Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45638 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Velletri il 20/5/1979
avverso la sentenza resa il 19 novembre 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza del 6 novembre 2024 aveva annullato la pronunzia resa il 24/9/2024 dalla Corte di appello di Roma, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 21 giugno 2024 nei confronti di NOME COGNOME dalla Procura presso il Tribunale di Lisbona in ordine al reato di traffico internazionale aggravato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte di Appello ha preso in considerazione che pende richiesta di archiviazione nei confronti di un procedimento già aperto a carico del COGNOME per il reato di
associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e ha ritenuto che pur trattandosi di procedimenti relativi al medesimo fatto, non sussistano i presupposti per giustificare il rifiuto di consegnare l’imputato ai sensi dell’art. 18-bis comma 1 lett. b) della le 22 aprile 2005 n.69 .
Con la sentenza del 24 settembre 2024, poi annullata dalla Corte di cassazione, la Corte di appello aveva, invece, escluso l’operatività dell’art. 18 bis comma 1 lett. B della legg 69/2005, osservando che il procedimento intrapreso dalla Procura di Reggio Calabria si riferiva a una condotta associativa ( art. 74 d.p.r.309/90) ed era diverso rispetto quello per il quale si procede in Portogallo, ed aveva disposto la consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria del Portogallo.
La Corte di Cassazione aveva annullato detta pronunzia e aveva affermato che la verifica della diversità del fatto andava svolta sulla base delle caratteristiche specific della vicenda; nel caso in cui fosse stata riscontrata l’identità del fatto contestato, Corte di appello avrebbe dovuto eventualmente motivare le ragioni che giustificavano il rigetto della consegna, versando in un’ipotesi di rifiuto facoltativo della consegna ai sensi dell’art. 18 -bis I.cit..
2.Avverso detta sentenza propone ricorso NOME COGNOME deducendo, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia:
2.1 Violazione di legge poiché con il provvedimento impugnato la Corte ha affermato che il rifiuto alla consegna è facoltativo sebbene si riferisca agli stessi fatti contesta Italia e in Portogallo e ha motivato le ragioni che giustificano la consegna. Così facendo la Corte di appello ha violato le indicazioni della giurisprudenza di legittimità nell’ipo in cui vi sia un procedimento penale pendente in Italia per gli stessi fatti per i qual stato emesso il mandato di arresto internazionale.
Osserva il ricorrente che la Suprema Corte ha precisato che, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in tutto o in parte in Italia, il motivo facoltativo rifiuto sussiste soltanto se al momento della ricezione della richiesta di consegna risult l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, oggetto del mandato; rileva inoltre che la litispendenza è causa ostativa alla consegna, al fine di evitare che si formi all’estero un giudicato che impedisca all’autorità giudizia italiana di procedere per lo stesso fatto; sostiene, in conclusione, che con i provvedimento impugnato la Corte di appello ha eluso le indicazioni contenute nella sentenza rescindente, pur riconoscendo che i fatti storici sono i medesimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Giova ricordare che ai sensi dell’articolo 18-bis comma 1 lett. b della legge 69 del 2005, quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la Corte di appello può rifiutare la consegna, se per lo stess
fatto che alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale.
L’attuale tenore dell’art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, preve un motivo facoltativo e non obbligatorio di rifiuto della consegna, per l’ipotesi in cu richiesta riguardi fatti in ordine ai quali è in corso un procedimento penale nel territ dello Stato, e la relativa scelta è rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria, chia a vagliare l’interesse dello Stato nazionale ad esercitare l’azione penale nei confronti d soggetto del quale è richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo. Da ciò consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d’appello ritenuto esercitare la facoltà di negare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta, se motiva anche se la Corte di appello, dovrà motivare e giustificare le ragioni poste a fondamento del rifiuto o dell’esecuzione.
E’ stato infatti precisato che la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all’art. 1 lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all’autorità giudiziaria preposta a vagli l’interesse dello Stato all’esercizio dell’azione penale nei confronti del sogge destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale. (Sez. F – , Sentenza n. 32379 del 08/08/2024 Cc. (dep. 09/08/2024) Rv. 286876 – 01)
La pronunzia rescindente aveva annullato la sentenza in quanto era stata esclusa l’identità del fatto contestato in base alla qualificazione giuridica della condotta ascri senza avere “operato alcuno specifico raffronto tra le condotte contestate nei distint procedimenti nei loro estremi storico naturalistici e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona”, e aveva prescritto alla Corte territoriale di motivare in caso riconosciuta identità del fatto contestato, sulle ragioni poste eventualmente a fondamento del rigetto o dell’esecuzione della consegna, stante il carattere facoltativo del motivo di rifiuto previsto dall’art. 18 bis comma 1 della legge 69/2005.
La Corte di appello con la pronunzia impugnata ha reso motivazione esaustiva e corretta e, dando atto che i due procedimenti rispettivamente pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria portoghese e all’autorità giudiziaria italiana si riferiscono al medesi episodio storico, l’importazione in Portogallo di ingenti quantità di cocaina occultate nel tavole da surf spedite per mezzo aereo dall’Uruguay, ha rilevato la carenza di ragioni che possano giustificare il rifiuto della consegna, in quanto i fatti sono tutti avvenut territorio straniero, i correi del COGNOME sono a giudizio dinanzi all’autorità giudizi portoghese e l’autorità requirente italiana ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sicchè è prevedibile che COGNOME non verrà sottoposto a giudizio nel nostro ordinamento per questo fatto.
Per il procedimento italiano è stata chiesta l’archiviazione e la Cassazione ha chiarito che in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il mo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risult l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato. (Cass. n. 20539 del 2022 Rv. 283600)
Deve pertanto ritenersi palesemente infondata l’affermazione difensiva secondo la quale la Corte di appello non si sarebbe adattata al precedente dictum della sentenza di annullamento perché il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 1 comma 1, lett. p), I. 22 aprile 2005, n. 69, è ravvisabile solo quando sussiste, non un potenziale interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la pro giurisdizione (Sez. 6, Sentenza n. 27992 del 13/06/2018 Cc. (dep. 18/06/2018 ) Rv. 273544 – 01), condizione questa esclusa dalla richiesta di archiviazione.
In conclusione, la Corte di appello ha formulato considerazioni immuni dai vizi dedotti che non comportano alcuna violazione di legge, nè tantomeno dell’art. 627 cod proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e rileva che il collegio di rinv avrebbe eluso le indicazioni della sentenza rescindente, senza spiegare le ragioni a sostegno della censura, così incorrendo anche nel vizio di genericità
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
La cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 22 comma 5 I. n.69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 22 comma 5 legge n. 69 del 2005
NOME COGNOME
Roma 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente
NOME COGNOME
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