Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20508 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 15/03/1977
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
àL
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648, cod. pen.;
rilevato, altresì, che con il primo motivo il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità rispetto al delitto di cui all’art. 474
secondo comma, cod. pen.;
ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le argomentazioni riportate a pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato che con il secondo motivo il ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione all’acquisizione di elementi che attestino la rinomanza del marchio;
ritenuto che anch’esso non sia consentito in sede di legittimità, poiché prospetta delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste e che, inoltre, sia manifestamente infondato, posto che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen, allorché si tratti d marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua avvenuta registrazione, gravando l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduca (così Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.