Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16107 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte di appello di Napoli, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Nola che aveva ritenuto NOME colpevole del delitto di cui all’art. 474 cod. pen., perché, così recita l’imputazione, quale “titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE“, deteneva al fine di venderli ventiquattro costumi riproducenti il marchio comunitario contraffatto “Batman” registrato il 2 febbraio 1998, irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che:
presso la sede della società amministrata dall’imputato erano stati rinvenuti due costumi, denominati “pipistrello” e “pipistrello baby”, fortemente somiglianti alle vesti del noto personaggio “Batman”, riportando, sulla cintura e sui calzari, il relativo marchio;
il marchio non era identico a quello originale ma era sufficientemente simile a questo da trarre in inganno il pubblico dei consumatori (Cass. Rv 273893 e 250157);
era irrilevante la circostanza che le scatole che contenevano i costumi riconducesse ad altro produttore rispetto a quello titolare del marchio, non inficiando tale circostanza l’efficacia ingannatoria del marchio presso il pubblico indistinto dei consumatori;
altrettanto irrilevante era la circostanza che i costumi fossero stati rinvenuti nella sala campionario, piuttosto che nel magazzino, posto che l’imputato ne aveva pubblicizzato il possesso ai fini della loro vendita;
proprio tale pubblicizzazione, che dimostrava la non occasionalità del fatto, escludeva la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis ccd. pen.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
Il marchio impresso sui costumi, come aveva attestato anche il consulente di parte, non era in grado di trarre in inganno alcuno, non corrispondendo a quello depositato.
Anche la Corte aveva riconosciuto la non identità dei marchi, contraddittoriamente però affermando la responsabilità dell’imputato. Ed aveva ammesso come nel marchio stesso si fosse indicata la provenienza dei costumi da ditta diversa da quella proprietaria ed esclusivista del marchio.
Né vi era la prova che i costumi rinvenuti fossero destinati alla vendita posto che erano custoditi non in magazzino ma nella sala campionario.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente.
La Corte aveva tratto la prova del reato dalla mera constatazione della presenza di un marchio “goffo” su due costumi e dal fatto che quei costumi era stati pubblicizzati, da ciò deducendone la loro messa in vendita.
Era pertanto evidente come il percorso argomentativo del giudice fosse meramente congetturale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Si era negato l’invocato proscioglimento tenendo conto della pubblicizzazione dei costumi, senza così riguardare la vicenda nella sua interezza.
La precedente condanna era poi assai risalente nel tempo e non emergevano elementi concreti di collegamento fra quel fatto e l’attuale imputazione (come aveva affermato la stessa Corte).
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, essendo decorsi gli anni sette e mesi sei del termine dalla sua consumazione.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha nuovamente argomentato sui motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato è inammissibile.
I primi due motivi, sulla responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di falso contestatogli, sono interamente versati in fatto e sono comunque manifestamente infondati.
Si è infatti affermato che:
integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814);
in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l’agente è titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui – nella prospettiva di un’immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio – così come rileva la collocazione di quest’ultimo sul prodotto (Sez. 2, n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, IFtv. 276103).
1.1. Se ne deduce che la Corte d’appello nell’osservare come – pur nella non perfetta identità dei marchi rinvenuti sui costumi in possesso dell’odierno imputato rispetto a quelle originari e nella presenza, sulle scatole che li contenevano, di indicazioni relative a ditte diverse da quelle cui marchi stessi appartenevano – il consumatore medio ben avrebbe potuto, per come i marchi contraffatti si presentavano sui costumi stessi, essere ingannato sull’originalità degli stessi, avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra ricordati.
Né si poteva fondatamente dubitare della “messa in vendita” dei costumi stessi sia perché presenti nel campionario (destinato a mostrare la merce agli eventuali compratori, diversi dal consumatore finale), sia perché erano stati a tale scopo pubblicizzati, sia perché le indagini erano partite proprio dal rinvenimento
di costumi, recanti il marchio contraffatto’ presso un rivenditore che li aveva, appunto, acquistati dalla ditta dell’odierno imputato.
La professionalità dimostrata nel detenere, nel porre in vendita e nel vendere i beni recanti il marchio contraffatto, rendeva parimenti scevra da manifeste aporie logiche la decisione della Corte d’appello di escludere al ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. pen. il terzo motivo è pertanto anch’esso manifestamente infondato.
E’ manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, sulla prescrizione del contestato delitto che, risultando consumato il 6 febbraio 2015, con i 427 giorni di sospensione (dall’Il aprile al 3 ottobre 2017 e dal 17 luglio al 13 novembre 2018, entrambi per astensione del difensore e da tale ultima data al 26 marzo 2019 per la richiesta di rinvio della difesa), il relativo termine risulta decorso solo il 7 ottob 2023 e quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (considerando che l’inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata: Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dellotato.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.