Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10779 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10779 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME , nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 3/3/2026 della Corte di Appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore del ricorrente che si è richiamato ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di NOME COGNOME alle competenti autorità dello Stato della Francia in esecuzione del mandato di arresto processuale reso dal Tribunale giudiziario di Marsiglia e fondato sui fatti di reato oggetto dell’istruttoria n. 325/1 inerente a condotte di riciclaggio oltre che al traffico di stupefacenti, realizzat anche in forma associata.
La consegna è stata subordinata alla condizione che COGNOME, una volta processato nello stato richiedente, venga rinviato in Italia per scontare l’eventuale pena o misura di sicurezza applicate nell’occasione.
Propone ricorso la difesa del consegnando e adduce tre diversi motivi.
2.1. Si lamenta violazione di legge con riguardo all’art. 5 della legge n. 69 del 2009. Si rimarca che il ricorrente è cittadino italiano residente in Svizzera, sicché la competenza a statuire rispetto al mandato di arresto emesso dalle Autorità
francesi era quella residuale della Corte di appello di Roma, non potendo trovare applicazione nel caso il disposto di cui al comma 5 della disposizione evocata.
2.2. Si contesta, ancora, violazione degli artt. 18-bis e 24 della citata legge n. 69 del 2005. Pur avendo la difesa documentato la pendenza di un procedimento promosso ai danni del ricorrente per riciclaggio, la Corte del merito avrebbe apoditticamente escluso che nel caso si tratti dei medesimi fatti posti a fondamento del mandato in esecuzione, senza effettuare gli opportuni approfondimenti e senza valutare l’opportunità di rinviare la consegna per consentire al ricorrente di prendere parte al processo pendente in Italia in ossequio alla previsione di cui all’art. 24 citato.
2.3. Con l’ultimo motivo si lamenta violazione dell’ad 6, lettera e), della legge n. 69 del 2005, alla luce della laconica descrizione RAGIONE_SOCIALE condotte imputate al ricorrente poste a fondamento del mandato, tale da non consentire alla difesa un puntuale esercizio RAGIONE_SOCIALE relative prerogative difensive soprattutto con riguardo alla contestuale pendenza della iniziativa giudiziale promossa in Italia attestata dalla documentazione prodotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso riposa su censure quantomeno manifestamente infondate e ne va in coerenza dichiarata l’inammissibilità.
Quanto alla eccepita incompetenza territoriale della Corte di appello napoletana, va ricordato che, in ragione di quanto dettato dal quinto comma dell’art. 5 della legge n. 69 del 2005, nell’ipotesi in cui il ricercato venga arresta dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel Sis, la competenza a decidere sulla consegna spetta alla Corte d’appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (per tutte, si veda, Sez. F, n. 32162 del 07/08/2012, Ilies, Rv. 253004), tale criterio di attribuzione della competenza si pone in termini di specialità rispetto alle situazioni rispettivamente previste dal citato art. 5 nel secondo comma (competenza attribuita alla corte d’appello nel cui distretto il ricercato ha la residenza, la dimora o il domicilio n momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria) e nel terzo comma (competenza attribuita in via sussidiaria alla corte d’appello di Roma, quando la stessa non possa essere determinata ai sensi del comma 2).
I criteri di determinazione della competenza dettati nel secondo e nel terzo comma dell’art. 5 della legge n. 69 del 2005 riguardano, in definitiva, le evenienze procedimentali in cui la trasmissione della richiesta di consegna sia pervenuta prima dell’arresto del ricercato, mentre gli stessi non possono incidere sulla scelta
del giudice competente quando si sia verificato l’arresto ad opera della polizia (in motivazione, Sez. F. n. 31268 del 16/08/2022, n.m.).
Nel caso, anche a ritenere la residenza del ricorrente siccome effettivamente radicata in luogo diverso da quello nel quale è stato effettuato l’arresto – tale , nel caso, da giustificare la competenza della Corte di appello di Napoli-, la lettura della decisione gravata, confermata sul punto dalla documentazione trasmessa e dallo stesso tenore del ricorso, consente di mettere in evidenza che l’arresto è stato effettuato il 23/02/2026 sulla base della segnalazione Sis e che solo successivamente (il 27/02/2026) il mandato di arresto posto a fondamento della detta segnalazione è stato trasmesso alla Corte di appello napoletana.
Da qui l’incontroversa applicabilità del comma 5 dell’art. 5 citato, negata apoditticamente dal ricorso.
Sono generici, oltre che manifestamente infondati, gli altri due motivi di ricorso.
In termini puntualmente coerenti agli oneri di verifica descrittiva imposti dall’art. 6 della legge n. 69 citata, il provvedimento impugnato e a monte il mandato in contestazione, danno conto della natura e della qualificazione giuridica dei reati posti a fondamento della richiesta di consegna, segnandone le circostanze fattuali, gli ambiti spazio temporali di riferimento nonché il grado di partecipazione della persona ricercata rispetto alle condotte in questione (si veda pag. 2, dal terz’ultimo capoverso): in particolare si rimarca il ritenuto coinvolgimento del ricorrente, tramite gli enti collettivi che allo stesso farebbero capo, nel realizzar anche in forma associata condotte di riciclaggio oltre che nel finanziare l’importazione in Europa di sostanze stupefacenti.
Rispetto a tali indicazioni, immuni da vizi prospettabili in questa sede, è il ricorso ad apparire generico nel rivendicare l’identità tra i fatti posti a fondamento del mandato e quelli messi in luce dal sequestro preventivo adottato ai danni del COGNOME (nel procedimento penale indicato alla pagina 3 del ricorso), sempre per condotte di riciclaggio ma prospettate in funzione di un reato presupposto ( le false fatturazioni di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) che, in mancanza di altr indicazioni, non trova alcun momento di collegamento con il contesto fattuale e criminale riguardante i reati valorizzati a sostegno della consegna, come puntualmente ritenuto dalla Corte napoletana.
La stessa genericità del ricorso, infine, rende inammissibile la censura prospettata con riguardo all’art. 24 legge n. 69 del 2005.
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello
oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità de procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione.
Nel caso, il ricorrente, all’evidenza in grado di poter offrire alla Corte del merito prima e a questa Corte ora le opportune indicazioni utili a rendere la relativa valutazione di opportunità, si è limitato a mettere in evidenza la citata iniziativa di matrice cautelare, per di più di natura reale, senza addurre specifiche ragioni che, filtrate alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze poste a fondamento dell’euro-mandato, possano dare concretezza all’interesse sotteso alla sua perdurante permanenza in Italia nel corso del citato processo. Interesse, questo, che del resto non può sostanziarsi unicamente nell’esigenza di difendersi nell’ambito del processo a suo carico promosso in Italia, aspetto che non risulta menomato dalla decisione di consegna, in quanto il coattivo trasferimento all’estero del consegnando costituisce causa di legittimo impedimento alla prosecuzione del giudizio in questione, sempre se instaurato (così, in motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 19696 del 23/05/2025, Rv. 288100).
Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuale e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così è deciso, 27/01/2026