Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35510  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Dati NOME nato a CAMAIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con sentenza emessa in data 10.12.2014, la Corte d’Appello di Firenze ha parzia riformato la sentenza del Tribunale di Lucca del 27.09.2022, che condannava Dati Giusepp delitto di cui agli artt. 186 co. 1 e 2 lett. c) e 186 co. 2 bis C.d.S.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi del comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo, in un unico motivo di ricorso, man contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, con riguardo a dell’accertamento emergente dagli atti in ordine al superamento della soglia di cui al dell’art. 186 C.d.S. , atteso che il numero di matricola dell’etilometro riportato sullo differente da quello indicato in verbale.
3.  Il ricorso è inammissibile.
Il motivo in questione, così come propost4 ) non è consentito dalla legge in sede di legittimi perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret giuridici dal giudice di merito e prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di dati di fatto che sorreggono le richieste, pertanto non specifico.
3.1.11 ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della pronuncia dell appello che aveva già disatteso il gravame sul punto, precisando che la rilevata discrasia in un evidente refuso, ricavando logicamente la suddetta conclusione dalla congruen misurazione (per la quale non è stata contestata nessun’altra difformità tra verbale e sc le condizioni alterate dell’imputato al momento del sinistro (alito fortemente vinoso, o arrossati, difficoltà di deambulazione e nell’eloquio).
Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, in tema di guida in s ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’ della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. s caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a c dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello (Sez. 4, n.26281 del 29/05/2024, Rv. 286500 -01; Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere sospetto di malfunzionamento dell’apparecchio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa n determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versam somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente