Marchio Contraffatto: Legittimo lo Screenshot come Prova secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del reato di commercio di prodotti con marchio contraffatto, fornendo chiarimenti cruciali sulla validità delle prove digitali e sulla natura stessa del delitto. La decisione ribadisce che anche una contraffazione palese può integrare il reato e che gli screenshot presi dai social network costituiscono una prova documentale pienamente legittima nel processo penale.
I Fatti del Caso: Vendita di un’Autovettura con Marchio Falso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto previsto dall’art. 474 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver commercializzato un’autovettura sulla quale era stato apposto un marchio falsificato. La prova a suo carico includeva, tra l’altro, alcuni screenshot della pagina Facebook della sua società, dove il veicolo veniva pubblicizzato.
In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, ma aveva confermato le statuizioni civili, ovvero la condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi di doglianza.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dalla difesa e consolidando importanti principi giuridici.
La questione del marchio contraffatto e la prescrizione
Il ricorrente sosteneva che, essendo il reato prescritto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto revocare la condanna al pagamento della provvisionale. La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che le statuizioni civili disposte con la sentenza di condanna restano valide se la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado. Solo se la prescrizione fosse intervenuta prima, la conferma delle disposizioni civili sarebbe stata illegittima.
La prova tramite screenshot e la sua validità
Un altro punto contestato era l’utilizzo di screenshot di una pagina Facebook come prova. La difesa ne contestava la legittimità. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza consolidata, ha affermato che la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico (“screenshot”) è un modo legittimo per acquisire un documento. Non vi è alcuna differenza tra la fotografia di uno schermo e quella di qualsiasi altro oggetto, rendendone legittima l’acquisizione nel processo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si snodano attraverso l’analisi dei singoli motivi di ricorso. In primo luogo, viene ribadito che il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto è un reato di pericolo. Ciò significa che la legge non intende proteggere solo l’acquirente finale dall’inganno, ma tutela un bene giuridico di più ampia portata: la pubblica fede. La fiducia dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi è il vero oggetto della protezione penale.
Di conseguenza, è irrilevante che la contraffazione sia “grossolana”, ovvero così evidente da non poter ingannare un consumatore mediamente attento. Anche una falsificazione palese è idonea a ledere la fiducia del pubblico nei marchi, integrando quindi il reato. La possibilità che qualcuno possa essere tratto in inganno è sufficiente, senza che l’inganno si realizzi effettivamente.
La Corte ha inoltre considerato generiche le altre doglianze, come la richiesta di rinnovare l’istruttoria in appello per sentire un nuovo testimone. La richiesta era priva dell’indicazione delle circostanze decisive che tale teste avrebbe potuto riferire. Infine, il motivo relativo al concorso nel reato è stato giudicato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione con significative implicazioni pratiche.
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Valore probatorio degli screenshot: Viene definitivamente sancita la piena legittimità dell’uso di screenshot come prova documentale, un principio fondamentale nell’era digitale dove molte attività, lecite e illecite, lasciano tracce sui social network.
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Tutela del marchio: La decisione rafforza la tutela del marchio contraffatto, chiarendo che l’obiettivo della norma è proteggere il mercato e la fiducia dei consumatori in generale, non solo il singolo acquirente. Questo rende più difficile per gli imputati difendersi sostenendo la palese falsità del prodotto.
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Effetti della prescrizione: Si consolida il principio per cui la prescrizione del reato, se intervenuta dopo la sentenza di primo grado, non travolge le condanne al risarcimento del danno, garantendo così una tutela effettiva alla parte civile danneggiata dal reato.
Uno screenshot da un social network può essere usato come prova in un processo penale?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’acquisizione di una pagina di un social network tramite screenshot è pienamente legittima e costituisce a tutti gli effetti una prova documentale valida ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Se una contraffazione è così evidente da non poter ingannare, si commette comunque il reato di commercio di prodotti con marchio contraffatto?
Sì, il reato sussiste ugualmente. La norma non tutela solo l’acquirente dal singolo inganno, ma primariamente la ‘pubblica fede’, ovvero la fiducia collettiva nell’autenticità dei marchi. Pertanto, la cosiddetta ‘contraffazione grossolana’ non esclude la configurabilità del delitto.
Cosa succede alle richieste di risarcimento del danno se il reato si prescrive dopo la condanna di primo grado?
Le statuizioni civili, come la condanna al pagamento di una provvisionale, rimangono valide ed efficaci. La Corte ha stabilito che la loro conferma in appello è illegittima solo nel caso in cui la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di primo grado, non dopo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5400 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
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che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 474, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Macchia d’Isernia il 20 luglio 2016), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione, con conferma nel resto;
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che l’atto di impugnativa consta di cinque motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen. è manifestamente infondato, posto che la prescrizione del reato rubricato, anche tenuto conto della sospensione del relativo corso per giorni 120, è intervenuta in data 19 maggio 2024, quindi, successivamente alla sentenza di primo grado, con la quale l’imputato, in ragione dell’affermazione di responsabilità per il delitto ascrittogli, era stato condannato al pagament di una provvisionale nei confronti della parte civile costituita, di modo che, correttamente, l Corte d’Appello, in ossequio al principio di diritto secondo cui la sentenza d’appello che confermi le statuizioni civili disposte con la sentenza di condanna è illegittima solo se la prescrizione d reato sia maturata prima di quest’ultima (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 211191), pur rilevata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non ha revocato il pagamento della provvisionale disposta a favore della parte civile (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
- che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 474 cod. pen. e il vizio d motivazione, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte «Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazi grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazi non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere l possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Rv. 252836; conformi, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722) (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata);
- che il terzo motivo, con il quale ci si duole, sotto l’egida della violazione degli artt. e 195, comma 3, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello onde escutere COGNOME, teste di riferimento del tes qualificato COGNOME NOME, che sarebbe stato in grado di riferire circostanze decisive per la ricostruzione del fatto, è generico, perché non indica quali sarebbero state le suddette circostanze e non ne illustra la decisività, tenuto conto che la Corte territoriale, valutata testimonianza dell’AVV_NOTAIO di P.G. AVV_NOTAIO in connessione con la prova documentale rappresentata dagli screenshot della pagina Faceebok della società dell’imputato, che aveva pubblicizzato l’autovettura della quale era stato contraffatto il marchio, ha ritenuto, in manier non manifestamente illogica, e, quindi, non sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764), che la prova dichiarativa da assumere fosse superflua (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820);
- che il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 234 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità «È legittima l’acquisizione come documento di una pagina di un “social network” mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile» (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758), non
essendovi alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un supporto informatico sul quale compaiano messaggi di testo, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635);
che il quinto motivo, che censura il ritenuto concorso dell’imputato nel reato rubricato, è generico e non consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto e, comunque, prive di effettivo e critico confronto con le ragioni poste a sostegno dell decisione impugnata, mira a sollecitare una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendime RAGIONE_SOCIALE prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore