Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Casablanca (Marocco) il DATA_NASCITA CODICE_FISCALE
avverso l’ordinanza del 27.11.2025 della Corte d’appello di Bologna; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di NOME all’Autorità giudiziaria francese in esecuzione del mandato di arresto europeo, a fini processuali, emesso in data 18/09/2025 dalla Francia (AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale giudiziario di Marsiglia) in relazione ai reati di riciclaggio e partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata alla preparazione di reati commessi nel 2024 e 2025 (fino al 7 settembre) in Marsiglia Mougins, COGNOME nella circoscrizione della 31-IIR (giurisdizione interregionale specializzata) di Marsiglia, a Parigi e nel territor nazionale e per legame di indivisibilità in Italia; reati per ciascuno dei quali prevista la pena massima di anni 10 di reclusione (articoli 222-38 comma uno, 222-36 comma due, 222-37, 222-38, 222 44, 222 47, 222 49, 222-50, 222-51,
131-30 comma i. del Codice penale francese; articoli 450-1 co. 1, co. 3, 450-3, 450-5, 131-30 comma 1 del Codice penale francese).
La Corte d’appello ha subordinato la consegna alla condizione che, quale cittadina italiana, la ricorrente, all’esito del processo, sia rinviata nello stato italiano scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale che sarà eventualmente disposta nei suoi confronti.
NOME COGNOME, assistita dal difensore NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’ad 7 comma 3 della legge 69/2005, che indica espressamente che il m.a.e. non è eseguito se il fatto è punito dalla legge dello Stato emittente con una pena o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 12 mesi. La consegna, ritiene il difensore, è subordinata alla preventiva emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale sia esso sentenza ovvero misura di sicurezza da parte dell’autorità giudiziaria emittente; le norme fanno riferimento a procedimenti giudiziari definitivi mentre invece la consegna in questione è richiesta a fini processuali; il m.a.e. emesso dall’autorità francese è privo di indicazioni specifiche riferite al coinvolgimento della ricorrente nei prospettati reati di partecipazione ad organizzazione criminale e riciclaggio di proventi di attività delittuosa per i qual peraltro non risulta l’indicazione della pena minima prevista dalla legge; la consegna è stata effettuata nonostante la difesa avesse indicato la necessità di informazioni aggiuntive, non richieste dalla Corte di appello di Bologna; la sentenza ha negato che la cittadinanza italiana della ricorrente rilievi nel cosiddetto m.a.e. processuale, mentre la sentenza della Corte costituzionale 227 del 2010 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18 nella parte in cui non prevede il rif di consegna anche del cittadino di un altro paese Membro dell’Unione Europea che legittimamente effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano; tale principio deve essere applicato anche alla ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 GLYPH Con secondo motivo censura la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’appello male interpretato l’eccezione difensiva fondata sulla carenza degli elementi costitutivi del m.a.e. ed avendo invece risposto in merito alla legittimazione soggettiva dell’autorità emittente; inoltre l Corte di appello di Bologna ha ritenuto non applicabile l’articolo 18 bis della legge 69/2005 perché non risulta in corso in Italia alcuna attività di indagine nei confronti della ricorrente per i reati di cui al m.a.e., ma la richiesta è stata accolta, c motivazione quindi contraddittoria, per poter effettuare attività istruttoria i Francia dichiaratamente originata da informazioni fornite dall’autorità italiane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La censura, anche se formulata come violazione di legge, in realtà attinge alla motivazione, pur sintetica, del provvedimento impugnato che non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2021 in tema di mandato di arresto europeo, non è consentito all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto di sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e pertanto il controllo di questa Corte non è estensibile al merito, essendo il ricorso proponibile ai sensi dell’art. 22 legge n. 69/2005 novellato solo per i motivi previsti dall’art. 606 lett. a), b) e c). Si è, pertanto, già affermato è inammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg c/Gheorghe, Rv. 282911).
Nel caso di specie, la denunciata violazione di legge scherma la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza e della motivazione resa dalla Corte di appello per giustificare la decisione di consegna, valorizzando gli elementi descritti dall’autorità giudiziaria francese, ritenuti generici e inidonei a illustrare sussistenza dei reati e la partecipazione del ricorrente.
Va ricordato che già nel sistema precedente alla riforma del 2021, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, previsto dall’art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 in caso di mandato d’arresto fondato su provvedimento di natura cautelare, quale presupposto per la consegna, veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, ma solo come esistenza di un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente avesse ritenuto seriamente evocativo di un fatto -reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, del quale avesse dato ragione attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della stessa (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).
Dall’eliminazione dall’art. 17 indicato del riferimento ai “gravi indizi” consegue che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo, ai sensi del successivo art. 18-bis.
Alla luce di tali principi e degli elementi di fatto offerti dall’autorità frances Corte di appello ha ritenuto la sufficienza, ai fini della consegna della ricorrente, delle informazioni fornite, relative ad indagini condotte da gennaio 2025, riguardo a una vasta rete di riciclaggio di denaro probabilmente proveniente dal traffico di droga, che hanno consentito di far emergere il coinvolgimento con regolare periodicità di NOME COGNOME, in relazione nella fattispecie con NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle raccolte di denaro in Francia, a destinazione dell’Italia, ed inoltre
che i trasporti avvenivano in veicoli appartenenti alla rete e che almeno uno di essi era provvisto di nascondigli appositamente allestiti; ha inoltre accertato che, in base alle informazioni provviste dall’AG francese, i reati di partecipazione in reato associativo e di riciclaggio sono puniti con pena pari nel massimo a 10 anni di reclusione.
Sono state pertanto, ritenute complete ed idonee per la decisione le informazioni fornite ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, della sussistenza del requi della doppia incriminabilità e dell’obbligo di eseguire il mandato, in assenza di ragioni ostative alla consegna.
In relazione alla dedotta inosservanza dell’art 7 comma 3 della legge 69/2005, si fa presente che, a norma dell’articolo citato (comma 3) ‘il mandato di arresto europeo non e’ comunque eseguito se il fatto è punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima inferiore a dodici mesi’; è di tutta evidenza che i reati per cui è stata disposta consegna, puniti con pena massima pari ad anni 10, rispettano il requisito di legge, anche senza il ricorso all’art. 8 L. 69/2005 applicabile alla fattispecie in esame, come indicato nel m.a.e. stesso.
La lettura proposta trova conferma nella giurisprudenza di legittimità: in tema di mandato d’arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all’indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all’indicazione della pena detentiva edittale massima, l’unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella legge di attuazione nell’ordinamento italiano.
Per quanto riguarda il contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna (art. 6 L 69/2005), la formulazione attuale non richiede allegazione di copia del provvedimento restrittivo della libertà personale (o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa), bensì l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge (lett. c); dalla semplice visione del m.a.e., – cui questa Corte può accedere in ragione della tipologia del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092) – risulta che il mandato di arresto interno è stato emesso il 18/09/2025, mentre la trasposizione in m.a.e. è del 19/09/205.
In relazione alla ritenuta natura processuale del mandato, il punto che censura l’inadeguata indicazione del materiale probatorio è manifestamente infondato, perché la Corte ha evidenziato che nel mandato di arresto europeo e nella scheda
di relazione inviata dall’autorità giudiziaria emittente sono indicati i mezzi di prova che hanno costituito oggetto dell’autonomo apprezzamento di merito, spettante solo all’autorità giudiziaria straniera.
La censura formulata dal ricorrente di omessa considerazione delle sue allegazioni è piuttosto generica e non indica rispetto a quali elementi la Corte avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni.
In relazione al radicamento della ricorrente in Italia, correttamente la Corte di appello di Bologna, nel rispondere alla già proposta deduzione difensiva, ha osservato che tale causa di rifiuto alla consegna attiene alla sola richiesta di consegna per espiazione della pena e non anche al c.d. m.a.e. processuale, quale quello in esame; del resto, a differenza di quanto affermato dalla difesa, il prospettato radicamento è stato tenuto in considerazione dalla Corte di appello, tanto da ritenere applicabile l’articolo 19 u.c. della L. 69/2005, disponendo la subordinazione della consegna alla condizione che all’esito del processo la ricorrente venga rimandata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente disposte nei suoi confronti, proprio in ragione del risalente perdurante ed effettivo radicamento della consegnanda, che è cittadina italiana, vive nel Paese con l’intero suo nucleo familiare, frequenta gli studi e ha la sua intera vita di relazione, valutando quindi l’insieme di queste condizioni più rispondente alle esigenze di risocializzazione.
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato ed in parte ripetitivo del primo.
La lamentata carenza degli elementi costitutivi del m.a.e è stata già sopra esaminata, mentre la Corte di appello ha aggiunto che, in merito alla legittimazione soggettiva dell’autorità emittente, è ormai pacifico, anche per effetto della richiamata decisione della CGUE in sede pregiudiziale del 12/12/2019, nelle cause riunite C-566/19 PUU e C-626/19 PPU, che i magistrati della Procura francese, secondo la Corte, dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano tale potere in modo obiettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico. Va inoltre osservato che, in tema di mandato di arresto europeo processuale, il difetto di giurisdizione dell’autorità emittente non può essere dedotto innanzi all’autorità di esecuzione se non nei limiti della litispendenza internazionale, stante la tassatività dei motivi di rifiuto all’esecuzione, rilevando che nel caso in esame, pacificamente attinente a MAE processuale, non sia stata accertata alcuna litispendenza internazionale.
La ricostruzione offerta è confermata da Sez. F., n. 32379 del 08/08/2024, Rv. 286876 – 01 In tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all’art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n è rimessa all’autorità giudiziaria preposta a vagliare l’interesse dello Stato all’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale.
Ed ancora Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Rv. 278329 – 01, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall’art 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione.
Nella vicenda in esame la difesa ha sostenuto che i reati contestati nel MAE fossero gli stessi per cui la Procura della Repubblica di AVV_NOTAIO aveva aperto un fascicolo; tuttavia, su richiesta della Corte di appello procedente, il AVV_NOTAIO Generale ha attestato, producendo nota del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, che non vi era alcun procedimento penale in Italia per gli stessi fatti, escludendo così l’applicazione di tale motivo di rifiuto, in quanto l’iscrizione di fascicolo nei confronti della ricorre non era connessa ad indagini, ma ai sequestri effettuati al momento dell’arresto (veicoli parcheggiati davanti all’abitazione della Moussif muniti di doppio fondo) e che costituivano adempimenti esecutivi relativi allo stesso mandato di arresto, come da richiesta dell’Autorità francese.
GLYPH Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile eCondannafk il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5 Legge n.
69/2005.
Così deciso il 17/12/2025