Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 710 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 710 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 02XBIZX)
avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Per il tramite del proprio difensore, il cittadino albanese COGNOME NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Francia, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 6 ottobre scorso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Val de Briey, di quello Stato, per l’esecuzione di mandato d’arresto interno del Giudice istruttore del medesimo Tribunale del 5 maggio precedente, in relazione ai reati di furto consumato e tentato, mediante effrazione, in concorso con altre persone.
Il ricorso denuncia violazione di legge, per mancanza di un quadro di gravità indiziaria. GLYPH C –
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché intempestivo.
Il procedimento in esame è regolato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il quale, all’art. 28, prevede che proseguano con la previgente disciplina soltanto i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della novella (20 febbraio 2021), dovendo intendersi per tali quelli in cui, quella data, la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato d’arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizi giudiziaria.
Nello specifico, il ricorrente è stato tratto in arresto dalla polizia giudiziar 19 ottobre 2022, sicché debbono trovare applicazione le disposizioni della novella: la quale ha modificato l’art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005, nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna debba essere proposto dalla parte interessata entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, e non più, come per l’innanzi, entro dieci giorni da tale momento.
Dalle annotazioni apposte dalla cancelleria in calce alla sentenza ed al ricorso nonché dagli atti presenti in fascicolo, risulta, invece, che la prima sia sta pubblicata mediante lettura all’udienza del 28 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello soltanto il 7 novembre seguente.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.