Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51422 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51422 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
INDIRIZZO, n. in Germania DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 46/2023 della Corte di appello di Genova del 09/11/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di NOME all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, che l’av
richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso il 28 dicembre 2022 per l’esecuzione della sentenza pronunciata dal Landgericht di Hagen in data 3 marzo 2021, con la quale è stata inflitta nei confronti del predetto la pena di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione al reato di traffico illegale di sostanze stupefacenti commesso dal 18 febbraio al 9 giugno 2020.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, attraverso il suo difensore, deducendo con un unico motivo di censura inosservanza di norme processuali e sostenendo di essere stato condannato in ragione “di una presunta maturazione delle sostanza stupefacente in quanto, al momento del sequestro, la stessa era ancora nella fase embrionale e non poteva, per il suo stato, determinare alcun effetto stupefacente”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’unico motivo in cui esso si articola denuncia formalmente la violazione di imprecisate norme processuali, ma in realtà investe, in maniera oltre tutto AVV_NOTAIOica e tale da non consentire nemmeno una messa a fuoco della o delle fattispecie concrete, il merito stesso del giudizio conclusosi con la sentenza di condanna posta in esecuzione e che sta all’origine dell’emissione del mandato europeo.
Trattasi, pertanto ed all’evidenza, di doglianza non più consentita dalla legge, dal momento che l’art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005 come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 circoscrive la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 17 della stessa legge solo per casi di difetto assoluto di giurisdizione o per violazione di legge sostanziale e processuale (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, 21 dicembre 2023
Il consigliere est nere
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Il Presi – dente