Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5897 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5897 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 15 gennaio 2026 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di NOME all’autorità giudiziaria della Croazia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 8 dicembre 2025 per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Rijeka in data 28 ottobre 2019 in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina previsto dall’art. 326 del codice penale croato, punito con la pena massima di anni dodici di reclusione.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l’inosservanza degli artt. 18, lett. p), e 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69 e dei principi sul primato della giurisdizione italiana in presenza di procedimenti pendenti in Italia. La Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa il 15 gennaio 2026 attestante la pendenza del procedimento n, 5259/23 RGNR a carico di COGNOME per il reato di rapina aggravata, in relazione al quale risulta fissata udienza innanzi al Tribunale collegiale di Tivoli il 10 maggio 2026. L’impossibilità di partecipare alle prossime udienze, conseguente all’eventuale consegna, costituisce un grave vulnus alla garanzia del diritto di difesa. L’eccezione sollevata sul punto dal difensore all’udienza del 15 gennaio 2026 è rimasta priva di risposta.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza degli artt. 6 e 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla ritenuta carenza del requisito del radicamento della persona richiesta in consegna sul territorio dello Stato italiano. La Corte di appello, nonostante la difesa abbia depositato copiosa documentazione attestante la permanenza di COGNOME sul territorio nazionale da oltre dieci anni, ha escluso l’operatività del motivo di rifi sulla base della considerazione che la sua permanenza nel territorio nazionale sia stata dettata dalla scelta di individuare l’Italia quale centro dei suoi traf delittuosi e non, invece, dal riconoscimento di valori socialmente condivisi che costituisce presupposto del radicamento, così dimostrando di privilegiare un criterio meramente soggettivo a fronte del dato oggettivo desumibile dai rilievi fotodattiloscopici e procedimenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché manifestamente infondati.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che la violazione di legge denunciata è riferita ad una disposizione (art. 18, lett. p, I. 69/2005) non più vigente e, in ogni caso, anche nel testo originario, del tutto inconferente, in quanto relativa all’ipotesi (nel t vigente al 1/11/2019) del mandato d’arresto europeo riguardante reati commessi
in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio ( previsto quale motivo facoltativo di rifiuto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. a, in relazione al mandato d’arresto “processuale”) e (nel testo vigente dal 2/11/2019 al 19/2/2021) all’ipotesi in cui la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente.
La pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, su cui è incentrata la doglianza prospettata con il motivo di ricorso, può al più costituire presupposto per l’esercizio della facoltà, riconosciuta alla Corte di appello dall’art 24 I. 69/2005, di disporre il rinvio della consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, il cui esercizio implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della legge 22 aprile 2005 n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, Sentenza n. 13994 del 20/03/2018, Rv. 272768-01).
Ebbene, nel caso di specie non risulta che i giudici di appello siano stati espressamente sollecitati a tale valutazione (non rilevando, a tali fini, la mera produzione documentale attestante la pendenza del procedimento) né che sia stato prospettato uno specifico interesse al rinvio della consegna, dovendosi, in ogni caso, escludere il prospettato vulnus al diritto di difesa conseguente all’impossibilità dell’interessato, in caso di consegna, di partecipare alle udienze, posto che la detenzione all’estero si configura quale legittimo impedimento e che essa comunque non preclude l’esercizio delle facoltà e delle scelte (quali quelle, evidenziate nel ricorso, attinenti allo studio del procedimento e alla redazione della lista testimoniale) rimesse alla difesa tecnica, anche previa eventuale consultazione con l’interessato.
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, con il quale è stata censurata l’inosservanza degli artt. 6 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla ritenuta carenza del requisito del radicamento della persona richiesta in consegna sul territorio dello Stato italiano.
Va ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all’art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della person richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, a indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi cr valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 02/01/2024, Rv. 285601-01).
Sono, invece, inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto richiesto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260).
Le censure prospettate con il motivo di ricorso in esame si risolvono in una critica della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto non applicabile il motivo di rifiuto eccepito dalla difesa ritenendo non accertato lo stabil radicamento dell’interessato nel territorio nazionale.
I giudici di appello hanno, sul punto, evidenziato che le circostanze rappresentate dall’interessato, che in sede di convalida aveva affermato di vivere in Italia da più di vent’anni, di convivere con la compagna e i figli di quest’ultim da più di due anni e di lavorare come muratore e giardiniere senza contratto, risultano mere allegazioni verbali prive di riscontro, e che i dati ricavabi dall’elenco dei rilievi dattiloscopici valgono al più ad indicare la scel dell’interessato di individuare nel territorio nazionale il centro dei suoi intere delittuosi ma non a provare l’effettivo radicamento che, in quanto inteso al riconoscimento della condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, implica il riconoscimento dei valori socialmente condivisi.
La Corte di appello ha, così, reso una motivazione compiuta e aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte già avuto modo di affermare che “i precedenti penali e le pendenze giudiziarie, contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona richiesta in consegna, non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l’esistenza di un radicamento territoriale stabile e non estemporaneo nello Stato” (Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014, Rv. 262760-01; Sez. 6, n. 16169 del 05/04/2013, Rv. 254771-01).
3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, il 11/02/2026