Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4361  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a LACCO AMENO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE e la sentenza n.475
della stessa Corte, pronunciata il 3 febbraio 2022
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GLYPH visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23.8 d.lgs. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermat sentenza pronunciata il 19 novembre 2018 dal tribunale di Firenze nei confronti di NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti condannati per concorso in detenzione al fine di vendita di prodotti con marchio contraf nonché di ricettazione dei beni stessi. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati altresì condannati per la violazione del divieto di far ritorno nel Comune di per un triennio.
 Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la decisione.
2.1 COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, difesi dall’AVV_NOTAIO del foro Firenze formulano tre motivi con cui lamentano (1) erronea applicazione della legge pena con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati e del co persone, (2) violazione di legge con riferimento all’articolo 192 c.p.p. per erronea valut delle risultanze processuali, travisamento della prova e motivazione illogica (art.606 lett e) c.p.p.) nonché (3) carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive.
Nella parte narrativa, che abbraccia tutti gli aspetti critici sopra indicati, il ricorso si sulla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti e sulla contestazione del conc persone, per di più aggravato dal numero di 5 o più partecipi.
In relazione al primo profilo si ribadisce, come già argomentato in appello, che i pr sequestrati (fascette promozionali di un duo di cantanti) per modalità realizzative, mat utilizzati e segni distintivi impressivi, sono radicalmente differenti dagli originali di configurarsi, se mai, la violazione dell’articolo 517 ter anziché 474 c.p.. La qualif operata dai giudici di merito è frutto del travisamento del fatto ed in particola testimonianza dell’esperto NOME COGNOME quale ha confermato l’eterogeneità merceologica d prodotti sequestrati.
In relazione al secondo profilo si lamenta l’insussistenza di elementi idonei a fondare l’ concorsuale (tantomeno aggravata) e l’inconferenza delle valutazioni espresse in proposito d testimoni (rappresentanti delle forze dell’ordine intervenuti), riprese nella motivazio sentenza.
2.2 COGNOME e COGNOME, difesi dall’AVV_NOTAIO, hanno presentato ricorso deducendo violazione di legge, travisamento del dato probatorio e vizio motivazionale (art. lett. b, c ed e c.p.p.) tanto in relazione alla qualificazione giuridica del fa sussistenza della ipotesi concorsuale con relativa aggravante.
2.3 NOME COGNOME, infine, lamenta la nullità della sentenza impugnata che non ha acco motivo di appello relativo alla grossolanità della contrattazione del marchio apposte merce sequestrata.
Con distinte ordinanze la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità per tardiv ricorsi presentati da tutti i ricorrenti ad esclusione di quello di NOME COGNOME. hanno proposto ricorso per cassazione avverso le già menzionate ordinanze.
Con memoria inviata per EMAIL il sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibili dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno in primo luogo annullate le ordinanze della Corte d’appello di Firenze che hann dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati da tutti i ricorrenti ad esclusione NOME COGNOME.
Sul punto sollevato dalle ordinanze è stato infatti di recente affermato (Sez. 6, n. 2917 11/05/2023 Imp. Amdouni Rv. 284966 – 01) che in tema di disciplina emergenziale per i contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso pe cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertit modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale difensore, per conformità all’originale, delle copie informatiche degli allegati all’atto d trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al cont dell’impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processua Il principio merita di essere confermato anche in questo caso, attesa la natura di atto essenziale dell’atto allegato ed inizialmente non siglato digitalmente.
Nel merito i ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi meramente ripetit doglianze già esaminate e adeguatamente disattese nei gradi precedenti di giudizio.
Per esigenze di sintesi e di chiarezza espositiva, i temi comuni vanno tra congiuntamente.
2.1 Si rileva così che il tema della qualità della falsificazione e della ‘immutazio ve fascette sequestrate rispetto all’originale sia stato correttamente ed esaurientem affrontato dalla Corte fiorentina (e, prima, dal Tribunale) e che non vi sia stato affa travisamento della deposizione del teste NOME NOME viene denunciata nei ricorsi. Va premess infatti che il vizio di “travisamento della prova” chiama in causa, in linea gene distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motiv riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisament omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del r “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una p acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tra reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisi verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/ Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscri cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionam giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutati “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilett interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/20 COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
Ed allora, passando dall’astratto al caso specifico, non può sfuggire che seppure la testim NOME COGNOME abbia dato atto di talune difformità grafiche tra le fascette in seques
l’originale depositato, vi sia stato un giudizio finale da parte della stessa, come riporta sentenza impugnata, nel senso che i marchi riprodotti fossero chiaramente riferibili a quell due artisti ‘contraffatti’ e come tali avrebbero potuto ingannare l’acquirente in ordine a originalità. Il giudizio espresso dal Tribunale è stato confermato in sede d’appello. Anc tale punto ci troviamo di fronte perciò ad una ‘doppia conforme’ con la conseguenza che le d sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri n valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In tale prospettiva, la valutazione richiesta questa Corte dall’argomento difensivo richiederebbe un accertamento di fatto che è precluso sede di legittimità poiché contrario ai principi dell’ordinamento processuale italian assegnano alla Cassazione la funzione nomofilattica diretta ad assicurare l’unifor applicazione del diritto e non il conforme accertamento del fatto, riservato ai giudici di m
Quanto detto assorbe ogni deduzione, comunque formulata sul punto dai veri ricorrenti, co la sola precisazione che nella confusa e cumulativa rubrica del ricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, il riferimento all’art.606 lett. b ed e c.p.p., viol legge con riferimento all’art.192 c.p.p. non risulta corretto. Infatti, costituisce ius receptum, in materia di ricorso per cassazione, l’affermazione di inammissibilità del motivo con c deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazi degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità dell connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) (più co sarebbe stato indicare la lettera c), data la natura processuale dell’articolo 192 c.p.p. medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle no processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filard 280027 – 04).
2.2 Corretta appare altresì la qualificazione del fatto, come contestata e riconosciu sentenza. La Corte d’appello ha infatti correttamente valorizzato la circostanza che “le fas che erano poste in vendita dagli imputati recavano tutte il marchio registrato che era cost dal nome dell’artista”. Vengono così esplicitamente evidenziati i due elementi di distinguishing tra le diverse ipotesi di reato ‘in contesa’, quella dell’art.474 e quella del 517 ter c dire la presenza del falso e la esposizione alla vendita alla generalità dei consociati. giuridico protetto dall’art. 474 cod. pen. è infatti la fede pubblica, minaccia contraffazione se idonea (come è stato ritenuto dalla Corte d’appello) ad ingenerare confusi nei consumatori. L’interesse pubblico, preminente rispetto a quello privato del produt ‘copiato’ si esprime nella clausola di sussidiarietà scolpita nell’incipit dell’art.517 ter c.p. (‘Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474’…).
2.3 Anche in relazione alla sussistenza del concorso, e della relativa aggravante, la senten è destinata a superare immune il vaglio di legittimità. Le valutazioni espresse dal Giudi primo grado e riprese dalla Corte d’appello (comune conoscenza, mutua assistenza al momento dell’arrivo delle Forze dell’ordine, commercio degli stessi prodotti, comu provenienza degli imputati dal Napoletano, ove pure vivono, per esercitare l’illecito commer in occasione di eventi pubblici) sono adeguate e sono pienamente logiche, sottraendosi così censure basate sugli stretti standard posti dall’art.606 lett. e) c.p.p..
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la co dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa de ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze della Corte d’appello di Firenze del 28 aprile 2022. Dich inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023
Il Co sigliere r latore
La Presidente