Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 353 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2022 del Presidente della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con l’ordinanza sopra indicata il Presidente della Corte di appello di Brescia dichiarava la inammissibilità della istanza con la quale il difensore del cittadino rumeno NOME COGNOME – già destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena – aveva chiesto di affermare la non definitività della sentenza del 17 agosto 2022 con cui la Corte di appello di Brescia aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 127 e 670 cod. proc. pen., per avere il Presidente della Corte di appello deciso sull’incidente di esecuzione, adottando un provvedimento abnorme perché emesso senza fissare la camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta ed effettuata la materiale consegna dell’interessato allo Stato estero, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una qualsivoglia decisione su una istanza difensiva finalizzata ad impedire che produca i suoi effetti il provvedimento della Corte d’appello che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 44056 del 21/10/2014, Riba, Rv. 260626).
Nel caso di specie è accaduto che, per effetto della irrevocabilità della sentenza di accoglimento della richiesta, l’odierno ricorrente è stato consegnato all’autorità giudiziaria rumena il 13 settembre 2022.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la carenza di interesse è dovuta ad una causa sopravvenuta non direttamente imputabile al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 07/12/2022