Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19356 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Barlad (Romania) DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 50015/24 della Corte di appello di Torno del 04/04/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, che l’ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 15 ottobre 2018 per l’esecuzione della sentenza di condanna emessa in data 5 luglio 2018 dal Tribunale di Vaslui alla pena complessiva di tre anni, sei mesi e ottanta giorni di reclusione per vari reati tra cui quello di tentata truffa commesso il 17 settembre 2008.
La Corte di appello ha, tuttavia, negato la consegna in relazione a due episodi di guida senza patente per carenza del requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2005, rilevando che la pena riportata per il delitt di truffa in danno di una società di RAGIONE_SOCIALE, il quale trova un esatto corrispondente di diritto interno nell’art. 642 cod. pen., è pari a due anni di reclusione, risultando in tal modo comunque rispettato il requisito di cui al comma 4 del citato art. 7.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, attraverso il suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso.
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 18 -ter della legge n. 69 del 2005, sostenendo che quella emessa dal Tribunale di Vaslui è in realtà una ordinanza conclusiva di una procedura per incidente di esecuzione volta al riconoscimento del reato continuato, all’esito della quale è :stata determinata la pena.
Tuttavia il ricorrente non ha avuto conoscenza del processo in esito al quale gli è stata inflitta la pena per il delitto di tentata truffa, per essere stato assolto primo grado e condannato in absentia nel grado successivo giusta sentenza della Corte di appello di Iasi n. 1121/2023.
Anche, pertanto, a voler dar credito alle RAGIONE_SOCIALE fornite dall’autorità richiedente che l’imputato avrà la possibilità di richiedere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, la garanzia riguarda il provvedimento che ha rideterminato la pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ma non della sentenza di condanna per il delitto di tentata truffa.
L’impugnazione sarebbe, infatti, circoscritta eventualmente ai titoli esecutivi indicati nel provvedimento e non all’eventuale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale del processo di cognizione definitosi nel 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Premesso che della questione non è stata formalmen:e investita la Corte territoriale da parte di diversi difensori che allora assistevano il ricorrente, quest omette in ogni caso di considerare che l’art. 6, lett. c) della legge n. 69 del 2005 richiede unicamente l’esistenza di una sentenza esecutiva (…) o di una qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge.
Non esplica, dunque, alcuna rilevanza il fatto che il provvedimento di rideterminazione delle pene del giudice romeno – assimilabile ad un incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. di diritto interno – abbia avuto ad oggetto più sentenze di cognizione, perché è su queste che si esplica la garanzia prevista dallo stesso art. 6, lett. c), che l’imputato avrà la possibilità richiedere un nuovo processo o di proporre impugnazione con riesame del merito della decisione.
La Corte territoriale non si è, per quanto anticipato, occupata della questione ma è dall’interpretazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. c) legge n. 69 del 2005 riferita alle richieste di consegna provenienti dall’autorità giudiziaria romena (Sez. 6, n. 46224 del 26/11/200, COGNOME, P.v. P_IVA in terra di esclusione della violazione dei diritti minimi dell’imputato in caso di sentenza romena contumaciale impugnabile con opposizione in caso di consegna) che deriva la conclusione anzidetta.
La Corte di appello ha, dunque, esercitato il suo doveroso sindacato, valutando in maniera frazionata il provvedimento formalmente posto alla base del mandato di arresto europeo, stabilendo l’irrilevanza penale per l’ordinamento italiano di tre delle condotte (guida senza patente o con patente sospesa e dichiarazioni mendaci) ivi indicate e per contro la rilevanza (in rapporto alla figura di reato di cui all’art. 642 cod. pen.) di quella qualificabile in termini di tentata truffa.
Ulteriore verifica non era dovuta in relazione alle compiute informazioni fornite dall’autorità richiedente ai sensi del citato art. 6 della legge 69/2005, da cui la piena legalità della pronuncia impugnata.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
SEZIONE VI PENALE
15 MAG 2024