Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42329 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Zhejiang (Cina) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con COGNOME la COGNOME sentenza COGNOME in COGNOME epigrafe, COGNOME la COGNOME Corte COGNOME di COGNOME appello COGNOME di COGNOME Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 15 novembre 2018 che aveva condannato COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56-515, 474, 648 cod. pen. e 7, comma 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Rilevata la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 31 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 originariamente contestato, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 56 e 515 cod. pen.
Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che dal mancato rinvenimento presso il magazzino dell’imputato di certificazione attestante la provenienza della merce discendesse la irregolarità del marchio CE sulla stessa apposto; inoltre, non sarebbe stato dimostrato che detta merce fosse detenuta per la vendita.
2.2. Inosservanza di norme processuali, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 474 cod. pen., fondata sulle dichiarazioni rese dagli operanti e dagli esperti collaboratori dell società individuate quali persone offese, affette da inutilizzabilità in quant assunte in violazione di quanto stabilito dall’art. 194 del codice di rito e senz tenere conto delle doglianze contenute nell’atto di appello.
L’insussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. pen., trattandosi del delit presupposto rispetto a quello di ricettazione contestato al capo E, determinerebbe anche il venir meno di quest’ultimo delitto.
2.3. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 7, comma 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, non essendo stato dimostrato che i prodotti cosmetici fossero detenuti per la vendita e che il ricorrente fosse a conoscenza della loro potenziale nocività, con consequenziale mancanza dell’elemento psicologico del reato.
2.4. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, affermata sull’implicito ed erroneo presupposto che l’imputato avesse un obbligo di collaborazione con gli inquirenti.
2.5. Violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione quanto alla omessa riqualificazione del delitto di ricettazione nella contravvenzione prevista dall’art. 712 cod. pen., in presenza di un solo comportamento negligente dell’imputato.
2.6. Violazione della legge penale (art. 133 cod. pen.) e difetto di motivazione quanto alla entità della riduzione della pena irrogata in considerazione della
sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 31 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.
2.7. In via subordinata, il ricorrente chiede che si rilevi l’intervenuta estinzione prescrizione di tutti i reati per i quali vi è stata condanna, fatta eccezione per quel di ricettazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
1.Quanto al primo motivo, devono ricordarsi i seguenti principi di diritto ai quali Collegio intende attenersi:
la vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra il delitto di f nell’esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, attes siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normati dell’Unione europea (Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, Islam, Rv. 281809);
in tema di delitti contro l’industria ed il commercio, la mancata consegna da parte di colui che pone in vendita prodotti che recano il marchio CE, nel corso di un controllo, della documentazione che attesta la regolarità dell’apposizione di tale marchio, integrando l’omissione di una condotta richiesta agli operatori economici, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell’apposizione, non comportando un’inammissibile inversione dell’onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 5:15 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del marchio CE – che attesta che il prodotto rispetta i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente prevista dal Regolamento n. 765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dalla decisione n. 768 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008 da cui emerge, tra l’altro, che i distributori devono poter dimostrare che hanno agito con la dovuta diligenza, verificando la regolarità del suddetto marchio, e devono essere in grado di assistere le autorità nazionali nel reperire la necessaria documentazione dimostrativa) (Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, Shi, Rv. 277688;
C) integra il reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio l’apposizione su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene dall’Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte. (In motivazione, la Corte ha evidenziato l’irrilevanz dell’accertamento in concreto delle caratteristiche del prodotto destinato alla vendita, che potrebbero anche essere superiori a quelle dichiarate, rilevando esclusivamente la lesione dell’ordine economico e della regolarità del commercio operata dalla diffusione di beni differenti da quelli dichiarati) (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep.2019, Jia, Rv. 275932).
Ne consegue la manifesta infondatezza della prima questione sollevata con il primo motivo di ricorso, secondo quanto la Corte ha sottolineato correttamente a fg. 5 della sentenza impugnata.
La seconda censura, sempre contenuta nel primo motivo, è generica in quanto non si confronta con le logiche affermazioni contenute a fg. 4 della sentenza impugnata a proposito delle ragioni per le quali la Corte di appello ha ritenuto che i prodot contraffatti fossero destinati alla vendita, in considerazione del loro ingentissim numero e della ubicazione in un magazzino adibito allo smercio al dettaglio.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte ha basato la prova della responsabilità per il delitto di cui all’art. 474 co pen. sulla deposizione di un consulente tecnico e non di un comune testimone, nonché anche sull’assenza di giustificazione documenl:ale in ordine alla provenienza dei beni contraffatti (cubi di Rubik) fondante anche l’ipotesi di ricettazione di cui al capo E, rispetto alla quale il reato presuppost contrariamente a quanto si afferma in ricorso, è quello previsto dall’art. 473 cod. pen. e non quello di cui all’art. 474 cod. peri.
Rimane del tutto apodittica l’affermazione del ricorrente sul fatto che il consulente sarebbe “un esperto collaboratore della società persona offesa” (pag. 9 del ricorso).
In ogni caso, in punto di diritto, si deve ricordare che la contraffazione di march e segni distintivi può essere accertata anche attraverso l’escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia, e quindi a maggior
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ragione a mezzo di consulenti del P.M., la cui valutazione di attendibilità attiene al giudizio di merito, ed è come tale preclusa in sede di legittimità.
il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, espresso proprio nello specifico della deposizione testimoniale sulla contraffazione di marchi, in virtù del quale “il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall’ar 194 c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal te al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti d un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto)” (Cass. Sez. 3, n. 11939 del 1.10.98, dep. 18.11.98, rv. 2127.73; conf. Cass. Sez. 5, n. 38221 del 12.6.2008, dep. 7.10.2008, rv. 241312; Cass. Sez. 2, n. 2322 del 12.12.95, dep. 2.3.96, rv. 204031; per l’analoga giurisprudenza maturata anche sotto l’imperio del previgente c.p.p. v., altresì, Cass. Sez. 3, n. 1542 del 24.10.84 dep. 12.2.85, rv. 167888). Logico corollario di tale giurisprudenza è che la contraffazione di marchi e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività e quindi, a maggior ragione, mezzo consulenti del PM (come avvenuto nel caso in esame)’ la cui valutazione di attendibilità rientra nella sfera del merito, in quanto tale preclusa in sede legittimità.
Quanto al terzo motivo, la prova della destinazione alla vendita di prodotti di cosmetica deve ricavarsi dalle stesse indicazioni fornite dalla sentenza impugnata prima sintetizzate a proposito degli altri prodotti ritrovati all’imputato.
In ordine al dolo del reato, la questione non aveva formato oggetto dei motivi di appello e per questo il motivo non è consentito implicando valutazioni di fatto sottratte al giudice di merito, fermo restando che la prova di responsabilità è deducibile dall’insieme delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata a proposito di assenza di documentazione contabile e mancata giustificazione fornita dall’imputato circa il possesso della merce.
Per tali ultime ragioni ed in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso incentrato sulla asserita mancanza di prova del dolo del reato di ricettazione.
Infatti, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017,
COGNOME, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643; da ultimo v. Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, COGNOME, non mass.).Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poter officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 9976 del 16/02/2021, Campos, non mass.).
Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventua configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).
L’affermata sussistenza del reato di ricettazione assorbe il quinto motivo di ricorso, non potendo darsi luogo alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen..
Il sesto motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto la doglianza non aveva formato oggetto dell’atto di appello e la Corte ha correttamente diminuito la sanzione eliminando il segmento di pena in continuazione per il reato prescritto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione dei reati minori intervenuta dopo la sentenza impugnata (in particolare il 17 giugno 2021 tenuto conto dei periodi di sospensione).
La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; più di recente v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 settembre 2023.