Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42764 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, condannato per il r di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 della I. 401/1989 alla pena di anni 2 mesi 1 e gior reclusione ed euro 22.500,00 di multa, deduce la violazione della legge penale incriminatrice solleva con riguardo alla stessa questione di legittimità costituzionale;
Considerato che le doglianze sono manifestamente infondate perché prospettano un’interpretazione della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con il dato normativo la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la violazione del divieto di a ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, imposi:o dal questore, ai s dell’art. 1 sexies, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge ottobre 2005, n. 210), in conseguenza dell’essere stato sorpreso in prossimità di un impian sportivo nell’atto di vendere biglietti di ingresso in assenza di autorizzazione, com l’applicazione della sanzione penale di cui al sesto comma dell’art. 6, legge 13 dicembre 198 n. 401, in virtù del rinvio a tale disposizione contenuto nel citato art. 1 sexies (Sez. 3, n. 22141 del 11/01/2017, COGNOME, Rv. 269804 – 01), con conseguente manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, peraltro del tutto genericamente dedotta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.