Vendita di marchi contraffatti: quando un ricorso in Cassazione è inutile e costoso
La commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti è un fenomeno diffuso che integra gravi fattispecie di reato, come la ricettazione e il commercio di prodotti falsi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i requisiti di un ricorso e le conseguenze di una sua presentazione generica e ripetitiva. Con l’ordinanza n. 28986/2024, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I fatti di causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma, che condannava un soggetto per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). I reati erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione. All’imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma la pena era stata aumentata in proporzione all’elevatissimo numero di oggetti con marchi contraffatti detenuti per la vendita.
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su tre motivi principali: un presunto difetto di motivazione sulla responsabilità penale, la mancata rinnovazione di una prova ritenuta decisiva e una critica al trattamento sanzionatorio applicato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla gestione dei marchi contraffatti
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio perché.
Il primo motivo: genericità e irrilevanza della contraffazione ‘grossolana’
Il primo motivo di ricorso criticava genericamente la motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione di responsabilità. La Cassazione ha ritenuto tale critica inammissibile perché non conteneva un’analisi puntuale delle argomentazioni dei giudici di merito. La difesa si era limitata a riproporre tesi già respinte, senza confrontarsi con la logica della decisione impugnata.
Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale in materia di marchi contraffatti: il reato previsto dall’art. 474 c.p. sussiste anche in caso di detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio falso, senza che sia rilevante la configurabilità di una contraffazione ‘grossolana’ (cioè palesemente falsa). Il bene giuridico tutelato dalla norma non è la libera determinazione dell’acquirente, che potrebbe anche essere consapevole del falso, ma la fede pubblica, ovvero la fiducia collettiva nell’autenticità dei marchi e dei segni distintivi.
Il secondo e terzo motivo: la ripetitività e la mancanza di specificità
Anche il secondo motivo, relativo alla valutazione della prova, è stato giudicato meramente reiterativo di quanto già esposto e rigettato dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello; deve invece individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti logici manifesti) nella sentenza impugnata.
Infine, la critica al trattamento sanzionatorio è stata considerata priva di concreta specificità. La difesa non aveva contestato nel dettaglio le ragioni fornite dai giudici di merito, i quali avevano giustificato la pena facendo riferimento al danno cagionato al titolare del marchio a causa dell’enorme quantità di merce illecita sequestrata.
Le conclusioni: l’inammissibilità e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione, rilevando la totale infondatezza e genericità dei motivi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: chi presenta un ricorso inammissibile deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: ravvisando una colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (in pratica, l’aver presentato un ricorso senza reali possibilità di accoglimento), la Corte ha condannato il ricorrente a pagare tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente solido, specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti o a formulare critiche generiche non solo è inefficace, ma espone a ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso per la vendita di prodotti con marchi contraffatti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non contenevano un’analisi critica specifica della sentenza d’appello e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Commettere il reato di commercio di prodotti falsi è punibile anche se la contraffazione è evidente?
Sì. Secondo la Corte, il reato sussiste indipendentemente dal fatto che la contraffazione sia ‘grossolana’ o meno. La legge non tutela solo il singolo acquirente, che potrebbe anche essere consapevole del falso, ma la fede pubblica, ovvero la fiducia generale nell’autenticità dei marchi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, ad esempio perché manifestamente infondato o pretestuoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28986 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE naté.il
13/03/1970
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, pronunciata il 30 novembre 2022, che aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, cod. pen., unifica vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche riconosciute nella massima estensione ed aumento per la continuazione con il reato satellite in misura proporzionata al numero d oggetti detenuti per la vendita dotati di marchi contraffatti.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto de motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reat ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti, anche per omessa rinnovazione della prova ritenuta decisiva, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazio poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già respinto le apoditt affermazioni difensive alla luce delle risultanze processuali e della consolidata giurisprudenza legittimità, secondo cui integra, comunque, il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configura della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principa diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente ma la fede pubblica (Sez. 2, n. 168 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione relazione alla valutazione della prova, appare meramente reiterativo del corrispondente motivo di gravame rigettato dalla Corte territoriale con logica e congruente argomentazione;
rilevato che il motivo speso in ordine al trattamento sanzionatorio (misurato nel minimo edittale, con la massima espansione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di concreta specificità e pertinenza censoria, poiché anch’esso meramente riproduttivo di generici profili censura già puntualmente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di m (si veda, in proposito, pag. 4, sul danno cagionato al titolare del marchio per l’elevatis numero di oggetti illeciti detenuti per la vendita);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), a versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.