Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 21/06/2024 dalla Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna allo Stato di Francia di NOME COGNOME, destinatario di un mandato di arresto europeo processuale per i reati di furto in banda organizzata, violazione di sepolcri, associazione per delinquere riciclaggio.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 18 bis, comma 2 bis, e 19 legge 22 aprile 2005, n.
Il tema attiene al radicamento sul territorio del consegnando e alla mancata apposizione della condizione prevista dall’art. 19 della legge n. 69 del 2005; sul punt la motivazione sarebbe superficiale, contraddittoria e apodittica (così il ricors essendosi la Corte limitata ad affermare che il ricorrente non sarebbe residente da cinque anni sul territorio dello Stato senza, tuttavia, adeguatamente valutare documenti prodotti.
COGNOME, diversamente dagli assunti della Corte: a) sarebbe iscritto all’anagrafe Comune di Corsico dalla nascita, cioè dal 2003; b) sarebbe regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; c) COGNOMEe sempre lavorato in Italia adempiendo all obbligazioni contributive e fiscali; d) attualmente lavora in Italia con un contrat lavoro a tempo determinato, già rinnovato una volta; e) risiederebbe stabilmente in Italia dal 2019 dove pure vi sono la compagna e la nonna; f) la pena eventualmente inflitta perseguirebbe finalità rieducative.
Il ricorrente, che è in possesso di un regolare documento di identità: a) nonostante abbia risieduto in Francia dall’età di dieci anni sino al 2018, non COGNOMEe mai richies la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente con ciò dimostrando come l’Italia costituisca il centro dei suoi interessi; b) lavora in Italia e ha sempre p attività lavorativa nel rispetto delle norme contributive e fiscali; c) la compagna ris in Italia dal 2019; d) la prova della residenza deriverebbe anche dall’avere il ricorre dal 2022 compiuto acquisti in rete dall’Italia; e) la stessa compagna del COGNOME COGNOME dichiarato che questi risiede stabilmente dal 2019 in Italia e ciò sarebbe confermato da una serie di ulteriori elementi, quali schermate di profili instagram della coppia e st di conversazioni whatsapp.
La Corte non COGNOMEe considerato detti “indici rivelatori” e si sarebbe “adagiata sulle imprecise dichiarazioni rese dal consegnando in sede di identificazione – in cu questi aveva riferito di essere in Italia da tre anni – poi rettificate in sede di discu né sarebbe stato chiarito perché la documentazione prodotta e le dichiarazioni della compagna del ricorrente non sarebbero dotate di adeguata capacità dimostrative
Una motivazione gravemente viziata e una sentenza nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l’attuale previs dell’art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. con cons esclusione del vizio di motivazione.
La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell’art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69; detta norma, nell’originaria previsione, stabiliva che il r per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e, non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. pen.
A seguito della riformulazione, da un lato, è stato espunto il riferimento a proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c), cod. p con conseguente espunzione del vizio di motivazione.
Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità motivazione.
3. In tale quadro di riferimento, la Corte di appello ha spiegato come il ricorrente: sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 10/02/20 rinnovato il 2/05/2024 fino al 09/07/2024; b) abbia dichiarato di essersi trasferit Francia dall’età di dieci anni dove è rimasto ai vivere la propria famiglia e di essere tornato in Italia da tre anni; c) abbia, in sede di udienza di discussione, poi retti dette dichiarazioni, nel senso che il riferimento ai tre anni COGNOMEe dovuto intender come riferito al periodo di svolgimento di attività lavorativa e che, invece, risiederebbe in Italia dal 2019.
La Corte ha chiarito, da una parte, perché la rettifica operata dal ricorrente n appare sorretta da rilevante capacità persuasiva, essendo state rese le prime dichiarazioni non solo in presenza di un difensore, ma, soprattutto, da un soggetto dotato di un elevato grado di conoscenza della lingua italiana, e, dall’altra, come documentazione prodotta non dimostri affatto, nel suo complesso, un continuo radicamento sul territorio per cinque anni, essendo i fatti in essa rappresenta compatibili anche con la possibilità di un rientro temporaneo in Italia ovvero riferibil anni 2022-2023.
Dunque, ha concluso la Corte, anche le dichiarazioni della compagna del ricorrente si rivelano sfornite di riscontro documentale.
Il motivo rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte non confronta con l’ordinanza impugnata, e, dall’altra, è sostanzialmente volto a fa emergere non tanto una violazione di legge, quanto, piuttosto, un vizio di motivazione.
La Corte ha più volte affermato il principio, in tema di mandato di arresto europeo, secondo cui sono inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazi
legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’art legge 22 aprile 2005′ n. 69, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla rich consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, 282911 per citare solo alcune fra quelle massimate).
È senz’altro vero che con il nuovo comma 2 bis dell’art. 18 legge n. 69 del 200 stati fissati i c.d. indici rivelatori dello stabile radicamento da cinque a rendere verificabile il processo valutativo posto alla base dell’applicazione o d di un motivo di rifiuto che, essendo facoltativo, rischia diversamente di essere alla mera discrezionalità della Corte di appello’ ma è altrettanto vero che, ne specie, la Corte ha valutato con rigore la valenza della documentazione prodott riguardo, il ricorso è obiettivamente generico non essendo stato indicato quale l’indice la cui valutazione è stata omessa e che, se valutato, COGNOMEe condot diversa decisione.
Non è inutile aggiungere infatti come la documentazione allegata al ricorso non carattere decisivo, trattandosi di documentazione relativa – quasi integralm periodo successivo al 2019 e, comunque, non dimostrativa, di un radicamento sta sul territorio italiano dal 2019.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pag delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge del 2005.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.