Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato 11 13/07/1983
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione emessa in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Perugia nei confronti di NOME COGNOME (con alias), con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998;
VISTO
il ricorso per cassazione, con il quale l’interessato, tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena;
CONSIDERATO
che al difensore non è stato conferito mandato specifico ad impugnare, previsto, a pena d’inammissibilità del ricorso, in caso di imputato assente (come il COGNOME), dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, dello stesso decreto per le sole impugnazioni proposte, come quella di specie, avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022;
che, in ogni caso, il ricorso va dichiarato inammissibile (anche) per manifesta infondatezza, essendo il diniego di riconoscimento delle attenuanti innominate e della sospensione condizionale della pena, opposto dal giudice di merito, solidamente ancorato ai plurimi precedenti penali documentati a carico dell’imputato (quattro per violazione della legge sugli stupefacenti e uno per evasione);
che, ai fini del diniego delle suddette attenuanti, com’è noto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti deci comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (fra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693), specifiche censure, nel caso in esame, inesistenti;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore