ingresso di una cittadina marocchina nel territorio italiano mediante la celebrazione di un matrimonio fittizio tra la predetta ed il Montefusco in cambio di denaro, nonché la responsabilità di solo quest’ultimo anche per il delitto di sequestro di persona in danno della donna;
Ritenuto quindi che i ricorrenti con i vizi da loro lamentati vorrebbero, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, operazione che non è consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la loro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.