Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE, nata in Romania il 26/09/1992
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 26/11/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore della consegnanda, Avvocata NOME COGNOME in sostituzione dell’Avvocata NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 26 novembre 2024 (motivazione contestuale), emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Feriale di questa Corte in data 6 agosto 2024, ha deliberato in senso
favorevole alla consegna di NOME all’Autorità giudiziaria della Romania, per effetto di mandato di arresto europeo emesso dalla Judecatoria Medgidia il 20 gennaio 2023 sulla base di sentenza del 14 dicembre 2022, definitiva il 10 gennaio 2023. La consegna è stata disposta limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza e con esclusione di due reati di guida senza patente, per difetto del requisito della doppia punibilità in relazione a detta fattispecie, per la esecuzione della pena detentiva di anni uno e mesi due di reclusione.
Avverso la sentenza che ha disposto la consegna COGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo relativo alla violazione di legge e alla mancanza della motivazione della pronuncia in riferimento agli artt. 6 e 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005.
2.1. A seguito delle verifiche operate presso l’Autorità di emissione del MAE, la Corte territoriale ha dato atto che la sentenza posta a fondamento del mandato di arresto non aveva condannato la ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza ma, nel condannare la COGNOME per un ulteriore reato di guida in assenza di patente, aveva disposto la revoca della sospensione della pena di un anno e sei mesi di reclusione (di cui un anno e due mesi per guida in stato di ebbrezza) inflitta con precedente sentenza del 21 novembre 2019.
In particolare, evidenzia la ricorrente che la sentenza rescindente di questa Corte – in riferimento al necessario presupposto che la pena detentiva in relazione alla quale veniva richiesta la consegna (riferita al solo reato per il quale sussisteva il requisito della doppia incriminazione, ossia la guida in stato di ebbrezza) fosse superiore a quattro mesi – aveva rilevato che «Nel caso di specie, invece, residuano margini di incertezza insuperabili, posto che nulla è detto nel MAE riguardo alla pena inflitta per il residuo reato di guida in stato di ebbrezza (il mandato non dà conto delle pene irrogate per ciascun reato) e nemmeno essendo dato sapere se l’Autorità giudiziaria rumena abbia disposto un cumulo materiale delle pene oppure un aumento della pena irrogata per gli altri reati, sul modello legislativo della continuazione italiana». La Cassazione disponeva, pertanto «l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze affinché verifichi, attraverso l’acquisizione della sentenza rumena cui il MAE vuole dare esecuzione, nonché assumendo ogni altra utile informazione, che la pena cui la ricorrente è stata condannata in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza sia superiore a mesi quattro di reclusione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di ciò, la ricorrente eccepisce che la consegna disposta dalla Corte di appello si basa su un provvedimento di condanna relativo a fattispecie (guida senza patente) penalmente irrilevante nel nostro ordinamento e diverso da quello che ha inflitto la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza oggetto del mandato di arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Da quanto riportato dalla sentenza impugnata – e non contestato dalla ricorrente – risulta che la COGNOME è stata condannata, con sentenza del 21 novembre 2019 alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione – sospesa condizionalmente – per i reati di guida senza patente (art. 335 del codice penale rumeno) e per guida in stato di ebbrezza (art. 336 medesimo codice); la pena irrogata per quest’ultimo reato è pari a un anno e mesi due di reclusione. Con successiva sentenza del 14 dicembre 2022 la predetta è stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per un ulteriore episodio di guida senza patente e con tale pronuncia veniva disposta la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 21 novembre 2019, determinandosi la pena complessiva da espiare in anni tre di reclusione.
2.1. Il mandato di arresto europeo è stato emesso dall’Autorità giudiziaria della Romania in relazione a tale ultima sentenza, per la pena complessiva di tre anni di reclusione, ed è relativo a tre distinte contestazioni: due episodi di guida senza patente e una fattispecie di guida in stato di ebbrezza. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio da parte della Sezione Feriale, l’esecuzione del mandato è relativa al solo reato di guida in stato di ebbrezza (difettando per il reato di guida senza patente il requisito della rilevanza penale interna di detta fattispecie) e la pena correlata a detta condanna è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata in anni uno e mesi due di reclusione, superiore dunque al limite di cui all’art. 7, comma 4, legge n. 69.
2.2. Irrilevante risulta dunque la circostanza che detta pena era originariamente contenuta nella sentenza del febbraio 2019, atteso che essa è stata conglobata nella successiva pronuncia di condanna per il secondo episodio di guida senza patente che, dopo avere disposto la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, ha determinato la pena complessiva a carico della COGNOME in anni tre di reclusione. Pena complessiva per la quale è stato richiesto il MAE ma che, in virtù del principio della doppia punibilità di cui all’art 7, comma 1, I.n. 69 del 2005, può ricevere esecuzione, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, solo in relazione alla frazione di condanna – anni uno e mesi due di reclusione – inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è incaricata di procedere alle rituali comunicazioni.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, com 5, legge n.69/2005.
Così deciso il 30 dicembre 2024
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Il Presidente