Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13592 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISA il 14/09/1971
avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte d’appello di Firenze.
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe emessa il 5 lug 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOMECOGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 11 novembre 2022 (con termine di giorni 90 per il deposito dei motivi), con cui il medesimo imputato veniva condannato per violazione dell’art 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 alla pena di 4 mesi di arresto e 1.500 euro ammenda, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di bevande alcoliche, accertata 5 giugno 2019.
La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di uff dell’imputato, assente in primo grado, per mancanza di allegazione dello specifico mandato ad impugnare e della elezione di domicilio, richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. pro pen..
Il difensore d’ufficio di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi.
2.1 Con i primi due motivi, il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’a comma 1 quater, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzio anche a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 114 del 9 agosto 2024.
In particolare, osserva che la norma in questione contrasta con i principi costituzion afferenti al diritto di difesa, alla presunzione di non colpevolezza, all’obbligo di motiv correlato alla necessità di effettiva verifica sulla legittimità dei provvedimenti, oltre c principi sovranazionali ratificati dal nostro Stato.
La rilevanza della questione risulterebbe avvalorata dal fatto che il reato in contestazi è ormai caduto in prescrizione.
Oltre a tali profili, evidenzia la centralità del diritto all’impugnazione, corre garanzia della difesa “tecnica”, senza distinzioni tra difensori di fiducia e d’ufficio, risulterebbe irragionevole la differenziazione delle modalità di accesso all’impugnazione tra uni e gli altri; ed inoltre, la necessità di garantire una effettiva parità delle parti in impugnazioni.
2.2 Con il terzo, quarto e quinto motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazion legge, rispettivamente in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione, mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, al diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è inammissibile, dovendosi ritenere che la Corte distrettuale ab correttamente applicato la disposizione prevista nell’art. 581, al comma 1 quater cod.proc pen..
1.1 L’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, l d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva che «Nel caso di imputat rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
A seguito della modifica dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen, ad opera dell legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta solo nel caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell’imputato per quale si sia proceduto in assenza.
1.2 Con numerose pronunce questa Corte ha affermato che l’asserito contrasto dell’art.581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali poggia su indimostrata restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell’a d’impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulter grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo de possibile condanna a ulteriori spese.
L’onere richiesto all’appellante non è irragionevole rispetto all’esigenza di consentirg certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità d parteciparvi con piena consapevolezza.
Si è affermato che l’art. 581, comma 1-quater, e l’art. 581, comma 1-ter, del codice di r «non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiv contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che fa sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01).
Dette norme, «non comportando una limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pongono direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all’art. con il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio
giudicato della sentenza di condanna, di cui all’art. 27, secondo comma Cost.; né, in quanto tali, toccano il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazi per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall’art. 111, settimo comma, Cost.
Deve, perciò, escludersi, che tali nuove disposizioni producano un ingiustificato ovvero un “non ragionevolmente giustificato” squilibrio nei rapporti tra le parti necessarie del proce penale, cioè l’imputato e il rappresentante della pubblica accusa» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01).
Inoltre, «le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cit. si pongono in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischi celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d’altr canto, il diretto coinvolgimento dell’imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandat al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo.
E sempre in correlazione al più ampio ambito di applicazione delle regole del giudizio in absentia, è stata anche modificata la disciplina della rescissione del giudicato, rapportando alla prova della mancanza di conoscenza della pendenza del processo che può essere ora riferita anche soltanto al giudizio di appello» (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv 285984 – 01).
Questi principi, a cui aderisce il Collegio, RAGIONE_SOCIALE sono stati richiamati anche da ultimo in numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, Girolamo; Sez. 6, n. 34052 del 27/06/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 32762 dell’11/06/2024, Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, El Mach).
1.3 In conclusione, deve ritenersi che la Corte di appello, escludendo la non manifesta infondatezza della questione, abbia correttamente rilevato la violazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen, dichiarando, per l’effetto, l’inammissibilità del proposto gravame, pos che contestualmente ad esso non erano stati depositati lo specifico mandato a impugnare da parte dell’appellante e la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, indispensabile ex ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
L’inammissibilità del ricorso osta alla valutazione del decorso del termine prescrizional
2.1 Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, no consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. sarebbero maturate, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266).
2.2 Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: “se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi second terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019”.
Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, “per i reati commessi dal 3 agos 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017”.
In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione d sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
2.3 In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato commesso il 5 giugn 2019, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen..
Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni prolungato di anni 1 /4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata data 11 novembre 2022, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (9/02/2023), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (5/07/2024), è decorso un tempo pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 26 .
Pertanto, dalla data del commesso reato (5 giugno 2019), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1, mesi e giorni 26), si perviene al 31 ottobre 2025. Di conseguenza, il reato non era prescritto a data della sentenza di appello (5/07/24) e, peraltro, non lo è ad oggi.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore del cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
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