Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Palermo DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 390/24 del Tribunale di Palermo del 19/03/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto; sentiti per il ricorrente l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha confermato quella del 01/03/2024 con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’accusa provvisoria di concorso nell’estorsione, aggravata dall’impiego del metodo mafioso, riqualificata in termini di tentativo (artt. 56, 110, 629, primo e secondo comma, in rel. all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., capo 14) ai danni di NOME COGNOME, titolare di un esercizio commerciale di bar tabaccheria, nel quadro dell’appartenenza di tutti i concorrenti all’organizzazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale costituita dalla famiglia di INDIRIZZO di Palermo.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dello indagato deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per applicazione contrastante con i principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 29 marzo 2013, avendo il Tribunale affermato l’obbligatorietà della misura custodiale in carcere per il titolo di reato contestato laddove la legge prevede una presunzione solo relativa.
Con un secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 275, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen. in relazione alla erronea valutazione in ordine alla possibilità per il ricorrente di poter fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena ed al giudizio prognostico a tale possibilità collegato.
Con un terzo motivo deducono violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla valutazione di un quadro di gravità indiziaria riferita al delitto di provvisoria attribuzione, anche solo in forma d tentativo, allegando allo scopo atti del procedimento a sostegno della tesi di un sostanziale travisamento probatorio.
La difesa del ricorrente ha formulato anche un nuovo motivo con cui deduce violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata considerazione delle dichiarazioni chiaramente liberatorie per l’indagato rese in sede di indagini preliminari da tale NOME COGNOME, sentito come persona informata sui fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo di doglianza, di natura e pregnanza tale da assorbire le restanti censure.
Dall’ordinanza impugnata emerge che il ricorrente è ritenuto dagli inquirenti appartenere alla famiglia mafiosa di INDIRIZZO (mandamento di Ciaculli) soggetta all’autorità del capozona NOME COGNOME, già titolare di un esercizio di vendita al commercio (minimarket) almeno fino al 23 gennaio 2023, data di cessazione dell’attività.
Il reato in addebito provvisorio è stato riqualificato dal Tribunale in forma di tentativo e a sostegno della tesi del ruolo svolto da COGNOME come concorrente vengono indicati:
il contenuto di una conversazione intercettata tra il capozona COGNOME e il sodale nonché aggiuntivo concorrente nel tentativo estorsivo, NOME COGNOME, in cui il primo riferisce all’interlocutore di avere incaricato COGNOME di compiere l’estorsione ai danni del titolare del bar-tabacchi, NOME COGNOME;
l’informazione, desunta dalla stessa telefonata, che l’incarico non era il primo del genere ad essergli conferito da parte del COGNOME.
Ciò premesso ed in assenza, almeno in questa fase processuale, di riscontri desumibili dalle dichiarazioni della persona offesa, si pone in via preliminare la questione dell’esatto inquadramento giuridico delle citate emergenze indiziarie.
Non si tratta ovviamente di procedere ad una diversa interpretazione delle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, essendo ciò precluso al giudice di legittimità, trattandosi di questione di fatto, rimessa alla esclusiva valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371501).
Ferma, pertanto, la pacifica intellegibilità delle espressioni verbali adoperate da uno degli interlocutori (COGNOME) in termini di mandato conferito al COGNOME a commettere l’estorsione, occorre, tuttavia, prendere atto dell’assenza di qualsivoglia elemento indiziario atto a dare dimostrazione del compimento dell’azione estorsiva, anche in termini di mero tentativo, difettando concreti indizi anche dell’avvio della sequenza criminosa.
Solo alla luce dell’acquisizione eventuale di nuovi elementi – che, come detto, allo stato difettano – sarebbe, infatti, possibile sostenere la tesi dell’idoneità de
conferimento del mandato estorsivo ad integrare quanto meno il delitto tentato, laddove allo stato attuale delle acquisizioni investigative non può che dirsi dimostrato unicamente il solo conferimento, costituente, pertanto, l’espressione da parte del COGNOME di un mero intento allo stato non punibile ai sensi dell’art. 115 cod. pen., corrispondente all’assenza di qualsivoglia indizio a carico del ricorrente COGNOME dell’avvio di una sequenza criminosa finalizzata all’attuazione di quel mandato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 13/02/2024 e per l’effetto dispone l’immediata rimessione in libertà di COGNOME NOME se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, 8 ottobre 2024