Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33152 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
n a t o
a
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 10/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
audita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
l e t t e l e conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME per la parte civile,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha disposto la condanna di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 570 cod. pen.
Ha proposto appello il difensore d’ufficio, nominato a seguito di rinuncia alla difesa del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l’assenza di presupposti per l’affermazione di responsabilità, stante l’assoluta indigenza dell’imputato, il quale non ha mai percepito redditi di sorta, nØ risulta titolare di beni immobili o mobili registrati, come Ł dato evincere dalle indagini patrimoniali eseguibili presso i pubblici registri ed Ł stato confermato dall’esame testimoniale della madre e del fratello della persona offesa.
Con ordinanza del 21 novembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha riqualificato in ricorso per cassazione l’appello, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 581, comma 1quater , cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
La Corte di merito ha ritenuto l’appello inammissibile perchØ proposto in mancanza dello specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai sensi dell’articolo 581, comma 1quater, cod. proc. pen.
Ha, dunque, ritenuto che l’impugnazione fosse astrattamente ammissibile se qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 568, comma 5, cod. proc. pen., e ha demandato al Giudice di legittimità di verificarne la ammissibilità in concreto.
4 . Nella requisitoria versata in atti, il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, rilevando che l’impossibilità assoluta di adempiere, con riferimento al reato di cui all’art. 570 cod. pen., Ł stata correttamente motivata dal Tribunale alla luce delle risultanze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
2.In via preliminare va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata la causa di inammissibilità del gravame di cui all’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. per mancanza dello specifico mandato ad impugnare in favore del difensore appellante, che si Ł qualificato difensore d’ufficio.
Correttamente si Ł ritenuto che la disposizione sia applicabile nel caso di specie per essere stato dichiarato l’imputato assente nel primo grado di giudizio e trattandosi di appello depositato dal difensore di ufficio dopo il 30 dicembre 2022 – data di entrata in vigore della cd riforma Cartabia – e dopo il 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha disposto l’abrogazione del comma 1ter dell’art. 581 cod.proc.pen. e la modifica del successivo comma 1quater, limitando gli obblighi previsti da tale ultima disposizione ai casi di imputati per i quali si sia proceduto in assenza e l’atto di impugnazione sia stato presentato dal difensore privo di nomina fiduciaria.
Per gli stessi motivi l’impugnazione resta inammissibile pur all’esito della disposta conversione dell’appello in ricorso per cassazione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, sono da ritenersi applicabile al ricorso per cassazione, proposto dall’imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1quater , cod.proc.pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ciò perchŁ, sul piano sistematico, tale disposizione Ł collocata tra le norme generali relative alle impugnazioni. Inoltre, non può ammettersi che l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente sia soggetta ad un regime meno rigoroso di quello valevole per l’appello, posto che esso Ł strettamente funzionale a garantire l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 01; Sez. 6, n. 285353-01; N. 43718 del 10/11/2023, COGNOME, Rv.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Consegue altresì lacondanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa a patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Palermo con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME