Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45342 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottob 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte pervenute in Cancelleria il 19/09/2023 ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/09/2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 8/03/2019 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A) e 476, 479 cod. pen.,
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per avere concorso, insieme alla moglie NOME COGNOME, svolgendo il ruolo di mediatore, nell’attività organizzata dal coimputato NOME COGNOME, consistente nel reperire cittadini italiani disposti a celebrare, dietro compenso, matrimoni simulati con cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea al fine di fa conseguire loro il titolo di soggiorno in Italia,
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 13) e 14). Nel dettagli ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice di appello non abbia risposto ai motivi di impugnazione, limitandosi a un mero rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado. Secondo le due sentenze di merito, la responsabilità dell’imputato sarebbe stata fondata su talune conversazioni intercettate, in realtà riconducibili a una sola, identificata d progressivo n. 5164 del 30/08/2016, RIT 895/16, che si sarebbe svolta tra NOME COGNOME alias NOME e NOME COGNOME. E benché manchi la prova che il soggetto loquente nella citata conversazione fosse proprio COGNOME, i Giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrata la relativa identificazione, senza però compiere alcun accertamento tecnico. In ogni caso, il contenuto della conversazione sarebbe neutro e non corrispondente a quanto ritenuto dalle due sentenze di merito, secondo cui i loquenti farebbero riferimento a due persone che sarebbero dovute andare in Marocco dietro un compenso di 4.500 euro e l’uomo identificato in COGNOME avrebbe chiesto al suo interlocutore, identificato in COGNOME, a quanto sarebbe ammontato il suo compenso. In realtà, nella conversazione intercettata, i due interlocutori mai farebbero riferimento al Marocco né al matrimonio, che, peraltro, si sarebbe svolto in Foggia il 7/11/2016 e non nel Paese africano; né comparirebbe nella conversazione il nome dei nubendi, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dunque, la conversazione telefonica sarebbe suscettibile di interpretazione alternativa rispetto a quella offerta dagli inquirenti; mentre nell altre conversazioni intercettate mai comparirebbe il nome di COGNOME, né vi sarebbero riferimenti a quest’ultimo da parte degli interlocutori. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, la Difesa avrebbe documentato che NOME, nell’agosto 2016, si trovava già sul territorio nazionale, sicché dovrebbe escludersi l’elemento oggettivo del reato contestato, attesa l’impossibilità di favorire l’ingresso nel territorio ital di un soggetto che vi sia già entrato regolarmente.
Quanto al reato contestato al capo 14)’ nelle intercettazioni indicate mai si alluderebbe a documenti ideologicamente falsi da produrre al consolato, solo genericamente indicato, senza specificare di quale si trattasse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova premettere che ricorre, nel caso di specie, un’ipotesi di c.d. doppia conforme. Ne consegue che le motivazioni delle due sentenze si integrano reciprocamente, dando vita a un corpo sostanzialmente organico, avendo la Corte di appello mutuato dal primo Giudice i relativi criteri di valutazione del material probatorio e i vari momenti ricostruttivi della base giuridico-fattuale dell decisione. Nel caso in esame le due pronunce di merito hanno ritenuto dimostrati: l’avvenuta celebrazione, in data 7/11/2016, di un matrimonio simulato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, come dimostrato dalle ammissioni di NOME COGNOME, fidanzato della falsa sposa, il quale aveva confermato l’accordo illecito, finalizzato a far conseguire a NOME il permesso di soggiorno, raggiunto dietro il corrispettivo di 1.000 a condizione che il matrimonio non venisse consumato; il fatto che NOME e la moglie avessero avuto ripetuti contatti, finalizzati all’individuazione di una donna disponibile al finto matrimonio, con un soggetto, identificato in NOME COGNOME, di cui è stato dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, il ruolo di organizzatore di matrimoni simulati per far ottenere, illegalmente, al finto sposo il titolo di soggiorno in Italia; il fatto che telefonata indicata con il progr. 5164 COGNOME e COGNOME parlassero di un affare che avrebbe dovuto coinvolgere due persone (ovvero i due falsi nubendi, NOME COGNOME e NOME COGNOME) dietro il corrispettivo di 4.500 euro. L’interpretazione che le sentenze traggono dalla lettura complessiva di questi elementi di fatto non appare manifestamente illogica e, contro di essa si infrangono i generici argomenti difensivi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, infatti, osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento della conferma del primo provvedimento «numerose intercettazioni telefoniche intercorse tra l’imputato e i soggetti, che di volta in volta venivano individuati p la celebrazione di tali matrimoni farsa» (cfr. pag. 3).
Risulta, pertanto, aspecifica, oltre che non autosufficiente, la censura difensiva con la quale si assume, svalutandosi apoditticamente e in maniera non autosufficiente l’intero compendio sopra indicato, che soltanto nella conversazione intercettata indicata con il progr. 5164 «uno degli interlocutori dovrebbe
individuarsi in COGNOME NOME» e che la stessa abbia, in ogni caso, un indimostrato «valore neutro».
Sotto altro profilo, appaiono tardive le osservazioni critiche sviluppante in ricorso in ordine alla mancata dimostrazione che la predetta conversazione sia riferibile a NOME; così come tardivo e comunque non autosufficiente deve ritenersi sembra il riferimento a una non meglio precisata «documentazione» che sarebbe in grado di confutare alcuni elementi fattuali richiamati in sentenza, come la circostanza che NOME, nell’agosto 2016, si trovasse già in Italia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente