Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MUTLANGEN (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi per il ricorrente gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall’Autorità giudiziaria austriaca in quanto nei confronti dello stesso, in data 4 giugno 2024, era stato emesso Mandato d’Arresto Europeo, a fini processuali, per aver danneggiato, agendo in modo professionale, con l’intento di arricchire illecitamente se stesso o un terzo, il patrimonio di alcune persone influenzando l’esito di un’elaborazione automatizzata tramite l’inserimento di dati, accedendo in modo abusivo ai loro Wallet installati sui telefoni cellulari e gestiti in loc mediante private key, e firmando successivamente con una private key autogenerata ed ivi memorizzata le singole transazioni, così influenzando l’esito della blockchain e sottraendo ingenti valori patrimoniali in cripto-valute alle vittime nel proprio luogo di residenza situato sul territorio austriaco.
Mediante lo stesso provvedimento, la Corte territoriale aggravava la misura cautelare degli arresti donniciliari già disposta nei confronti del ricorrente i quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso la richiamata sentenza lo RAGIONE_SOCIALE ha proposto, innanzi tutto, ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 16 e 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005.
In particolare, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione del motivo di rifiuto facoltativo alla consegna correlato al fatto che almeno una parte rilevante dell’azione criminosa era stata compiuta sul territorio italiano, in ragione di incontri con le vittime nella città di Milano.
Deduce, in proposito, che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, tali incontri erano documentati anche dall’ordinanza cautelare emessa dall’autorità giudiziaria nazionale ed erano stati confermati dalle vittime quando avevano reso sommarie informazioni sulla vicenda.
Contro la stessa sentenza lo NOME ha proposto un altro ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con il quale è stata formulata analoga doglianza, ponendo in rilievo che la circostanza che gli incontri con le persone offese si erano tenuti a Milano era indicata anche a pagina 2 del Mandato di arresto europeo e che, peraltro, trattandosi di una truffa, la parte più significativa dell’azione, consistente negli artifizi e raggiri connotano la relativa azione criminosa, si era realizzata sul territorio italiano.
A mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, lo RAGIONE_SOCIALE ha censurato la stessa decisione della Corte d’appello di Milano nella parte in cui ha
disposto l’aggravamento della misura cautelare in essere degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, affidandosi a due motivi.
4.1. Con il primo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., difetto di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, dello stesso codice, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato a tal fine dati rilevanti, che pure erano stati valorizzati in un’altra parte provvedimento, come il suo forte radicamento nel territorio italiano, dove si era formato una famiglia e aveva chiesto di essere giudicato. Inoltre, non era stata argomentata l’inadeguatezza della misura già disposta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per fronteggiare le esigenze cautelari.
4.2. Mediante il secondo motivo lo COGNOME deduce violazione dell’art. 274, lett. b) cod. proc. pen. per assenza dell’attualità e concretezza del pericolo di fuga argomentato apoditticamente in base ad un preteso stato d’animo ossia a “scelte non razionali ma rispondenti a stati emotivi generati dalla pronuncia sfavorevole”.
Il ricorrente contesta l’aggravamento della misura cautelare anche a mezzo di un ulteriore ricorso proposto con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO con il quale lamenta assoluta carenza di motivazione sul periculum, non essendo stati considerati la sua situazione familiare e il radicamento sul territorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi sottesi ai ricorsi a firma sia dell’AVV_NOTAIO che dell’AVV_NOTAIO, con i quali è dedotta violazione dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 per non avere la Corte d’Appello di Milano considerato che una parte dell’azione era stata compiuta sul territorio italiano, sono inammissibili.
Vi è infatti che, a fronte dell’attuale previsione da parte dell’art. 18-bi comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, di un motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto della consegna per l’ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio de Stato o in altro luogo assimilato, la relativa scelta è rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria, chiamata a vagliare l’interesse dello Stato nazionale ad esercitare l’azione penale nei confronti del soggetto del quale è richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo. Dacché consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d’appello ritenuto di esercitare la facoltà di denegare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta.
I ricorsi proposti contro l’aggravamento della misura cautelare, suscettibili di valutazione unitaria, sono parimenti inammissibili.
In proposito va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure coercitive di cui all’art. 9 legge n. 69 del 2005 devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178 – 01). Tale valutazione, dunque, pur afferendo al pericolo di fuga di cui all’art. 274 cod. proc. pen., non è ex se assimilabile a quella compiuta rispetto ad una misura cautelare disposta nei confronti di un soggetto che è gravemente indiziato di un delitto prima della (eventuale) pronuncia di una sentenza di condanna irrevocabile.
Ciò posto, il provvedimento impugnato, al di là di alcune espressioni improprie, ha adeguatamente vagliato e desunto da elementi concreti il pericolo di fuga del ricorrente per l’ipotesi in cui non fosse stato disposto l’aggravamento della misura con quella della custodia cautelare carceraria, ponendo in rilievo la significativa capacità di movimento dello 30VANOVIC tra Stati, anche non facenti parte dell’Unione europea, attestata dai frequenti viaggi all’estero e dall’arresto avvenuto dopo un viaggio di ritorno dalla Serbia, nonché dai correlati contatti con altri Stati, anche in ragione RAGIONE_SOCIALE probabili rilevanti disponibilità economiche dello stesso. Pericula, questi, che non avrebbero potuto essere fronteggiati con un dispositivo come il braccialetto elettronico, avendo il ricorrente dimostrato di essere dotato di significative capacità per neutralizzare strumenti di tal fatta, sicché è corretta anche la pur implicita valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico operata a riguardo dalla Corte territoriale in sede di aggravamento della misura disposta.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi avverso la sentenza di esecuzione del M.A.E. nonché quelli avverso la contestuale ordinanza di aggravamento della misura
cautelare e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nonché di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma 1’8 agosto 2024
Il Consigliere Estensore
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