Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 832 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 832 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 29/9/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la ordinanza in epigrafe emessa in data 29/9/2022 dalla Corte di appello di Napoli con la qual stata emessa nei confronti del COGNOME la misura cautelare della custodia
t
carcere in relazione al mandato di arresto europeo processuale emesso dall A.G. RAGIONE_SOCIALEe in data 16/6/2020 nei confronti dello stesso in relazione al de di concorso in tentato omicidio commesso in data 4.9.2017, a seguito del quale stata disposta la consegna del NOME.
Il ricorrente deduce insussistenza dei presupposti cautelari ex art comma 5, I. n. 69/2005 e 12 della decisione quadro 2002/584/GAI nonché carenza della motivazione circa l’applicazione della misura in carcere insussistenza della condizione di irreperibilità, ricollegata ad un solo occ mancato reperimento del ricorrente presso la sua abitazione in Frattamaggiore.
Nelle more risulta che il ricorrente è stato consegnato alla RAGIONE_SOCIALE revocata la misura cautelare in data 29/9/2022.
Il procedimento si è svolto ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti s stati prorogati dall’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall’art. 16 del d.l. 30 dicembre 202 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).
CONSIDERATO IN DIFtITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenz di interesse in ragione della consegna del ricorrente alla A.G. RAGIONE_SOCIALEe e revoca della misura cautelare.
Le ragioni sopravvenute esentano il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenut carenza di interesse. Così deciso il 1/12/2022.