Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 25/07/1970
()S>PV/igtA avverso la sentenza delg8/03/202della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione del difensore di fiducia A NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino disposto la consegna di NOME COGNOME all’Autorità Giudiziaria della Francia esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 25 settembre 2024 pe i reati di associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio e contraffaz marchi, commessi in Francia, Svizzera e Italia, con condotta perdurante.
In particolare, dopo la convalida dell’arresto eseguito in data 26 sett 2024 di iniziativa della Polizia Giudiziaria, il ricorrente è stato sottop misura degli arresti domiciliari all’esito dell’udienza del 28 settembre 2024;
la Corte di appello con la sentenza impugnata ne ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente.
Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in relazione al motivo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, lett. a) e b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, essendosi valorizzata l’assenza di elementi concreti a dimostrazione di un interesse attuale ad affermare la giurisdizione nazionale.
Il consegnando è indagato per aver fatto parte di una associazione criminale, diretta da NOME COGNOME di nazionalità russa, dedita alla consumazione di truffe, mediante la produzione in larga scala di bottiglie di vino pregiato, venduto a prezzi elevati (8 mila e 10 mila euro per bottiglia), con la contraffazione del marchio della tenuta Romanée-Conti ed il conseguente reimpiego dei relativi proventi illeciti.
In particolare, COGNOME è emerso come coinvolto nella fase della produzione e consegna delle etichette stampate in una tipografia con sede a Leinì (provincia di Torino).
Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello, il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione all’art.18-bis, lett. a) e b), legge n.69/200 trattandosi non solo di reati commessi interamente in Italia, ma anche di reati per i quali risulta pendente un procedimento penale preso la Procura della Repubblica di Torino per gli stessi fatti nei confronti dei medesimi soggetti interessati d mandato di arresto europeo.
Si rappresenta, innanzitutto, che il motivo di rifiuto invocato dalla difesa è quello che ricade nell’ipotesi di cui alla lett. a) del citato articolo, che ric unicamente l’accertamento in astratto che sui reati in contestazione vi sia la giurisdizione dello Stato italiano come nel caso in esame.
Al riguardo si rappresenta che il ricorrente non è mai uscito dall’Italia essendo i suoi incontri con il coindagato NOME avvenuti tutti sul territorio italiano.
In secondo luogo, si censura la sentenza impugnata perché in modo acritico ha dato credito alla nota della Procura della Repubblica di Torino, prodotta nel corso del procedimento, che ha attestato l’assenza di procedimenti penali pendenti per gli stessi fatti presso detto ufficio giudiziario, nonostante la difesa abb prodotto dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla Procura di Torino nei confronti di COGNOME ed altri coindagati per gli stessi reati di cui agli artt. 474 cod. pen. nel procedimento n. 11244/24
Si adduce, quindi, che ricorre il motivo di rifiuto sotto il duplice profilo, per verso, perchè non si procede per reati commessi nel territorio dello Stato
emittente, e per altro verso, perché si tratta di reati per i quali procedimento penale anche in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In ordine alla questione della interpretazione dell’art.18-bis, lett. a 69/2005, si deve innanzitutto rilevare che nell’elenco dei motivi di r facoltativo della consegna indicati nella predetta disposizione, sono stati in particolare anche i casi – prima considerati nel novero dei motivi di r (obbligatorio) di cui alla lett. p) dell’art. 18 legge cit. – di mandato di a abbia ad oggetto reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in o in parte nel suo territorio oltre quelli, inclusi ora nella lett. b) dello ste per i quali risulta la pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso f confronti della persona ricercata.
Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della cons previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comu sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di aff la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e.
In tutti tali casi l’opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composiz di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in q dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la p giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in cors svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggett si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 15866 del 04/04 Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).
La Corte di appello, correttamente, ha ritenuto insussistente il motivo di r evidenziando che al momento della decisione non risulta a carico del ricorrent pendenza di alcun procedimento per gli stessi fatti, né indagini in cors rendano evidente l’esistenza di un possibile conflitto tra le diverse a giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020 cit.).
Secondo l’interpretazione consolidata, in linea con l’art. 4, par. 7, lett. Decisione Quadro 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l’art. 18, lett. p), prevedeva l’obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto pote giustificato solo quando sussistesse non un astratto interesse dell’ordina
interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6 13/06/2018, Rv. 273544, cit.).
Ciò non comporta una sovrapposizione con il motivo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), perché nel caso in cui si tratti di fatti commessi in part nel territorio dello Stato, la lett. a) del medesimo comma facoltizza il rifiuto anche quando un procedimento non sia giunto alla fase propriamente processuale con l’esercizio dell’azione penale o non sia stata emessa misura cautelare (sul punto cfr. Sez. 6, n 15866 del 04/04/2018, COGNOME, cit., in motivazione).
Sotto il diverso profilo della pendenza di un procedimento penale in Italia le deduzioni articolate sul punto, sono infondate.
L’emissione di atti di perquisizione e sequestri da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in cui si fa peraltro anche espresso riferimento all’allegata richiesta di perquisizione e sequestro tramite OIE del Tribunale di Dijon, non dimostra affatto la pendenza di un parallelo procedimento penale per gli stessi fatti, trattandosi per un verso di atti di indagine che possono trovare la loro giustificazione proprio nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell’Unione Europea, e per altro verso, non risultando comunque dimostrato che si tratti dei medesimi fatti, pur se analoghi per modalità esecutive e tipologia di reato.
Pertanto, in assenza di elementi concreti che possano suffragare l’ipotesi della pendenza sul territorio nazionale di un procedimento per i medesimi fatti a carico dell’indagato, appare evidente la insussistenza della condizione da cui sarebbe conseguita la facoltà di opporre il predetto motivo di rifiuto ai sensi della sopr richiamata disposizione, entrata in vigore dal 2 novembre 2019, che ha trasformato il motivo da obbligatorio in facoltativo.
In conclusione, nel caso in esame non essendo stata concretamente allegata, né essendovi notizia della pendenza di alcun procedimento in Italia per i medesimi fatti, intesi sotto il profilo materiale-naturalistico del reato, considerato in t suoi elementi costitutivi della condotta, evento e nesso causale, la decisione di consegna non può ritenersi disposta in violazione dell’art.18-bis, lett. a) e b) della legge 69/05.
Manifestamente infondate sono, infine, le considerazioni con cui il ricorrente ha escluso la giurisdizione dello Stato emittente, trattandosi di reat commessi certamente in danno di aziende vinicole francesi, con condotte almeno in parte commesse nel territorio del predetto Stato, per il riferimento all’esistenza
di depositi per la conservazione delle bottiglie di vino in territorio france disponibilità di NOME COGNOME
Sotto tale profilo si deve ricordare che secondo la disciplina ordinar materia di territorialità, a norma dell’art. 6 cod. pen., il reato si commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo costitu è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che conseguenza (Sez. 4, n.44837 del 11/10/2012, COGNOME, Rv. 254968).
Analogo principio vale, a parti invertite, quando si discuta della sussis della giurisdizione dello Stato emittente.
In base alle regole sulla territorialità valide nel nostro ordinamento dell’applicazione della legge penale dello Stato (art. 6 cod. pen.), quindi non ritenere come commesso fuori del territorio dello Stato di emissione, il r seppure consumato in Italia o in altri Stati diversi dallo Stato emittente condotta sia risultata commessa anche solo in parte nel territorio di detto come pacificamente avvenuto nel caso in esame.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, co 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, de L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2024
Il consiy e estensore
Il Presidente