Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME nato in Senegal il 4.8.1977, contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5.5.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME in difesa di COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui, in data 6.12.2022, il Tribunale aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, concedendogli, altresì, il beneficio della sospensione condizionale;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore che deduce:
2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità;
2.3 mancanza o manifesta illogicità della motivazione:
eccepisce, in via preliminare, la omessa notifica del decreto di citazione in appello avendo la Corte territoriale inviato un’unica comunicazione al difensore, in proprio ed ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., senza che alcun tentativo fosse stato previamente effettuato presso il domicilio eletto dall’imputato, con conseguente nullità di carattere assoluto; aggiunge che già il decreto di citazione in primo grado era stato notificato in difetto di ricerche presso il domicilio eletto in INDIRIZZO, mentre il tentativo di notifica er stato eseguito in INDIRIZZO
rileva, sotto altro profilo, la illogicità della motivazione che, se per un verso ha ribadito la irrilevanza del carattere grossolano della contraffazione dei prodotti detenuti per la vendita, dall’altro ha fatto leva proprio sui loro segni esteriori pe ritenere sussistente il reato;
segnala, ancora, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., omettendo ogni riferimento alla occasionalità della condotta, alla incensuratezza ed alla risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede, che avevano invece consentito di ridimensionare il fatto riconducendolo nella ipotesi contemplata al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.;
rileva che la Corte ha respinto la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria in quanto non consentita ai sensi dell’art. 545-bis cod. pen. avendo il prevenuto già beneficiato della sospensione condizionale; rileva che, in tal modo, la Corte ha applicato una disposizione non in vigore al momento della pronuncia del Tribunale e della presentazione dell’atto di appello e che, pertanto, non poteva essere invocata per rigettare la richiesta.
Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 -quater e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Risulta, dagli atti, che nei confronti del COGNOME si è proceduto in assenza sicché il ricorso doveva essere corredato, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, dello “specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza …” che, nel caso di specie, manca, risultando in atti soltanto il mandato difensivo conferito dal COGNOME in vista del giudizio di primo grado.
Nessun dubbio che la norma, diversamente da quanto si è osservato per il disposto di cui al comma 1 -ter, sia applicabile anche al giudizio di legittimità (cfr., Sez. 5 – , n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01; Sez. 2, n. 47327 del 3.11.2023, Makhtar).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22.11.2023