Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5046 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI:CODICE_FISCALE, nata lo 01/09/1996 a Praga avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha rifiutato la consegna di NOME COGNOME richiesta dalla Corte Distrettuale di Praga con mandato
di arresto europeo emesso il 13 dicembre 2024 per la esecuzione della condanna definitiva alla pena di anni sei di reclusione per reati di associazione per delinquere e di truffa, irrogata con sentenza passata in giudicato il 4 giugno 2020 – ed ha disposto – previo riconoscimento della sentenza straniera – che la pena inflitta venisse espiata in Italia.
Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal difensore, con cui ha dedotto:
-violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale disposto l’esecuzione della sentenza di condanna nonostante NOME COGNOME processata in contumacia, non avesse avuto conoscenza del processo a suo carico; il fatto descritto nel mandato di arresto non fosse riconducibile nel paradigma normativo del reato previsto dall’art. 416 cod. pen.; non fosse stata disposta l’acquisizione della sentenza di condanna ai fini del riconoscimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A norma dell’art. 6, comma 2, legge n. 69 del 2005 (come modificato dalla recente novella n. 10 del 2021), nel caso in cui il mandato di arresto sia stato emesso, come nel caso di specie, per l’esecuzione di una sentenza definitiva, pronunciata a seguito di processo svoltosi in assenza dell’imputato, è sufficiente che l’atto contenga l’indicazione anche di una sola delle condizioni elencate al comma 1-bis del medesimo articolo.
Nel caso di specie, il mandato di che trattasi reca l’espressa indicazione di cui alla lett. d) del citato comma 1-bis, ovvero che l’interessato riceverà personalmente e senza indugio la notifica della decisione dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.
2.1. E’ il caso poi di rilevare come nella impugnata sentenza non si rinvenga alcun riferimento alla relativa questione, né il difensore ha contestato in modo specifico l’omessa motivazione sul punto, di guisa che essa comunque non può essere rassegnata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, implicando
per la sua risoluzione un’attività istruttoria, che è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione.
Infondata è anche la seconda doglianza.
3.1.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato al riguardo che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (tra le tante, Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, COGNOME, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto).
3.2. A tal fine, per consentire all’autorità richiesta il controllo che l’ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che – sia nei casi di consegna obbligatoria previsti dall’art. 8 della legge n. 69 del 2005 sia nei casi previsti dall’art. 7 della legge cit. sulla condizione di doppia punibilità – non è sufficiente la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, ma occorre che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, in modo effettivo e non meramente formale(così Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, COGNOME, Rv. 276784).
3.3. Ebbene, nel caso in esame, dai dati fattuali ricavabili dal mandato di arresto si evince il chiaro riferimento alla configurabilità del reato associativo, là dove viene testualmente contestata la commissione di una serie di truffe da parte della NOME COGNOME unitamente ad altre due persone, non “uti singuli”, ma come gruppo organizzato e sulla base di una precisa ripartizione di compiti.
Infondata deve ritenersi anche l’ultima doglianza.
4.1. Vanno richiamate le valutazioni appena espresse: ultronea deve, dunque, ritenersi la richiesta di acquisizione della sentenza straniera di condanna, di cui d’altronde non vi è traccia alcuna nel provvedimento impugnato, per la ritenuta sussunzione del fatto- così come descritto nel mandato di arresto ( cfr capo III)nell’ipotesi di reato associativo.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 6/02/2025