Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Tirana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 29/0172024 dalla Corte d’appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania di NOME COGNOME, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 29 dicembre 2023 dalla Pretura di Bamberg, subordinando la consegna alla condizione che una
volta sottoposto a processo, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria tedesca.
AVV_NOTAIO, difensore di Uka COGNOME, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso con cui denuncia violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 69 del 2005, in considerazione della incompetenza territoriale dell’A.G. dello Stato di Germania a giudicare sui fatti reato per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo.
Secondo la difesa il provvedimento impugnato ha erroneamente ravvisato la competenza dell’A.G. dello Stato di emissione senza considerare che i reati di truffa e di associazione a delinquere sottesi al MAE, sulla base della stessa documentazione pervenuta insieme al Mae, risultano commessi in Albania come luogo della condotta ed in Germania come luogo in cui si sarebbe verificato l’evento.
Si osserva chejtrattandosi di truffa informatica fsecondo la giurisprudenza di legittimità il luogo di consumazione va individuato in quello in cui l’agente ha acquisito il profitto illecito a nulla rilevando il luogo da cui partono i bonifici o negoziazione tramite criptovaluta.
Inoltre, la Corte di appello ha errato nel ritenere comunque applicabile, anche ove si trattasse di reati commessi in Albania, l’art. 9 cod. pen. per ravvisare la competenza dello Stato di emissione, in analogia con la competenza dello Stato italiano per i reati commessi dai cittadini italiani all’estero, non trattandosi di rea commessi da un cittadino dello Stato di emissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 6, comma secondo, cod. pen., ai fini dell’affermazione della giurisdizione in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’iter criminoso, o una parte dell’evento che è conseguenza dell’azione od omissione, che consenta di ricollegare la parte di condotta realizzata all’estero con quella realizzata in Italia (Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 269062; Sez. 5, n. 570 del 8/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268599).
Lo stesso principio vale allorché si tratti di verificare la giurisdizione dello Stato di emissione ai fini dell’applicazione della normativa dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 69/2005 che prevede come motivo facoltativo di rifiuto della
consegna la condizione che i reati considerati siano stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione.
Dalla lettura del mandato di arresto europeo e dalla relazione informativa inviata a suo supporto, si evince che a NOME COGNOME viene contestato, in concorso con altri soggetti, di avere fatto parte di una associazione a delinquere per la commissione di truffe informatiche ai danni anche di cittadini residenti in Germania, con l’effetto che la circostanza che la condotta materiale sia stata commessa in parte nel territorio albanese non rileva perché non esclude affatto che le conseguenze dannose del reato si siano realizzate in territorio tedesco per effetto degli esborsi operati per via telematica dalle vittime RAGIONE_SOCIALE truffe.
2. I criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale sulla competenza territoriale RAGIONE_SOCIALE truffe on-line, secondo cui, se il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione dello Stato che prescinde dalla definizione del luogo di consumazione che rileva solo ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente.
Appare evidente come nel caso in esame si tratti di reati transnazionali, per cui, come è stato già affermato, si pone in modo prioritario il problema della cooperazione giudiziaria, per assicurare non solo l’interesse alla repressione di detti reati che coinvolgono i territori di più Stati, ma anche l’interesse ad assicurare il principio del “ne bis in idem”, riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, e sancito anche dall’art.50 della Carta di Nizza, che si configura come garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, 3/06/2018 Rv. 273544).
Tuttavia, nel caso in esame, non essendo stata concretamente allegata, né essendovi notizia della pendenza di alcun procedimento in altro Stato europeo per gli stessi fatti, la decisione di consegna non può ritenersi disposta in violazione del predetto principio di litispendenza internazionale che presuppone quanto meno la pendenza di un procedimento penale per lo stesso fatto presso altro Stato diverso da quello che ha emesso il Mae, sintomatica dell’effettiva volontà di quello Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez.6, n.15866 del 4/04/2018, Spasiano, Rv. 272912).
Pertanto, non assume alcuna rilevanza stabilire se sia corretta o meno la valutazione operata dalla Corte di appello per escludere la giurisdizione dello Stato Albanese, trattandosi di reati che anche ove commessi in parte in Albania non risulta che abbiano costituito oggetto di indagini presso detto Stato, non essendo stata neppure posta la questione della violazione del principio del “ne bis in idem”
non oggetto di censure da parte del ricorrente, ed essendo prioritario l’interesse dell’ordinamento eurounitario a scongiurare il rischio di impunità che potrebbe derivare da una interpretazione letterale della norma che prescinda dalla verifica dell’effettiva volontà di altro Stato membro di affermare la propria giurisdizione (nel senso che tale elemento presuppone che sia già pendente un parallelo procedimento penale presso altro Stato membro).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e. della sanzione di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024
Il Co ere estensore
Il Pret dente