Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45625 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento nei confronti di:
COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Napoli il giorno 29/11/1994
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di ufficio avverso l’ordinanza n.2254/2024 in data 18/6/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 giugno 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli Nord in data 29 maggio 2024 con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 292-bis, commi 1 e 2, cod. pen. 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973 e 648 cod. pen.
All’indagato si contesta di aver detenuto tabacco lavorato estero per un quantitativo pari a 0,120 kg., suddiviso in 6 pacchetti di varie marche, di provenienza delittuosa in quanto provento del delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
I fatti risultano accertati in Afragola in data 29 marzo 2024.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo con motivo unico la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Sulle premesse che dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale – che consta di ben dieci pagine di precedenti specifici – risulta che l’COGNOME è dedito abitualmente al compimento della contestata attività illecita e che, come rilevato dalla P.G. operante, tutti i pacchetti di sigarette sequestrati recavano il medesimo codice identificativo univoco, rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere integrato il delitto presupposto di c:ui all’art. 474 cod. pen. e, per l’effetto, di non ritenere configurabili la circostan aggravante di cui all’art. 291-ter del d.P.R. n. 43/1973 ed il delitto di cui all’a 648 cod. pen., per tali ragioni annullando l’ordinanza cautelare non prevedendo il residuo reato di cui all’art. 291-bis, comma 2, del citato d.P.R. la possibilità d avviare il trattamento cautelare.
Osserva, peraltro, il ricorrente che sia dalla richiesta di applicazione della misura cautelare che dall’ordinanza del G.i.p. non è stata oggetto di contestazione la contraffazione del codice univoco (che certamente non è equiparabile al marchio), bensì la contraffazione dei marchi (RAGIONE_SOCIALE, Winston Blue, Chesterfield, ecc.) apposti sui pacchetti di sigarette.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve, innanzitutto, premettersi che, come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, nei capi di imputazione contestati all’COGNOME non è fatta alcuna menzione del codice identificativo univoco che non è un “marchio” quanto, invece, si parla più genericamente di “marchi contraffatti”.
Il Tribunale del riesame ha dato espressamente atto che i militari della Guardia di Finanza che hanno proceduto al sequestro hanno constatato sui pacchetti di sigarette l’assenza del bollino dei Monopoli di Stato e la presenza del medesimo codice identificativo.
Al riguardo è doveroso ricordare che, come previsto dal sistema di “Tracking and Tracing” istituito con la Direttiva 2014/40/UE ed attuato attraverso il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione Europea e dal Decreto del Ministero della Salute in data 23 maggio 2019 riguardante le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco, ogni confezione unitaria o imballaggio aggregato deve essere identificato da un codice identificativo unitario nell’ambito del Sistema Europeo di Tracciamento del Tabacco, codice che viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Come è noto l’art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973 contestato al capo 1 della rubrica delle imputazioni punisce «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando … fino a dieci chilogrammi convenzionali» ed il reato è aggravato ex art. 296, comma 2, del medesimo TULD se, come nel caso in esame, il reato è commesso da un recidivo ed ulteriormente aggravato se ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 291-ter che testualmente recita che «nelle ipotesi previste dall’articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: … c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione».
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, sostanzialmente rilevato che la tutela offerta dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è limitata ai soli marchi registrati co l’esclusione di tutti i segni che non sono stati assoggettati alla procedura che conferisce un diritto di esclusiva normativamente definito e, poiché il codice univoco identificativo non rientra in tale categoria, di conseguenza, ha ritenuto non configurabile il delitto presupposto, situazione che ha inciso pertanto sia sulla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter TULD la cui esclusione non consente l’avviamento del trattamento cautelare, sia sulla configurabilità dell’ulteriore reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Ritiene la Corte non correttamente motivata la decisione adottata dal Tribunale del riesame.
Si è già detto di come risultano essere stati formulati i capi di imputazione e, in particolare, quello di cui al capo 2 che fa riferimento a “marchi contraffatt senza peraltro fare riferimento al codice identificativo univoco.
Ora, anche dando per assodato che il codice de quo non può essere considerato un “marchio” il Tribunale risulta avere soffermato la propria attenzione
su tale elemento trascurando il fatto che l’assenza del bollino dei Monopoli di S e la presenza del medesimo codice identificativo sui pacchetti di sigarette rinven sono comunque elementi gravemente indiziari circa la provenienza illecita dei beni
Non ha, altresì, chiarito il Tribunale se il reato di falso possa e eventualmente ricollegato ai marchi registrati delle predette sigarette quali q indicati dal ricorrente. Situazione non verificabile da parte di questa Cor legittimità che come noto, non ha accesso diretto agli atti, e che potrebbe luogo a due distinte soluzioni:
vi è stata una contraffazione integrale dei prodotti e, per quel che conta in questa sede, dei marchi riportati sugli involucri che li contengono ed al il reato di cui all’art. 474 cod. pen. è configurabile con tutte le conseguen ne derivano anche con riferimento ai reati di cui ai capi 1 e 3 della rubrica imputazioni;
si tratta effettivamente di prodotti con marchi “originali” con conseguenza che la mancata apposizione del codice identificativo univoco oltre che del prescritto bollino dei Monopoli di Stato sì limita a documentare il fatto che beni sono giunti in Italia attraverso canali non ufficiali (ragionevolmente ill ma in questo caso il reato di cui all’art. 474 cod. pen. non sarebbe ravvisabile tutte le conseguenze in punto di diritto e di fatto che ne conseguono.
Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza impugnata deve esser annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. comma 7, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 30 ottobre 2024.