Matrimonio Fittizio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito la linea dura nei confronti dei reati legati all’immigrazione clandestina, in particolare riguardo al fenomeno del matrimonio fittizio. Con l’ordinanza n. 17430 del 2024, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per aver simulato un’unione coniugale al solo scopo di far ottenere un permesso di soggiorno a un cittadino extracomunitario. Questa decisione offre importanti spunti sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato e sui limiti del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta dal Tribunale di Palermo, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La ricorrente era stata riconosciuta colpevole, in concorso con altri, del reato previsto dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). L’accusa era di aver organizzato e contratto un matrimonio di comodo con un cittadino extracomunitario, con l’unico fine di consentire a quest’ultimo di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa della donna ha contestato la sentenza d’appello lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione criminale, e la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. Il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione degli elementi di prova, suggerendo una lettura alternativa dei fatti.
Il Matrimonio Fittizio e la Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici, sia sulla colpevolezza che sulla determinazione della pena. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di cassazione: la Corte non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Cassazione ha spiegato che la prova dell’elemento soggettivo (il dolo) era stata correttamente desunta proprio dall’accertamento del matrimonio fittizio. La natura simulata dell’unione, volta esclusivamente a eludere le norme sull’immigrazione, è stata ritenuta una prova schiacciante della volontà di commettere il reato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negarle. Tale scelta era stata giustificata sulla base di due elementi precisi:
1. La ‘spregiudicatezza della condotta’, ovvero il modo calcolato e privo di scrupoli con cui il reato era stato pianificato ed eseguito.
2. La ‘negativa personalità’ della ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, che indicava una propensione a violare la legge.
La Suprema Corte ha concluso che il ricorso non si confrontava in modo specifico con questo coerente ragionamento, ma si limitava a chiedere una differente e inammissibile valutazione degli elementi processuali.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di reati legati all’immigrazione. Sottolinea che, in casi di matrimonio fittizio, la prova della simulazione è di per sé un forte indicatore dell’intento criminale. Inoltre, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per censurare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, la decisione dei giudici di merito resta insindacabile. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende suggella la definitività della vicenda.
Quando un matrimonio può essere considerato ‘fittizio’ ai fini penali?
Sulla base della decisione, un matrimonio è considerato fittizio quando è stato contratto al solo scopo di permettere a un cittadino extracomunitario di ottenere il permesso di soggiorno, senza una reale intenzione di instaurare una vita coniugale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza d’appello, ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali fattori hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
La negazione delle attenuanti generiche è stata motivata dalla spregiudicatezza della condotta e dalla personalità negativa della ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell’8 giugno 2021, con la quale l’odierna ricorrente era stata condannata alla pena di mesi uno di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. 286/1998;
Ritenuto che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto che sussistere l’elemento soggettivo del reato e che l’imputata non era meritevole delle attenuanti generiche;
Considerato, in particolare, che la prova dell’elemento soggettivo è stata desunta, in modo esente da vizi logici, dall’avvenuto matrimonio fittizio di NOME COGNOME con un cittadino extracomunitario al fine di fare ottenere a quest’ultimo il permesso di soggiorno e che le attenuanti generiche le sono state negate per la spregiudicatezza della condotta e per la negativa personalità desunta dai suoi numerosi precedenti penali;
Rilevato, infine, che la ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.