Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10402 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10402 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28/05/2025 con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Palermo il 13/06/2024 che lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre alla confisca e distruzione del materiale esplodente in sequestro, in ordine ai reati di cui agli artt. 2 legge n. 895/1967 (capo A) e 109 e 678 cod. pen. (capo B);
Considerato che il ricorso, col quale si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. nella parte in cui è stata ritenuta provata la responsabilità penale in ordine al reato di cui al capo B) (motivo primo) e nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche (motivo secondo), è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità no emergenti dal testo del provvedimento impugnato;
Osservato che, in particolare, le censure di cui al primo motivo, con cui si lamenta la presunta carenza del carattere di micidialità del materiale esplosivo sequestrato, sono del tutto generiche ed aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello (cfr. pagg. 1-2 sent. imp.), ha posto motivatamente a sostegno in punto di responsabilità dell’imputato (v. pagg. 3-4), ove si richiamano, altresì, a fronte di “doppia conforme”, le risultanze del nucleo artificieri della Questura di Palermo che – secondo i giudici d’appello – ha analizzato in modo esaustivo e scientificamente ineccepibile il materiale sequestrato, con relazione di p.g. ritenuta dettagliata e puntuale quanto alla carica esplosiva dei reperti, dovendo rammentarsi, in riferimento al contenuto della doglianza, che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti
vizi dal testo impugnato o da RAGIONE_SOCIALE atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, COGNOME, Rv. 285504-01), con la conseguenza che, a fronte della struttura motivazionale adottata dalla Corte distrettuale nell’impugnata sentenza, conforme a quella di primo grado, la difesa, in punto di riconosciuta responsabilità penale, non riesce a oltrepassare la soglia della mera doglianza generica e assertiva, sostenendo apoditticamente il mancato accertamento della effettiva potenza dell’eventuale esplosione; il tutto, però, senza colmare l’affermazione di un apprezzabile substrato argomentativo e dipanando una critica sostanzialmente distonica rispetto all’avversata decisione;
Considerato che, anche nel secondo motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati nell’atto di appello e motivatamente respint in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. pag. 5 sent. imp.) ma limitandosi, in maniera aspecifica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione in punto di diniego ovvero l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 62-bis cod. pen., attraverso censure in ogni caso manifestamente infondate, giacché «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato, con la conseguenza che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01; conf. Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 27544001; da ultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, COGNOME, non mass.), potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; conf. Sez. 4, n. 39566 dell’8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che la graduazione delle Corte di Cassazione – copia non ufficiale
pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 278856-01), essendo in ogni caso inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, COGNOME, non mass.);
Ribadito altresì che, sempre con riferimento al secondo motivo di ricorso, non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 7, ord. n. 39396 del 27/5/2016, COGNOME, Rv. 268475-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, COGNOME e altro, Rv. 256201-01; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691-01), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248737-01), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma essendo sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (così già Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, COGNOME, Rv. 142252-01; più di recente, Sez. 4, n. 8872 del 28/1/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in motiv. § 1.2), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo bastevole (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altro, Rv. 249163-01);
Considerato che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), con riguardo ad entrambi i motivi, va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.