Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 01/10/1962
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte di appello di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera
NOME COGNOME che ha richiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8 ottobre 2024, anche all’esito della correzione di err materiale del 17 ottobre 2024, la Corte di appello di Torino ha ritenuto sussis le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti di NOME COGNOME emesso il 25 settembre 2024 dall’Autorità Giudiziaria francese in ordine ai reati di associazione a delinquere, truffa, contraffazione di marc
autoriciclaggio afferente all’immissione sul mercato di bottiglie di vino con etichetta contraffatta e segnatamente all’immissione sul mercato di circa 6.000 bottiglie di vino il cui valore del prodotto originale oscillava tra euro 8.000 e 10.000, con autoriciclaggio dei proventi delle truffe in attività illecite.
La Corte di appello, dopo aver convalidato l’arresto, sentito NOME COGNOME in merito ai fatti – rispetto ai quali ha riferito di essersi limitato a stampato etichet per conto di NOME COGNOME e di non conoscere, eccetto costui, gli altri soggetti arrestati -, ha ritenuto sussistenti i requisiti per la consegna, subordinando la stessa (in tal senso la correzione di errore materiale del 17 ottobre 2024) alla condizione che il COGNOME fosse rinviato nello Stato italiano, dopo il processo, per scontare la pena o la misura di sicurezza.
Avverso la decisione il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), I. 22 aprile 2005, n. 69.
La Corte di merito ha disposto la consegna nonostante il contributo del ricorrente si fosse esaurito all’interno della propria tipografia di Torino.
La difesa, preso atto dell’attestazione proveniente dalla locale Procura della Repubblica che ha escluso la pendenza di procedimenti penali in ordine agli stessi fatti, censura la parte della decisione che, limitandosi al prendere atto di tale accertamento in uno con la ritenuta assenza di un interesse statale alla affermazione della propria giurisdizione, ha dato corso alla consegna.
Assume la difesa come l’art. 18, comma 1, lett. a), I. cit. prende comunque in esame, ai fini del rifiuto facoltativo alla consegna, il caso di mandato di arresto europeo che contempli “reati commessi in tutto o in parte sul territorio nazionale”, sintagma che refluisce sulla lettera b) della stessa norma, di fatto risolvendosi in una tacita inammissibile abrogazione del disposto normativo in violazione degli artt. 6 e 7 cod. pen. che impongono la giurisdizione italiana in ipotesi del genere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
In sede di ricorso la difesa reitera la deduzione in merito violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b), I. n. 69 del 2005, censurando il provvedimento di consegna in presenza di cause ostative in ragione di una presunta prevalenza dellart. 6 cod. pen. sull’art. 18-bis I. n. 69 del 2005.
Il Collegio ritiene di tenere fermo l’orientamento consolidato di questa Corte, formatosi già nel vigore dell’art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 – ma ribadito dopo l’introduzione da parte della legge 117 del 2019, della causa facoltativa di rifiuto di cui all’art. 18-bis, lett. b), legge 69 del 2005 – in forza del quale anche il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato si fonda sull’individuazione di un concreto interesse, legato ad una situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza di indagini sul fatto oggetto della richiesta di consegna, sintomatiche della volontà di affermare la propria giurisdizione (al riguardo si rinvia alla medesima giurisprudenza citata in ordine ai limiti alla consegna quanto a procedimento pendente in Italia, Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278329; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544).
Ed invero, chiaro risulta l’intento del legislatore che ha voluto evidenziare come il collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo “frammento” della condotta), non comporta un automatico rifiuto della consegna, ciò a conferma che l’interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso.
Dopo tutto, a confutazione di quanto rilevato dal ricorrente, l’art. 6 cod. pen. che individua la giurisdizione italiana deve essere lettounitamente alle altre norme ordinarie (in tal senso l’art. 18-bis, I. n. 69 del 2005) specie allorché le stesse sono espressione di convezioni ed accordi internazionali, evenienza che riguarda la disciplina del mandato di arresto europeo.
In detti termini si è espressa la Corte di appello che, dopo aver accertato che nessun procedimento fosse pendente sul territorio nazionale, ciò alla luce della attestazione proveniente dalla Procura della Repubblica che si era limitata a dare esecuzione ad attività demandata dall’Autorità Giudiziaria francese, esclusa la sussistenza di elementi che deponessero ex art. 18 I. cit. per la obbligatorietà del rifiuto, ne ha ordinato la consegna.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
A cura della Cancelleria si impongono gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.