Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38278 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Va preliminarmente rilevato che l’odierno ricorrente era statoz destinatario di un precedente mandato di arresto europeo emesso il 13 aprile 2024 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, ma la sentenza con cui la Core di appello di Milano aveva disposto la consegna all’autorità giudiziaria della ReObblica Federale di Germania è stata annullata senza rinvio da questa Corte (sen . n. 23296 del 07/06/2024, Rv. 286381) perché, nelle more della procedura 1i consegna, il
mandato di arresto era stato revocato e sostituito con quello da cui ha origine il presente procedimento.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano lia disposto la consegna di NOME COGNOME all’autorità giudiziaria della RepubbÚa Federale di Germania in esecuzione del nuovo mandato di arresto europeo emesso il 10 maggio 2024 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera per i reati di truffa e tentata truffa in banda organizzata. Al ricorrente si addebita di avere realizzato e tentato di realizzare, insieme al correo e ad altri complici non identiicati, a partir da giugno 2023 un articolato piano criminoso diretto ad ingannare i titolari di ditte tedesche, fingendosi interessati ad investire in tali imprese e progettando un incontro a Milano durante il quale gli indagati ed i correi offi -ivano ingenti finanziamenti in cambio di un deposito in garanzia -pari al 10°/0 della somma da investire- in criptovaluta mediante wallet (portafoglio virtuale), asseritamente gestiti dalle persone offese, ma in realtà gestiti dal ricorrente e dal correo, indebitamente appropriatisi, mediante installazione di un’applicaziore sul cellulare delle persone offese di cui carpivano il codice di accesso, delle somme depositate in garanzia, così cagionando alle persone offese un danno di pari ammontare.
Avverso tale sentenza con due distinti atti di impugnazione è Stato proposto ricorso per cassazione da parte del ricorrente per i motivi di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4. Ricorso dell’AVV_NOTAIO.
4.1. Con il primo si prospetta una questione pregiudiziale di costituzionalità dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, nella parte in cui consente – come nel caso in esame – che il mandato d’arresto europeo possa essere eseguito anche quando, nel territorio dello Stato di emissione, il cor . isegnando non abbia commesso, nemmeno in parte, alcuno dei reati cui si riferiscé il mandato.
Tale disposizione – si deduce – contrasterebbe con l’art. 25, primo comma, Cost., secondo cui “nessuno può essere distolto dal giudice natural precostituito per legge”.
Nello specifico, la Corte d’appello ha giustificato la sua delcisione dando preminenza all’interesse delle vittime a relazionarsi con l’autorità giudiziaria del proprio Stato di residenza, avendo a questa proposto le loro denunce. Obietta la difesa che, così ragionando, si finisce per consentire loro di scegliersi il giudice, aggirando il principio costituzionale; né alcun rilievo può darsi alle barriere linguistiche e geografiche che esse potrebbero incontrare, avendo dimostrato di poterle agevolmente superare allorché hanno deciso di venir a fare ffari in Italia.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del med sinno art. 18bis, comma 1, lett. a), I. n. 69 del 2005.
Premesso che nessuna parte della condotta è stata commess in Germania, ma unicamente in Italia (per i reati sub 1 e 3 ) e in Francia (per il -eato sub 2) il rifiuto di consegna, ai sensi dell’art 18-bis richiamato è faco tativo è non obbligatorio. Ai profili valorizzati in sentenza per assegnare prevalenza alla giurisdizione tedesca, la difesa replica che: a) neppure in parte le ipotizzate condotte delittuose sono state commesse in Germania; b) non può essere data prevalenza al criterio della vicinanza al luogo del processo delle vittime, che hanno liberamente scelto di venire in Italia per concludere i loro affari; c) non vi è alcun esigenza di sicurezza dei testimoni durante il trasferimento in Italia per il processo perché l’ipotesi di reato non denota indole violenta del ricorrente; d) l’indagine tedesca non si trova in fase avanzata, avendo l’autorità tedesci emesso una misura cautelare solo a seguito dell’identificazione dell’indagato avvenuta al momento del suo arresto in Italia; d) per uno dei fatti oggetto del mandato pende procedimento dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; f) è illogica ed errata la ritenuta obbligatorietà della consegna per il fat commesso in Francia.
5. Ricorso dell’AVV_NOTAIO
5.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005.
L’art. 6, lett. e), della legge citata prevede la descrizione del fitto di reato del grado di partecipazione ad esso del ricercato, ma nel caso di specie, la sentenza non contiene alcun elemento in ordine modalità di identificazione idei ricorrente come uno degli autori del reato e delle condotte specifiche che gli vengono addebitate.
Dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 16 della legge n. 69 del 2005 risulta che, in mancanza di tale elemento, la Corte di appello avretbe avuto non una mera facoltà ma un obbligo di acquisire ulteriori informazioni ai riguardo.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 1, lettera a), della legge n. 60 del 2005.
La Corte di appello ritiene che siano maggiori gli elementi favorevoli alla celebrazione del processo in Germania sostanzialmente per esigenzp che, anziché essere improntate al favor rei, sono connesse a profili di natura organizzativa e di favor verso i testimoni, in violazione del disposto costituzionale in m.4teria di diritto al giudice naturale e di diritto di difesa (artt. 24, 25 e 111, Cost.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione di costituzionalità avanzata dall’AVV_NOTAIO è manifestamente infondata.
L’art. 25, Cost. non rappresenta la replica costituzionale del principio di territorialità stabilito dall’art. 6, cod. pen., ma sta piuttosto a significare c giudice competente a decidere di una controversia debba essere individuato dalla legge, e quindi con una previsione generale, astratta ed antecedente all’insorgere della controversia medesima: requisiti, questi, tutti presenti nel caso specifico, in cui la relativa disciplina è fissata in un atto normativo dell’Unione europea [art. 4, par. 1, n. 7), lett. b), decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI II ed è recepita tal quale da una legge ordinaria interna (la legge n. 69 del 2005 appunto), in coerenza con l’impegno dello Stato italiano a consentire, in condiziohi di parità con gli altri Stati, alle limitazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni (art. 11 Cost.) e nel rispetto dell’eleva livello di fiducia tra gli Stati dell’Unione europea e del conseguente principio del riconoscimento reciproco delle rispettive decisioni penali interne (considerando 6 e 8 della decisione quadro).
Proseguendo, per ragioni di pregiudizialità logica, con la disamina del primo motivo dell’AVV_NOTAIO, anch’esso si presenta Manifestamente destituito di fondamento.
2.1. Le indicazioni che il mandato d’arresto deve contenere – secondo la previsione dell’art. 8 della citata decisione quadro, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall’art. 6, legge n. 69 del 2005 – sono volte a fornire e informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).
Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev’essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18 -bis, legge n. 69 del 2005). Tra questi, però, a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venutò meno quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autor tà giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla ersona di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigenza della
precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, tanto si rileva senza incertezze dall’abrogazione dell’art. 6, comma Rv. 235348): , della stessa legge n. 69, che GLYPH imponeva all’autorità emittente il GLYPH mandato di allegare una relazione sui fatti GLYPH con GLYPH l’indicazione GLYPH delle GLYPH fonti GLYPH di GLYPH prova; GLYPH rn.1, ancor più, dall’eliminazione dal testo del successivo art. 17, sempre per mano della novella del 2021, del riferimento ai “gravi indizi di colpevolezza” quale presupposto per l’esecuzione di un mandato d’arresto processuale, con la conseguenza che, secondo le legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra molte altre, Sez. 6 n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
2.2. Premesso, allora, che il mandato d’arresto tedesco, per come trasfuso dalla Corte d’appello nella propria sentenza, descrive suffici’éntemente la complessiva vicenda delittuosa sottostante e l’apporto qualificato ad essa offerto dal ricorrente, espressamente indicato come uno di coloro che, hanno preso l’iniziativa di contattare le vittime designate, va osservato che l’4ssenza di più precise indicazioni non incide sulla completezza di tale atto e sulla r) ossi bi I i tà, per l’autorità giudiziaria italiana, di verificare l’esistenza dei presupposti per consegna (provenienza dell’atto da un’autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bis in idem, extraterritorialità e così via).
In particolare, giova precisare che il “grado di partecipazioné del ricercato” non si riferisce alla maggiore o minore intensità del coinvolgiment del soggetto nella vicenda delittuosa, ma si giustifica solamente per il fatto che, in diversi sistemi penali europei, il reato associativo ed il concorso di persone nel reato presentano una disciplina diversa da quella italiana: ovvero, in alcuni casi, fondata sulla differenza qualitativa delle varie figure di correi, perciò considerando l’autore del reato ed i partecipanti come due diverse categorie; in altri, corrie nei paesi di common law, calibrata sulla diversa tipologia di condotta: reati preparatori (preliminary or inchoate offences), istigazione (incitement), tentat vo (attempt), accordo (conspiracy). Aspetti, questi, che invece non rilevano nel sitenna italiano, fondato sul principio della pari responsabilità dei concorrenti nel reato.
Quanto alla doglianza riguardante la violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, comune ai due ricorsi, si rende necessaria una premessa.
La sentenza impugnata considera commessi in Italia gli epi odi delittuosi nei quali gli incontri tra gli indagati e le vittime sono avvenuti a Milano; in Francia quello con incontro a Strasburgo. Non risultano dagli atti notizie più precise sulle specifiche modalità con cui – in due dei tre episodi – sia avvenuto il versamento delle somme, in modo da potersi ritenere accertato che il correlato
depauperamento delle vittime, che segna il momento di consumazio sia avvenuto altrove: ragione per cui l’affermazione della C costituisce dato di fatto non sindacabile in questa sede. e della truffa, rte d’appello
Se così è, la censura difensiva non può essere ammessa ton riferimento ai due delitti commessi in Italia.
In materia di mandato d’arresto europeo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per difetto di giurisdizione o per violazione di legge penale o processuale .
L’impugnazione in esame, invece, lamenta esclusivaMente vizi di motivazione, peraltro sul alcuni profili di fatto riservati a valutazioni discreziona di opportunità del giudicante. Neppure il ricorrente, cioè, deduce he si tratti di una motivazione inesistente o soltanto apparente, e quindi tale da integrare una violazione di legge, perché affetta da vizi così radicali da rend re l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comun: ue privo dei I requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Peraltro, e solo per inciso, si tratta di una motivaz one neppure manifestamente irragionevole, presentandosi coerente con quello che deve ritenersi il criterio-guida della discrezionalità del giudice in tale determinazione quello, cioè, di permettere il più proficuo svolgimento del processo e di agevolare quanto più possibile l’accertamento, attraverso di esso, di quanto effettivamente accaduto, a garanzia dei diritti contrapposti, ma di pari rango, degli imputati e delle vittime dei reati (in termini sostanzialmente analoghi, Sez. 6, n. 21070 del 10/07/2020, COGNOME, non mass.).
5. Si rende necessario, invece, un supplemento di motivazione per quel che attiene al reato commesso in Francia.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, in relazione ad esso, non possa trovare applicazione il citato art. 18-bis, comma 1, lett. a), trattandosi di reat commesso al di fuori sia del territorio italiano che di quello dello Statb di emissione del mandato e prevedendo tale disposizione, in questo caso, che la cOnsegna possa essere rifiutata soltanto qualora la legge italiana, in relazione ad esso, non consenta l’azione penale se commesso fuori dal territorio italiano.
Secondo la Corte di appello, il COGNOME COGNOME è cittadino italianò, per cui non è applicabile l’art. 9 cod. pen. (che, al comma 2, rende persegui ile in Italia il delitto comune commesso dal cittadino all’estero se si tratta di deli to punito con
la reclusione inferiore nel minimo a tre anni se è stata presentata querela dalla persona offesa, come nel caso di specie) né ricorrono le condizioni el successivo art. 10, secondo comma (che rende perseguibile in Italia il d litto comune commesso dallo straniero all’estero in danno di uno straniero).
Dalla lettura della sentenza gravata par di comprendere che si procede per delitto comune, commesso all’estero ed in danno di soggetti stranieri, da parte di soggetto indicato come “privo di nazionalità, quindi sostanzialmente apolide” (p. 3).
Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, può riconoscersi lo status di apolide, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, e la conseguente equiparazione, ai fini dellà consegna, al cittadino italiano, solo a colui che sia privo di cittadinanza nello Stato con il qual abbia avuto o abbia un legame giuridicamente rilevante e non posSa ottenerla in alcun altro Stato (Sez. 6, n. 45190 del 05/11/2019, Rv. 277384).
La condizione di apolide è, infatti, individuata e descritta nella donvenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dalla legge n. 306 del 1 febbraio 1962, nel senso che per apolide deve intendersi soltanto chi sia privo di cittadinanza, non potendola ottenere in alcun Stato in virtù della propria legislazione. In tale condizione non verserebbe neppure colui che, potendo ottenere la Cittadinanza in base alla legislazione del Paese di origine, non si sia attivato per conseguirla. La descritta nozione di apolide è integrata dalla previsione di un requ sito negativo, di carattere sostanziale, a stregua del quale rileva il non essere l’individuo parificato, nello stato di residenza, ai cittadini di questo paese, quarno ai diritti e ai doveri connessi al possesso dello status di cittadino. Lo status di apolide non è, poi, riconoscibile in base alla mera allegazione dell’interessato e sol perché, rispetto ad una persona nata nel Paese eletto a luogo principale dei propri interessi, si sia venuta a determinare una condizione che riconosce in capo al residente l’esercizio di diritti limitati e non l’intera gamma di diritti e do connessi allo status di cittadino del luogo di residenza o domicilio r·ria richiede il necessario e preventivo accertamento, sulla base della legislazione Ji riferimento, che la persona sia priva di cittadinanza nello stato con il quale il soggetto abbia avuto o abbia un legame giuridicamente rilevante. Risulta necessario, pertanto, in caso di allegazione dello status di apolide della persona richiesta l’accertamento dello stato di cittadinanza in base alla normativa in consegna, dello stato di nascita, che rileva come paese con il quale il richiedente ha intrattenuto un rapporto di collegamento effettivo.
Nessun accertamento risulta essere stato effettuato sul punto, i quanto dalla sentenza emerge che il COGNOME è semplicemente “indicato” ome privo di
r
c
nazionalità, a ciò viene aggiunto che egli non ha dimostrato alcun ra in Italia sul piano “sociale e reddituale” e che è senza fissa dimora i icamento con Italia.
La circostanza è rilevante, perché se il ricorrente fosse apolide, sarebbero applicabili i principi di cui alla già citata sentenza n. 45190 del 05/11/2019. Diversa è la regola applicabile, invece, qualora ad essere accusato di un delitto comune commesso all’estero sia uno straniero e tale sia anche la persona offesa: in questo caso, infatti, l’art. 10, secondo comma, cod. pen., subordina la perseguibilità secondo la legge italiana alla richiesta del Ministro della giustizia, altres consentendola solo per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
Ne discende, allora, che, se egli fosse cittadino straniero, le condizioni previste dall’art. 10, cit., per la perseguibilità del reato in Italia hon sarebbe soddisfatte e, quanto meno, l’autorità giudiziaria italiana potrebipe rifiutare la consegna, a norma del citato art. 18-bis, comma 1, lett. a), dovendo tuttavia adeguatamente motivare sul punto, previo esperimento, se del caso, delle procedure informative di cui agli artt. 4 e 9, d.lgs. 15 febbraio 2016,, n. 29, che ha attuato nel diritto interno le previsioni della decisione quadro del Consiglio europeo 2009/948/GAI.
La sentenza impugnata dev’essere, quindi, annullata, con rinvio del procedimento al giudice di merito, limitatamente all’accertamento dello status del ricorrente per la consegna per il reato commesso in Francia.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta consegna di COGNOME per il reato commesso in Francia con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comnna 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 16/10/2024.