Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) è uno strumento fondamentale di cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione Europea, ma la sua applicazione solleva questioni complesse, specialmente quando i reati contestati sono stati commessi, almeno in parte, sul territorio nazionale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 46609/2024) chiarisce i criteri per cui l’Italia può rifiutare la consegna di una persona, sottolineando l’importanza di un ‘concreto interesse’ dello Stato ad esercitare la propria giurisdizione.
I fatti: il caso del Mandato di Arresto Europeo per etichette contraffatte
Il caso ha origine da un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi nei confronti di un cittadino italiano. Le accuse erano gravi: associazione a delinquere, truffa, contraffazione di marchio e autoriciclaggio, legate all’immissione sul mercato di circa 6.000 bottiglie di vino con etichette false. L’indagato sosteneva che il suo coinvolgimento si fosse limitato alla stampa delle etichette contraffatte, attività svolta interamente nella sua tipografia a Torino.
La Corte di Appello di Torino, pur convalidando l’arresto, aveva disposto la consegna alla Francia, subordinandola alla condizione che l’imputato, dopo il processo, fosse rinviato in Italia per scontare l’eventuale pena. L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che, poiché parte del reato era stata commessa in Italia, la giurisdizione dovesse essere quella italiana e la consegna dovesse essere rifiutata.
La decisione della Corte: quando prevale la cooperazione europea
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte di Appello. Il punto centrale della sentenza ruota attorno all’interpretazione dell’art. 18-bis della legge n. 69/2005, che disciplina i motivi di rifiuto facoltativo della consegna.
Il ricorso e la tesi difensiva
La difesa si basava sull’idea che il compimento di una parte del reato sul territorio nazionale costituisse una causa ostativa alla consegna, invocando la prevalenza della giurisdizione italiana secondo i principi generali del codice penale (art. 6). Secondo il ricorrente, consentire la consegna equivarrebbe a una tacita abrogazione delle norme sulla giurisdizione nazionale.
La risposta della Suprema Corte
La Cassazione ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: il fatto che un reato sia stato commesso in parte in Italia costituisce una causa di rifiuto facoltativa, non automatica. La decisione di rifiutare la consegna non dipende solo dal luogo di commissione del reato, ma dalla sussistenza di un concreto e specifico interesse dello Stato italiano a esercitare la propria giurisdizione.
Le motivazioni: interesse dello Stato e cooperazione giudiziaria
Il cuore della motivazione risiede nella necessità di bilanciare la sovranità nazionale con i principi di cooperazione e mutuo riconoscimento su cui si fonda lo spazio di giustizia europeo. La Corte ha chiarito che l’interesse dello Stato a perseguire un reato si manifesta, tipicamente, con l’esistenza di indagini o di un procedimento penale in corso in Italia per gli stessi fatti. Nel caso di specie, la Procura della Repubblica competente aveva attestato l’assenza di procedimenti penali a carico dell’indagato per i fatti contestati nel Mandato di Arresto Europeo. Mancando questa ‘volontà di affermare la propria giurisdizione’, la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che non vi fossero motivi per rifiutare la consegna. La norma sulla giurisdizione nazionale (art. 6 c.p.) deve essere letta in combinato disposto con le leggi speciali che, come quella sul MAE, attuano accordi internazionali e possono introdurre deroghe motivate dalla necessità di una più efficace cooperazione giudiziaria.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza conferma che, nel contesto del Mandato di Arresto Europeo, la localizzazione di una parte della condotta criminosa in Italia non è di per sé sufficiente a bloccare la consegna a un altro Stato membro. Per opporsi legittimamente, è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale dello Stato italiano, la cui prova principale è l’esistenza di un procedimento penale pendente per i medesimi fatti. In assenza di tale interesse, prevale il principio di mutua fiducia tra le autorità giudiziarie europee, e la consegna deve essere eseguita per garantire l’efficacia della giustizia a livello continentale.
Se un reato viene commesso in parte in Italia, la consegna sulla base di un Mandato di Arresto Europeo può essere rifiutata?
Sì, ma non è un obbligo. Si tratta di una causa di rifiuto facoltativa. La decisione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare se esista un concreto interesse dello Stato italiano a processare il fatto.
Cosa intende la Cassazione per ‘concreto interesse dello Stato’ a esercitare la propria giurisdizione?
Per ‘concreto interesse dello Stato’ si intende una situazione oggettiva che dimostri la volontà dell’Italia di perseguire il reato. L’indicatore principale di tale interesse è l’esistenza di un procedimento penale già avviato in Italia per gli stessi fatti oggetto del mandato di arresto.
Qual è la conseguenza se non ci sono procedimenti penali in corso in Italia per gli stessi fatti oggetto del Mandato di Arresto Europeo?
Se non vi sono procedimenti penali pendenti in Italia, si presume che manchi un concreto interesse nazionale a esercitare la giurisdizione. In tal caso, la Corte di Appello è tenuta a disporre la consegna della persona richiesta, in applicazione del principio di cooperazione e mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dell’UE.