Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35424 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa dell’imputato, che ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro riforma della sentenza emessa tir 11/04/2023 dal Tribunale di Paola – ha assolt NOME dal reato previsto dall’art.589, comma 2, cod.pen., in relazione a quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione da par del giudice di primo grado.
Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato ascritto al NOME coimputato NOME COGNOME, con condotte colpose tra loro indipendenti, di avere cagionato il decesso di NOME COGNOME; in particolare, era stato ascritto al COGNOME – quale conducente della vettura modello TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO – di avere perso il controllo della propria vettura sulla INDIRIZZO (nei pressi della progre chilometrica 323 + 450), invadendo l’opposta corsia di marcia e, nel tentativo rientrare, scontrandosi frontalmente con l’autocarro TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, condotto dal COGNOME, il quale, anziché effettuare un’utile manovra di emergenza e i violazione dell’art.140 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, aveva attuato una manovr di deviazione a sinistra che non aveva evitato la collisione ed era risul determinante ai fini dell’impatto, a causa del quale era stato cagionato il dece del COGNOME, trasportato quale passeggero della suddetta autovettura condotta dal COGNOME.
La Corte territoriale ha previamente dato atto delle motivazioni poste da Tribunale alla base della sentenza di condanna e – con specifico riferimento al posizione del TARGA_VEICOLO dédotta valenza colposa della condotta tenuta, atteso che l’imputato, in presenza di una manovra aberrante dell’altro veicolo (che avev invaso l’opposta corsia di marcia) 1 aveva deviato verso la propria sinistra anziché deviare verso la propria destra, manovra ritenuta dal giudice di primo grado idone a evitare il successivo impatto.
I giudici di appello hanno quindi valutato fondati i motivi di impugnazione attinenti alla penale responsabilità del suddetto imputato, ritenendo che manovra posta in atto fosse astrattamente necessaria e idonea allo scopo, valutando come la condotta alternativa lecita ipotizzata dal giudice di primo grad fosse stata elaborata sulla base della compiuta ricostruzione della dinamica d sinistro e, quindi, della sussistenza di fatti o circostanze non conoscibili da dell’appellante; la Corte territoriale ha altresì sottolineato che il t disposizione dell’imputato per concepire e porre in atto la manovra di emergenza fosse contenuto nello spazio di un secondo o poco più, con la conseguenza che alcun rimprovero di leggerezza, superficialità o imperizia potesse essere MPSSO al NOME in considerazione della situazione di estremo pericolo in cui lo stesso si
venuto a trovare; ha altresì sottolineato che non poteva neanche sostenersi ch la manovra alternativa ipotizzata dal giudice di primo grado fosse sicuramente idonea a scongiurare l’evento.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606 comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 113, 40, 41 cod.pen. dell’art.140 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, nonché – ai sensi dell’art.606, com 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e illogicità d motivazione.
Ha dedotto che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta tenuta dal COGNOME era stata concausa dell’evento, avendo concorso a realizzare una condizione di pericolo per la circolazione stradale e costituendo un concretizzazione del rischio che la disposizione contenuta nell’art.140 del C.d.s. propone di prevenire; ha dedotto che il COGNOME, per la velocità di marcia tenuta (circ 30 km/h) sarebbe stato nelle condizioni A.39 avvedersi della situazione di pericolo e per effettuare una manovra idonea a evitare l’impatto, deviando verso la destra o comunque mantenendo la propria traiettoria di marcia, mettendo – al contrario – in atto una manovra di emergenza inidonea a evitare lo scontro.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In riferimento alla dedotta carenza motivazionale della sentenza assolutoria, a propria volta adottata in riforma della sentenza di condanna emessa da parte del giudice di primo grado, occorre complessivamente valutare se l’apparato argomentativo posto alla base della pronuncia di proscioglimento sia dotata della necessaria forza persuasiva.
Difatti, in linea generale, questa Corte ha sottolineato che la riforma del sentenza di primo grado, anche nell’ipotesi in cui la stessa riguardi una senten di condanna, impone comunque – pure senza l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa – una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale
giustificazione della difforme conclusione adottata; ciò in quanto «all’assenza un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l’esigenza che il giudice d’appello struttur motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntual motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d’altronde, un orientamento largamente condiviso sul rilievo che il giudice appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argonnentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova»; precisando che «Il canone del ragionevol dubbio, infatti, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione d innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle rego di giudizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che oper un’integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e più in generale, su metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi i tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordi alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di un ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione» (Sez. U, n. 14800 d 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato un’analitica ricostruzi dell’evento e ha ritenuto che nei confronti del COGNOME, pur se il suo comportamento ha avuto un’oggettiva efficienza causale in ordine alla produzione dell’impatto con il veicolo condotto dal coimputato, non potesse essere formulato alcun addebito di imperizia o di imprudenza, in rapporto alla regola cautelare richiamata nel capo di imputazione, ovvero quella contenuta nell’art.140 C.d.s., in base alla quale « Gl utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata l sicurezza stradale».
Va quindi rilevato che x nel complessivo percorso argomentativo tenuto dal giudice di appello non si ravvisa il vizio di illogicità o di contraddittorietà denunc da parte del ricorrente.
Specificamente, la Corte territoriale – in conformità, peraltro, con quant ravvisato anche da parte del giudice di primo grado – ha dato atto di come il mezzo condotto dal NOME si trovasse all’interno della propria sennicarreggiata
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pertinenza, in ottemperanza alla disposizione contenuta nell’art.143 C.d.s., la violazione non è stata contestata nell’atto di esercizio dell’azione penale.
Sulla base di tale presupposto, con argomentazioni intrinsecamente coerenti e immuni dal denunciato vizio di contraddittorietà o di illogicità, la Co territoriale ha escluso che – nella conseguente manovra posta in atto dal NOME a fine di evitare l’impatto con la vettura che aveva invaso la propria semicarreggia di pertinenza – potesse essere ravvisato un carattere colposo.
A tale fine, deve essere previamente richiamato il principio, costantemente affermato da questa Corte, in forza del quale quando – come nella fattispecie i esame – si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica “, cioè d contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell’accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto delle circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949; Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273871).
Nel caso in esame, quindi, la motivazione del giudice di appello – nel rispett dei principi dettati dal citato arresto delle Sezioni Unite nella sentenza Troise fornito adeguati e logici elementi idonei a smentire il giudizio di addebito colpos formulato nella sentenza di primo grado e, in base al quale, il NOME avrebbe posto in essere, al fine di evitare l’impatto, una errata manovra di emergenza, tentand di evitare l’impatto mediante una sterzata sulla propria sinistra anziché manteners sul lato destro della semicarreggiata di pertinenza e spostarsi ulteriormente ver tale lato della sede stradale; comportamento che, secondo la valutazione del Tribunale, avrebbe consentito al COGNOME di completare la manovra di rientro nell propria corsia.
Deve quindi essere richiamato il principio, espresso da questa Corte, in base al quale, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conduce di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibil tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta de soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272479; Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, COGNOME, Rv. 241896).
Nel caso di specie – acclarato il carattere illecito della manovra posta in esse dal coimputato – il motivo di impugnazione non si confronta adeguatamente con una f9ndamentale affermazione contenuta nella sentenza impugnata.
ùf COGNOME i’ COGNOME ; ,La –4n1e ha rilevato che – sulla base di una considerazione di fatto estrapolata dalla ricostruzione degli elementi probatori e intangibile in questa sede – il Re t 5 il avesse avuto un ridottissimo spazio temporale per concepire e porre in atto la manovra di emergenza, stimato dalla Corte territoriale in poco più di un secondo (pag.8 della sentenza impugnata).
fA Ritenerldjb quindi, con valutazione del tutto coerente, che – in considerazione del ristrettissimo arco temporale nonché delle concrete caratteristiche del mezzo condotto (autocarro pesante adibito al soccorso stradale) – il COGNOME non si foss trovato nelle condizioni per potere percepire e porre in atto una manovra di emergenza di carattere alternativo; avendo quindi ritenuto la Corte, con valutazione coerente, che il COGNOME – nel ristrettissimo spazio temporale disposizione – avesse concepito la manovra di deviazione a sinistra come l’unica idonea a evitare l’impatto in luogo di quella alternativa ipotizzata dal giudice primo grado e che non sussistesse quindi la reale possibilità dell’agente adeguarsi allo standard comportamentale previsto, in implicito riferimento ai principi sottesi alla tematica della necessaria misura soggettiva della colpa.
Deve quindi ritenersi che il motivo di impugnazione, sostanzialmente incentrato sulla valenza causale da attribuire al comportamento del COGNOME e fondato sulla ricostruzione a posteriori operata dal giudice di primo grado, non si s adeguatamente confrontato con le motivazioni della Corte territoriale in punto di sussistenza del necessario elemento soggettivo.
Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il Consiqliere estensore
Il Presideryte