Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50256 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50256 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato nella Repubblica Ceca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO i Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 novembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti di NOME, cittadino della Repubblica Ceca, emesso il 23 febbraio 2022 dall’Autorità giudiziaria della Repubblica Ceca (Tribunale di Louny), in ordine ai reati di furto ed ostacolo all’esecuzione di un provvedimento ufficiale, fatti commessi tra il 2 ed il 7 luglio 2021.
NOME veniva arrestato il 4 novembre 2023 e, in sede di audizione ex art. 13 legge n. 69 del 2005, negava il proprio consenso alla consegna, non
rinunciando al principio di specialità. Il 6 novembre successivo veniva convalidato l’arresto da parte del AVV_NOTAIO delegato che emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere, fissando alla data del 14 novembre 2023 l’udienza ex art. 10, comma 4, legge cit. per deliberare in merito alla consegna.
Preso atto del provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria ceca di esecuzione del provvedimento cautelare, dei reati per cui la stessa procedeva e dell’assenza di ragioni di rifiuto obbligatorio e facoltativo ex artt. 18 e 18-bis I. n. 69 del 2005, al contempo apprezzando la insussistenza di violazioni dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali, la Corte distrettuale disponeva la consegna del cittadino della Repubblica Ceca all’Autorità giudiziaria richiedente.
La difesa di NOME impugna la citata decisione deducendo nove motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce l’omessa comunicazione dei diritti procedurali del ricercato e la violazione dell’art. 5 della direttiva 2012/13/UE.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 6, comma 4, lett. b), legge cit., rilevando come le informazioni trasmesse dall’Autorità giudiziaria ceca fossero carenti in ordine alle norme penali applicabili, alla natura consumata o tentata dei reati contestati e, soprattutto, non esplicitavano se la richiesta d consegna avesse ad oggetto l’esecuzione di una misura cautelare o di una pena definitiva, tenuto conto della differente disciplina applicabile nelle due ipotesi.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’assenza di proporzionalità tra la finalità perseguita dal mandato di arresto europeo ex art. 2, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e i reati per cui detto mandato era stato emesso, imponendosi in capo all’autorità giudiziaria richiedente la valutazione in ordine alla possibilità di ricorrere a differenti misure rispetto a quella in concre adottata.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dei principi di uguaglianza e di doppia punibilità rilevando come il secondo reato in ordine al quale è stata disposta la consegna trova la sua omologa fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 650 cod. pen. Semmai fosse ipotizzata la fattispecie di cui all’art. 389 cod. pen., come affermato dalla Corte di appello di Palermo, reato che prevede una pena da due a sei mesi di reclusione, si deduce il mancato rispetto del principio di doppia punibilità costituito dalla necessaria implicita equivalenza tra trattamenti punitiv previsti nell’ordinamento richiedente e in quello richiesto della consegna. Il trattamento macroscopicamente esorbitante e difforme esistente tra le differenti ipotesi di reato disciplinate nei due ordinamenti depone per la violazione del citato principio.
2.5. Con il quinto motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 6, commi, 3, 4, lett. a), 18, comma 1, lett. t), I. n. 69 del 2005 e artt. 5 e 6 CEDU, per l mancata indicazione delle fonti di prova in merito all’individuazione del consegnando quale autore dei reati in relazione ai quali era stato emesso il mandato di arresto, e per omessa motivazione in ordine all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento all’identificazione del ricorrente quale autore dei fatti contestati.
2.6. Con il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 18, 19, 21 TFUE, 6 CEDU e 627, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha omesso di richiedere i necessari chiarimenti in ordine ai trattamenti inumani e degradanti cui sarebbe esposto il ricorrente nella Repubblica Ceca, non essendo noti il penitenziario di destinazione e le concrete condizioni in cui avverrebbe la detenzione.
2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt. 3, 111, 117, primo comma Cost. e 18 comma 1, lett. e), legge cit.
La Corte di appello ha omesso di effettuare una doverosa verifica della esistenza di limiti massimi di carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato di emissione del mandato di arresto, evenienza che costituisce causa ostativa alla consegna.
2.8. Con l’ottavo motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 4 -bis della richiamata decisione quadro sul mandato di arresto europeo.
La Corte di appello non ha verificato (evidentemente ritenendo sulla base di non certi presupposti che si trattasse di mandato di arresto funzionale alla esecuzione di una misura cautelare) se il ricorrente avesse avuto notizia del processo a suo carico o se fossero state rispettate le norme sull’equo processo.
2.9. Con il nono ed ultimo motivo si deduce l’omessa verifica in ordine allo stabile radicamento in Italia del ricorrente. Il contenuto della sentenza è in contrasto con la finalità rieducativa della pena ed al diritto alla vita familiar dell’interessato ex artt. 2, 27, terzo comma, 117, primo comma, terzo comma, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, con cui si deducono vizi della decisione quale conseguenza della omessa osservanza dei doveri di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria, questione che non risulta prospettata nel corso del
procedimento svoltosi nella precedente sede di merito, è generico in quanto privo di effettiva censura solo apoditticamente rappresentata.
Ed invero, dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, COGNOME, Rv. 245456; Sez. 6, n. 13812 del 25/03/2009, COGNOME, Rv. 243415), si rileva che al momento dell’arresto al ricorrente veniva notificato l’atto contenente tutti gli avvisi ritualmente previsti: a tale at tradotto in lingua ceca dal personale del Commissariato della Pubblica Sicurezza di Partinico (verbale del 4 novembre 2023 ore 13,30, da cui emerge la nomina dell’interprete per la traduzione di tutte le attività), sono seguiti gli avvisi trad in lingua ceca in occasione della convalida dell’arresto e della contestuale misura cautelare in carcere del 6 novembre 2023.
Al riguardo, tuttavia, nessuna eccezione veniva proposta in occasione dell’udienza celebratasi il 14 novembre 2023, in cui la difesa (che aveva in precedenza concluso per la non convalida dell’arresto) richiedeva unicamente che la misura fosse espiata in Italia ex art. 19, comma 1, lett. b), legge cit.
Rispetto al delineato quadro processuale, il ricorrente si limita ad enunciare plurime norme, talora eccentriche rispetto al procedimento afferente alla consegna del cittadino europeo allo Stato estero richiedente, senza indicare le concrete e specifiche omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’ambito del relativo procedimento, non trovando alcun documentato riscontro la apodittica affermazione secondo cui «di tutti questi diritti non veniva data la necessaria informazione all’odierno ricorrente».
Né la difesa spiega in che modo l’enunciata violazione abbia potuto riverberarsi sulla validità della sentenza di consegna emessa dalla Corte di appello, là dove si è dato atto degli avvisi resi al ricorrente in sede di convalida ex art. 13, legge cit. e di udienza.
Manifestamente infondato e generico risulta, inoltre, il secondo motivo, con cui si assume che il mandato di arresto europeo sarebbe carente delle indicazioni delle norme penali applicabili, tanto da non potersi evincere la natura del reato (consumata o tentata) e la finalità della richiesta di consegna (processuale o esecutiva).
La Corte di merito ha osservato come il mandato di arresto dell’Autorità giudiziaria ceca avesse natura processuale in ordine a fattispecie di reato di furto di un escavatore e di ostacolo all’esecuzione di un provvedimento ufficiale (violazione della pena accessoria del divieto di guidare autoveicoli che gli era stata inflitta a seguito di precedente condanna), commesso proprio in occasione dell’asportazione dell’escavatore.
Manifestamente COGNOME infondata COGNOME risulta, COGNOME pertanto, COGNOME la COGNOME dedotta COGNOME omessa individuazione della norma violata all’estero e del limite di pena edittale, visto che il mandato di arresto (foglio n. 6 e 7) riporta gli artt. 205, comma 1, lett. b, comma 2 e 3 (furto) e 337, comma 1, lett. a (ostacolo all’esecuzione di provvedimento ufficiale) del codice penale ceco, fattispecie per cui è prevista, rispettivamente, la pena della reclusione sino a cinque anni e a due anni di reclusione. La sentenza impugnata, peraltro, rileva, con motivazione coerente, come detta ultima ipotesi di reato ben potesse essere sussunta nella corrispondente fattispecie ex art. 389 cod. pen. prevista dal codice penale italiano, che punisce l’inosservanza di pene accessorie, tali essendo quelle in concreto violate dal ricorrente allorché si metteva alla guida dell’escavatore sottratto nonostante non potesse guidare veicoli per la durata di cinque anni.
Manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con il quale la difesa prospetta la sproporzione tra il provvedimento emesso e le finalità perseguite dalla Decisione Quadro sul MAE (2002/584/GAI del 13 giugno 2002).
La pena minima prevista, invero, per il reato meno grave in ordine al quale procede l’Autorità estera risulta essere di due anni di reclusione, a fronte di un limite previsto dalla richiamata disposizione ex art. 2, par. 1, di dodici mesi («Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi»): norma, questa, recepita negli stessi termini dall’art. 7, comma 3, legge cit.
La disposizione citata, pertanto, disciplina e racchiude in sé proprio quella valutazione di proporzionalità che il ricorrente immotivatamente afferma sarebbe stata omessa nel caso di specie.
Le considerazioni sopra espresse fanno ritenere manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente censura la sussunzione dei fatti per cui si procede nella Repubblica Ceca nella fattispecie di cui all’art. 389 cod. pen., risultando, invero, non pertinente il riferimento all distinta fattispecie di reato ex art. 650 cod. pen.
La sentenza impugnata e il mandato di arresto europeo ben rappresentano come il provvedimento violato costituisca infrazione di una pena accessoria inflitta con una decisione definitiva di condanna che gli inibiva la guida di veicoli per cinque anni (pag. 6 del mandato).
Irrilevante risulta, invece, la dedotta minima entità dei limiti edittali previs nell’ordinamento italiano (da due a sei mesi ex art. 389 cod. pen.), atteso che, una volta accertata la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità nei due distinti ordinamenti, assume rilievo il solo limite edittale previsto nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo (art. 7, comma 3, legge cit.) che, per quanto sopra evidenziato, risulta ampiamente rispettato per entrambi i reati oggetto della richiesta (cinque e due anni di reclusione).
Generico e manifestamente infondato risulta anche il quinto motivo, con cui si deduce l’omessa indicazione nel mandato di arresto europeo delle fonti di prova riguardanti l’individuazione del consegnando quale autore dei reati e l’omessa motivazione in ordine all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento all’identificazione del ricorrente quale autore dei fatti contestati.
Il motivo non si confronta con la corretta risposta della Corte di appello che ha osservato come le censure risultino ormai superate dalle modifiche apportate dal legislatore proprio alla disposizione di cui all’art. 18 legge cit. (modificat dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10), che ora prevede solo tre motivi di rifiuto e, segnatamente, per amnistia (ora lett. a), per ne bis in idem (ora lett. b) e allorché la consegna riguardi persona minore dei quattordici anni (lett. c), ferma restando, tra i motivi di rifiuto obbligatori, richiamati per rin dall’art. 18, la mancanza della doppia incriminabilità, in ordine alla quale si è sopra evidenziata, di contro, la piena configurabilità del requisito di legge.
Analogo limite incontra anche il sesto motivo, con cui si deduce l’omessa richiesta di chiarimenti all’Autorità giudiziaria in merito ai trattamenti inumani e degradanti cui sarebbe esposto il ricorrente nella Repubblica Ceca, rilevando che non sarebbero noti il penitenziario di destinazione e le concrete condizioni della detenzione.
In termini generali, deve rinviarsi a pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di mandato d’arresto europeo, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si deducono questioni di fatto non dedotte davanti alla Corte d’appello, in quanto la previsione dell’art. 22, comma 2, legge cit., attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare anche gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma non le conferisce poteri sostitutivi e integrativi (Sez. 6, n. 49882 del 05/12/2019, NOME, Rv. 277414).
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la censura con la quale si contesta il rischio di essere sottoposto ad un trattamento disumano e degradante non può ritenersi integrata dalla mera prospettazione dell’esistenza di simile trattamento, tanto più quando la stessa venga effettuata solo in sede di
legittimità, senza nemmeno essere corredata dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da quanto rappresentato o da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato (principio espresso da Sez. 6, n. 43537 del 15/10/2014, Florin, Rv. 260448, in ordine a consegna in esecuzione di misura cautelare ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. h), legge cit., nella stesura precedente alla riformulazione operata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10).
Ed invero dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 13812 del 25/03/2009, COGNOME, cit.), emerge che la difesa, in sede di udienza (ma anche in occasione dell’ascolto ex art. 13, legge cit.), non ha allegato alcuna evenienza da cui si potesse anche solo desumere un rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti per il ricorrente: rischio che in questa sede viene per la prima volta prospettato in termini generici ed assiomatici, tali da rivelarsi inidonei ad incidere sulla validità del provvedimento impugnato.
Generico e manifestamente infondato risulta il settimo motivo di doglianza, attraverso il quale la difesa deduce l’omessa verifica dei termini massimi di carcerazione preventiva nell’ordinamento giudiziario richiedente, già ricompresa tra le cause di rifiuto obbligatorio alla consegna ex art. 18 comma 1, lett. e), legge cit., ma oggi espunta dal quadro delle disposizioni che prevedono le ipotesi di rifiuto obbligatorio o facoltativo, come evidenziato nella trattazione del quinto motivo di ricorso (v. sub 2.5).
Manifestamente infondato risulta l’ottavo motivo, con cui si ipotizza la mancata verifica in ordine alla conoscenza del processo a carico del ricorrente e del rispetto delle norme sull’equo processo.
Pur prescindendo dal rilievo, di per sé dirimente, per cui la richiesta non risulta essere mai stata prospettata nella competente sede di merito, la Corte di appello ha dato atto che la procedura era funzionale all’esecuzione della misura cautelare, facendo riferimento al chiaro contenuto del mandato di arresto europeo, da cui si evince (pag. 9) che il ricorrente, condannato alla pena di trenta mesi, aveva presentato ricorso avverso detta decisione tramite un avvocato, rendendosi non più “disponibile ai fini del procedimento penale”.
La natura processuale del mandato di arresto – funzionale alla presenza sul territorio della Repubblica Ceca del ricorrente che se ne allontanava nonostante avesse interposto impugnazione alla sentenza di condanna di primo grado per il tramite del difensore – fa ritenere manifestamente infondato, infine, il nono motivo di ricorso, con il quale si censura – peraltro solo in forza di
generiche e non documentate asserzioni – l’omessa verifica del radicamento su territorio nazionale ex art. 18-bis, comma 2, legge cit., disposizione applicabile nella sola ipotesi in cui il mandato di arresto europeo sia stato emesso l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della lib personale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti previsti dall’ar 22, comma 5, legge cit. e quelli di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legg n. 69 del 2005.
Manda, altresì, alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/12/2023